Così come recita l'art. 25 comma 1 lettera f) " (Il medico competente) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo...". Probabilmente non riesco a trovarli più, ma quali sono i casi previsti dal T.U. ? Davo per scontato che il rischio chimico rientrasse fra questi, ma non lo vedo riportato da nessuna parte. Nel caso di esposti a cancerogeni e amianto l'invio spetta al datore di lavoro, in caso di decesso di un esposto ad agenti biologici al medico accertante, ma allora in quali casi spetta a noi l'invio ?
Ciao collega,
ho dato una mia interpretazione (personale) nella seguente discussione che puoi facilmente trovare nel forum di questo sito
http://www.medicocompetente.it/fo...-e-di-rischio-informatizzata/p/4/
F.
Francesco
Dr. Francesco Cuccaro
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato alla Radioprotezione (n. 1487 EN)
e-mail: francesco_cuccaro@hotmail.com
sito web: http://www.drfrancescocuccaro.it.gg/
Sì, caro Francesco, credo che la tua interpretazione sia corretta. Da stamattina alle 5 cerco di reperire riferimenti relativi all'invio, ma questo, dopo essere stato previsto, non è normato. Altro giro, altra corsa.....
le cartelle per il rischio cancerogeni vanno inviate per via telematica dal medico e non si sa come !!!
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