Cari colleghi,
ho serie difficoltà a far vaccinare contro il tetano alcune categorie di lavoratori soggetti a vaccinazione OBBLIGATORIA e GRATUITA (L. 5/3/63 n. 292, regolamentata dal D.P.R. 7/9/65 n. 1301, modificata dalla L. 20/3/68 n. 419 e dai successivi DD.MM. 22/3/75 e 16/9/75). Mi sembra di capire, dall 'esame della legislazione vigente, che il vaccino sia a carico del S.S.N.
Tuttavia, dopo avermi opposto una serie di argomentazioni che, in verità, non ho compreso a pieno, il locale Ufficio di Igiene sta facendo pagare il vaccino alle aziende che inviano i propri dipendenti inclusi nelle categorie a rischio. Ho avuto modo di esaminare una fattura rilasciata, su cui era scritto (sarà un "errore"?) "vaccinazione facoltativa". Poichè so per certo che il Dirigente del locale ufficio di Igiene è un professionista attento, scrupoloso e degno di stima, sono ancora più sorpreso della procedura adottata.
Ci sono colleghi che hanno esperienze in proposito?
caro collega
la mia esperienza è molto diversa; nella mia provincia il Trentino, la vaccinazione antitetanica viene effettuata gratuitamnte non solo alle persone a rischio ma anche alle persone "normali"; inoltre su mia richiesta scritta chedo regolarmente la vaccinazione antitifica e antiepatite A per gruppi di lavoratori addetti alla depurazione delle acque di scarico urbano e non mi risulta che in nessun caso sia stato richiesto un pagamento delle stesse alla ditta che ha in gestione i depuiratori urani.
cari saluti
Perlot Mariapia
a Prato (dove lavoro come medico competente ed ho una convenzione presso la ASL all 'ufficio igiene dove mi occupo proprio di vaccinazioni) le vaccinazioni obbligatorie (vedi tetano) e quelle previste per le categorie a rischio (vedi epatite b) vengono offerte gratuitamente (e mi sembra giusto e legittimo). Tutte le altre vengono fatte pagare e ovviamente la spesa (come previsto dal D.L. 626/94 e come è stato peraltro ribadito in diverse circolari della Regione Toscana) sono a carico del datore di lavoro.
Il discoro poi si complica quando, come medico competente, faccio presente al datore di lavoro e ai lavoratori che esiste l 'obbligo della vaccinazione antitetanica....nonostante gli indichi come, dove e quando effettuare il vaccino, nonostante faccia presente che è tutto gratuito, solo una piccola parte dei lavoratori va a vaccinarsi....che fare? la medicina del lavoro della nostra asl non rilascia il certificato di idoneità agli apprendisti se non sono in regola con la vaccinazione antitetanica, ma a me sembra un pò una forzatura della legge. Io, oltre ad informare formalmente il datore di lavoro e i lavoratori, non saprei cos 'altro fare.....
Gentilissimo Raspanti, nella mia ASL la vaccinazione antitetanica per i lavoratori non viene fatta gratuitamente dalle ASL (non la fanno neanche a pagamento). Questo crea difficoltà a noi operatori in quanto non è semplice fare vaccinazioni (i vaccini devono essere conservati in un frigorifero idoneo, e non in quello di casa!).
Circa la non idoneità agli apprendisti qualora non facciano la vaccinazione mi pare un palese abuso. Il lavoratore ha il diritto di rifiutare tutto ciò che è invasivo, purchè sia documentato in modo congruo il rifiuto. Per il tetano esiste inoltre il siero che può essere considerarto quasi equivalente al vaccino per efficacia e che può essere fatto "al bisogno".
L 'obbligo del datore di lavoro di adottare vaccinazioni ove disponibili è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. III 10 nov 1992 n. 10818 "Risponde di reato di cui agli artt. 4 lettera d) e 58 lettera c) del DPR 303/56 il datore di lavoro che non provveda a far sottoporre alla seconda dose di vaccinazione antitetanica un lavoratore dipendente"). Il rifiuto del lavoratore viene considerato illegittimo in quanto il lavoratore assumerebbe decisioni su se stesso in tema di sicurezza e poichè il rifiuto limiterebbe la possibilità del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e quindi limiterebbe la punibilità in caso di infezione.
L 'unico caso ammissibile di esonero è rappresentato da specifiche e documentate controindicazioni (es allergia).
Molto interessante ho trovato, sull 'argomento, l 'articolo, da cui ho tratto queste considerazione, pubblicato sulla rivista ISL Igiene & Sicurezza del lavoro n. 9 del 1999.
Ho letto con attenzione tutta la discussione sull 'obbligatorietà o meno della profilassi antitetanica e la relativa sentenza della cassazione. Ci sarebbe anche un 'altra lettura della 626/94 da poter fare: nel titolo relativo alla valutazione del rischio biologico, tra le misure di prevenzione che il D.L. deve adottare, si parla anche di misure di "protezione individuale". Poichè il tetano è inserito nell ' elenco allegato alla 626 ed il vaccino e uno tra i pochi a copertura totale, può tale profilassi essere considerata "protezione individuale". Io personalmente quando si parla di "protezione individuale" penso a misure più tecniche organizzative o procedurali o DPI, c 'è qualcuno che la pensa diversamente ?????.
Al di là delle opinioni personali (è giusto obbligare una persona a farsi iniettare qualcosa, pena praticamente il licenziamento, senza la possibilità, in alternativa, e previa debita informazione sulle possibili conseguenze di tale rifiuto, di firmare la classica liberatoria con la quale il lavoratore, almeno il maggiorenne, si faccia carico di ogni responsabilità? stante anche la possibilità, in questo caso, della sua esecuzione in caso di reale necessità, e stante la possibilità, inoltre, seppur remota, di reazioni indesiderate), anche il comportamento del personale delle ASL è tutt’altro che univoco:
L’art. 1, comma c, del DPR 1301 dispone: Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccini di cui alla lettera a) del primo comma dell 'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292; l 'I.N.A.I.L. per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l 'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori. Questi ultimi poi cureranno che la vaccinazione venga eseguita in ogni Comune o presso le proprie sedi ovvero presso i medici fiduciari: potranno anche prendere accordi con le Amministrazioni comunali, affinché la vaccinazione venga effettuata presso gli ambulatori, nei quali si eseguono le visite previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112.
E’ possibile che mi sia sfuggito qualche decreto, circolare o emendamento ficcato nel testo di qualche altra legge su tutt’altro argomento (sono fermo al DPR 464/2001), ma parrebbe di capire che non ovunque e non sempre tali vaccinazioni debbano essere eseguite presso gli ambulatori delle ASL, anche per la possibilità che in qualunque momento una nuova disposizione di legge, magari a carattere locale, modifichi ciò che era ormai assodato.
Di norma, personalmente, anche per i problemi posti dalla conservazione dei vaccini e dalla disponibilità di presidi per una eventuale emergenza, cose che inciderebbero sensibilmente anche sul prezzo della prestazione, invio i lavoratori interessati presso il più vicino ambulatorio ASL, con esplicita richiesta, mia o anche del datore di lavoro, di esecuzione della vaccinazione per categoria professionale a rischio, ai sensi della legge ecc. ecc.; a volte fila tutto liscio, altre volte, anche nello stesso ambulatorio, i lavoratori vengono rimandati indietro, con “motivazioni” sempre diverse, ma mai scritte, rimpallandosi talvolta la responsabilità col medico di famiglia. Qualche volta i problemi vengono superati sventolando il testo di legge sotto il naso dei sanitari e/o minacciandoli di tornare coi carabinieri, altre volte si ricorre ad altre soluzioni, restando comunque il dubbio di aver subito un sopruso o di aver voluto imporre qualcosa di non dovuto.
Quanto alla gratuità della prestazione, pare che da metà gennaio la Regione Sardegna abbia introdotto un tiket di circa sette euro sull’antitetanica (non sono ancora riuscito a trovare il testo di tale disposizione, né ho capito se è limitata alla Sardegna), cosa che è stata accolta con poco entusiasmo (ritenendola ingiusta o illecita) persino dal personale di alcuni ambulatori ASL che si occupano della sua esecuzione.
Insomma, anche da quanto riferito dai colleghi nei precedenti interventi, la situazione sembra piuttosto confusa, ripercuotendosi anche sull’operato degli organismi di controllo, che in alcune zone non transigono sulla vaccinazione, senza la quale l’idoneità non viene accettata, mentre in altre zone la accettano anche come prescrizione, condizionante il giudizio di idoneità alla stregua di qualunque altra prescrizione.
Vattelapesca!
Riemergo questo 3d per chiedere consiglio.....
L'RSPP di una ditta che seguo ha eseguito un aggiornamento del dvr e ha indicato sorv sanitaria per rischio biologico per alcune figure professionali...
Responsabili tecnici e di sviluppo che fanno un attività di ufficio e che occasionalmente svolgono sopralluoghi in cantieri per verificare l'andamento dei lavori devono secondo Lui essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio biologico. A me sembra esagerato sottoporli a sorveglianza sanitaria annuale con esami ematici e vaccinazioni (che al limite potrei consigliare ma non imporre non rientrando nell'elenco delle lavorazioni con obbligo).
Mi chiedo e Vi chiedo se, al contrario, non possa bastare indicare sul DVR (e poi informare i lavoratori) che sono consigliate le vaccinazioni antitetano decennali (l'RSPP ci scrive pure anti HBV anti HAV, Anti tifica) da praticare c/o centri ASL (copia del certificato da portare in ditta) e che in caso di infortuni con ferite sporche i lavoratori, dopo disinfezione, possono recarsi in pronto soccorso per l'eventuale terapia immunoglobulinica o vaccinale (qualora non vaccinati). Voi come vi comportereste?
Grazie
FRANCO CANGIANI il 09/07/2010 01:57 ha scritto:
Riemergo questo 3d per chiedere consiglio.....
L'RSPP di una ditta che seguo ha eseguito un aggiornamento del dvr e ha indicato sorv sanitaria per rischio biologico per alcune figure professionali...
Responsabili tecnici e di sviluppo che fanno un attività di ufficio e che occasionalmente svolgono sopralluoghi in cantieri per verificare l'andamento dei lavori devono secondo Lui essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio biologico. A me sembra esagerato sottoporli a sorveglianza sanitaria annuale con esami ematici e vaccinazioni (che al limite potrei consigliare ma non imporre non rientrando nell'elenco delle lavorazioni con obbligo).
Mi chiedo e Vi chiedo se, al contrario, non possa bastare indicare sul DVR (e poi informare i lavoratori) che sono consigliate le vaccinazioni antitetano decennali (l'RSPP ci scrive pure anti HBV anti HAV, Anti tifica) da praticare c/o centri ASL (copia del certificato da portare in ditta) e che in caso di infortuni con ferite sporche i lavoratori, dopo disinfezione, possono recarsi in pronto soccorso per l'eventuale terapia immunoglobulinica o vaccinale (qualora non vaccinati). Voi come vi comportereste?
Grazie
Io mi sono trovato in una situazione simile; l'attività di sopralluogo per valutazione stato dei lavori; lascio perdere le grosse discussioni sul rx torace ai tecnici ingegneri architetti....a mio avviso non sussiste l'obbligo di vaccinazione, anzi secondo me sarebbe un abuso, quindi opterei per consigliare la vaccinazione anti tetano.
Altre linee di pensiero dicono invece chi non fa il vaccino non entra in cantiere, nemmeno se trattasi di progettisti....
Su HBV rimango basito....quale valutazione ha prodotto tale rischio?
Ti ringrazio per la risposta. Io pure ritengo totalmente inopportuno consigliare vaccinazioni anti epatite B A e Tifo per chi occasionalmente va sui cantieri senza svolgere attività manovale....di certo tutto può accadere ma se vogliamo anche una guillame barrè da vaccino allora......o una malattia da siero in pronto soccorso...
Poi come la mettiamo?!!!
Ringrazio e chiedo se la procedura che ho indicato potrebbe rappresentare un utile alternativa....in vdr sul rischio biologico: possibile esposizione a tetano per eventi accidentali..... niente sorveglianza sanitaria...informativa ai lavoratori...suggerimento di vaccinazione anti tetano presso asl ... acquisizione dalla ditta di copia della certificazione vaccinale o del dissenso alla vaccinazione) ..........dpi....ripetizione 10ennale dell'invito alla vaccinazione....CHIUSO!!!
Voi che dite?
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