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art 25 comma 1 lettera l)

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 5799 volte.

sermed

sermed
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206
  • art 25 comma 1 lettera l)
  • (07/06/2008 15:28)

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;

Come interpretate questa nuova esposizione dell'obbligo di sopralluogo?
La periodicità potrà essere biennale, quinquennale e via dicendo, od avremo solo la facoltà di stabilire una peridicità inferiore all'anno? Sinceramente una vista annuale di un ufficio assicurativo con esclusivo rischio VDT mi fa sentire in imbarazzo, ma vorrei essere sicuro che un ispettore si sentisse altrettano imbarazzato a sanzionarmi. Saluti a tutti.

billi

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (07/06/2008 15:32)

Cosi' come e' scritta (.. almeno una volta l'anno..) lascia supporre che la nostra discrezionalita' possa essere azionata solo in caso di periodicita' piu' ristretta (ogni 24 ore dopo i pasti!):)

c.sbordone

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (07/06/2008 18:41)

La legge italiano ci esorta ad essere epistemologi ed ermeneutici. Vi dico la verità: proprio cercando di interpretare la legge italiana in tema di sicurezza mi è venuta il desiderio di studiare la lingua etrusca.
A parte gli scherzi, questa norma in prima lettura l'avevo interpretata in senso estensiva, cioè sia nel senso di allungare i tempi nel caso di basso rischio, sia nell'accorciare l'annualità della visita dei luoghi di lavoro. Ma effettivamente, quel termine 'almeno' farebbe giustamente pensare solamente a visite più frequenti nell'arco dell'anno, quindi, per rischio evidentemente alto o per situazioni complesse.
D'altra parte, però, se il legislatore avesse voluto indicare una periodicità nettamente annuale non avrebbe usato il termine 'almeno', che significa già consentire a maggiore frequenza: cioè, come se avesse voluto dire: "Visita i luoghi di lavoro quanto vuoi, ma almeno fallo una volta all'anno". Quindi, se nell'antefatto " visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno" è già contenuta la maggiore frequenza annuale, sarebbe stato inutile aggiungere "o a cadenza diversa", perchè tale cadenza (più frequente) è già contenuta in "almeno una volta all'anno".
Pertanto, rimango dell'avviso che la lettura corretta è quella estensiva, cioè sia in senso di visita più frequente che meno frequente.
Tale interpretazione è suffragata da quanto detto in seguito, cioè che la cadenza diversa è stabilità dal medico competente (e non da altri)
"in base alla valutazione dei rischi", senza che sia aggiunta altra considerazione valutativa riferibile esclusivamente al maggior rischio.

GIOVANNI.DIPISA

GIOVANNI.DIPISA
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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (07/06/2008 21:45)

D'accordo sulla interpretazione estensiva della periodicità del sopralluogo, ma faccio notare che l'inadempienza di questo obbligo comporta ai sensi dell'art. 58, c.1, lettera c l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 5000 euro. Pertanto dovremmo essere certi di questa interpretazione. Inoltre non è specificato se del sopralluogo deve essere redatto un verbale, come per la riunione periodica art.35, c. 5.
Un'ultima considerazione a proposito di sanzioni: tutti gli obblighi di cui all'art. 25 sono sanzionati, tranne comma 1, lettera a (collabora con il d.l. alla valutazione dei rischi... ) e lettera n (comunica il possesso dei titoli, mediante autocertificazione...) Mi sarei augurato che la sanzione fosse stata prevista soprattutto per il c. 1, lettera a per ovvii motivi... avremmo fatto meglio tutti il nostro lavoro e lasciato molto meno il pallino alle società di servizi...
Che ne pensate ?

Il vero somaro non è l'asino che sa di essere tale, ma quello che si crede un cavallo (o tenta di apparire).
(MdP)

pwmab

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (08/06/2008 00:02)

Il problema è che perdiamo tempo a discutere di norme che dovrebbero essere chiare ma chiare non lo sono e siamo medici e non avvocati.
I Commercialisti hanno molti problemi d’interpretazione ma hanno a favore l’arma dell’interpello che il professionista può usare direttamente.
Anche la legge 81/2008 all’art. 12 introduce l’interpello ma i quesiti per i professionisti devono essere posti……Dai Consigli Nazionali degli Ordini o collegi professionali……e quindi per i medici non dai professionisti non dagli Ordini ma solo dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
Ora vi par normale e logico che per capire quando il legislatore vuole che sia fatto il sopraluogo (e per chiarire i mille altri dubbi che questo TU solleva) un chiarimento lo si può forse solo avere scomodando la Federazione Nazionale degli Ordini ?

lombait

lombait
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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (08/06/2008 08:04)

risposta giovanni.dipisa:
conviene sempre verbalizzare un sopralluogo, anche se non è espressamente richiesto dalla legge e anche se si tratta di un ufficio con soli addetti al VDT che non è cambiato negli ultimi 10 anni. Visto il peso delle sanzioni, che tu stesso hai citato, ritengo sia estremamente tutelante avere il pezzo di carta da mostrare all'ispettore ASL che testimoni l'avvenuto sopralluogo.

ramses

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (08/06/2008 16:27)

Dal punto di vista strettamente normativo, non è mai stato previsto che il sopralluogo sia documentato. Viene però normalmente richiesto un pezzo di carta che lo attesti, pena, come dice lombait, la sanzione (perchè a priopri siamo dei farabutti fino a prova contraria, alla faccia della presunzione di innocenza).
Un aspetto divertente (!) è quando viene richiesto di scrivere sul verbale in questione se abbiamo rilevato qualche "anomalia" durante il sopralluogo, in modo da evitare anche la fatica di andarsela a cercare. Ho avuto su questo lunghe discussioni, e comunque non scrivo mai nulla perchè se c'è qualcosa lo faccio presente (anche in modo "vivace") al RSPP durante il sopralluogo, e non lo vado certo a mettere su un documento ufficiale peraltro non previsto dalle norme.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

antoniomanuppelli

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (08/06/2008 18:40)

ramses il 08/06/:27 ha scritto:
Dal punto di vista strettamente normativo, non è mai stato previsto che il sopralluogo sia documentato. Viene però normalmente richiesto un pezzo di carta che lo attesti, pena, come dice lombait, la sanzione (perchè a priopri siamo dei farabutti fino a prova contraria, alla faccia della presunzione di innocenza).
Un aspetto divertente (!) è quando viene richiesto di scrivere sul verbale in questione se abbiamo rilevato qualche "anomalia" durante il sopralluogo, in modo da evitare anche la fatica di andarsela a cercare. Ho avuto su questo lunghe discussioni, e comunque non scrivo mai nulla perchè se c'è qualcosa lo faccio presente (anche in modo "vivace") al RSPP durante il sopralluogo, e non lo vado certo a mettere su un documento ufficiale peraltro non previsto dalle norme.

concordo
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lombait

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (09/06/2008 08:58)

Se durante il sopralluogo vedo delle "disfunzioni" che però non sono di mia pertinenza (vd. ad es. macchine non a norma CE), oppure condizioni di lavoro che potrebbero essere occasionali (ad es. mancato uso dei DPI) posso anche segnalarlo a voce, ma se ci sono osservazioni che riguardano la sorveglianza sanitaria, quali condizioni di rischio non valutate (es. lavoro in altezza o esposizione a rumore/vibrazioni per lavoratori per i quali non era stato previsto tale rischio), preferisco scriverlo sul verbale. Magari anche solo come invito a rivedere il DVR per alcune mansioni senza scrivere "nudo e crudo" che tizio e caio erano esposti a rischio per il quale non era stata attivata la SS.

ramses

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (09/06/2008 13:04)

Capisco l'esigenza di pararsi "le terga", ma come "uomini d'azienda" nella nostra veste di consulenti ci corre anche l'onere di evitare alla ditta qualche problema.
Se mettiamo su un documento che c'è qualcosa che non quadra (e mi riferisco in particolare a rischi infortunistici) esponiamo il Ddl alla possibilità di maggiori problemi in caso di incidenti, che tanto se non ci ascolta si verificherebbero lo stesso, per "dolo" e non più per "colpa". Non credo che scrivere cambi la realtà di urgenza eventuale di un intervento correttivo, che possiamo chiedere meglio a voce (perchè scrivendo non si può alzare la voce o picchiare i pugni sul tavolo). Ci starebbero semmai entrambe le cose, ma allora quale è il vantaggio di scrivere ?

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

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