Il quesito nasce da una divergenza con un collega sull 'interpretrazione dell 'art. 16 del D.Lgs. 626/94.
Art 16: La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il collega sostiene che i lavoratori esposti a rischi specifici non previsti dalla normativa vigente ( Movimenti ripetitivi degli arti superioti, posturale, stress, ecc.), individuati dal datore di lavoro durante la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi devono essere sottoposti regolarmente a Sorveglianza Sanitaria da parte del medico competente, in quanto i rischi su elencati sono stati individuati da una normativa vigente ( D.Lgs. 626/94).
Secondo il personale parere nel caso su esposto il lavoratore non può essere sottoposto a Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente, ma può comunque accertare lo stato di idoneità alla mansione specifica attraverso una visita collegiale presso una struttura pubblica ( Violazione, Legge 300, art. 5 Statuto dei lavoratori).
Comunque prescindendo dal blocco normativo, sarebbe opportuno consigliare i lavoratori dell 'azienda a sottoporsi alla Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente, in quanto è la figura professionale che meglio conosce il ciclo tecnologico presente nell 'azienda con i relativi rischi specifici per la salute quantificati.
Cordiali saluti
Gennaro Bilancio
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