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fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2217 volte.

sat

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  • fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (29/01/2002 12:07)

Chiedo alla redazione quali sono ad oggi le leggi od altro, che chiariscono in quali luoghi di lavoro non si può fumare.

Ho letto che Guariniello, ha applicato la 303/56, per dichiarare il no al fumo (inteso come inquinante generico!) in ambienti non aperti al pubblico?

Grazie

Gennaro

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  • Re: fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (29/01/2002 13:43)

Chiedo scusa alla redazione per aver risposto sull 'argomento, chiedo comunque alla stessa se sono previsti altri art. oltre quelli sottocitati.

Caro collega , ti può essere utile il D. Lgs. 626/94 art. 65 comma 2 ( protezione agenti cancerogeni), Art. 80 comma 2 ( protezione da agenti biologici), inoltre è vietato fumare nei luoghi di lavoro in presenza di agenti chimici infiammabili e esplodenti. Inoltre l 'arrt. 9 del D.P.R. 303/56 così come sostituito dall 'art.33 comma 6 del D.Lgs 626/94 prevede che il datore di lavoro deve assicurare la salubrità dell 'aria attrverso una valutazione degli inquinanti aereodispersi.



Cordiali saluti

Gennaro Bilancio

sat

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  • Re: fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (29/01/2002 13:54)

Ringrazio il collega, ma vorrei capire se sono applicabili gli articoli citati, od altri, per esempio in un ufficio di una industria privata? In altre parole, ci sono dei precedenti interpretativi giuridici (oltre forse alla procura di Torino) che possano impedire il fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro senza altri rischi già "normati"?

alex1991

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  • Re: fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (29/01/2002 13:56)

Essendo il fumo di tabacco fonte di inquinamento ambientale (specialmente se i locali sono ristretti, non areati )il datore di lavoro può imporre per tali ambienti il divieto di fumare in virtù dell’art. 2087 c.c. articolo sempre valido quando è a rischio il diritto all’integrità fisica (diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente sano ed esente da rischi). In seguito anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 399/1996, è necessario che:

1. la valutazione dei rischi secondo l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 626/94 contempli tra le varie tipologie di rischio anche il fumo di tabacco;

2. il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 comma 2 riporti le misure di prevenzione e protezione individuale per eliminare o ridurre i rischi da fumo;

3. tali misure devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 4 comma 5);

4. la salubrità dell’aria deve essere garantita mediante impianti di areazione oltre ad una serie di requisiti prescritti dalla legge per i luoghi di lavoro (art. 33 D.Lgs 626/94).

Il fumo di sigaretta è concentrato peraltro oprattutto negli uffici e nei locali dove si svolgono “attività monotone e ripetitive” e queste ultime sono, a loro volta, spesso causa di stress e di disagio psicologico inducenti o all’abitudine al fumo o aumentanti il numero di sigarette consumate. A tale proposito, il D.Lgs 626/94, prevedendo nelle norme di tutela (art. 3) “la riduzione del lavoro monotono e ripetitivo” mira anche alla riduzione del fumo in tali ambienti di lavoro. Inoltre, il DLgs 626/94 all’art. 33 comma 6, di modifica dell’art. 9 del DPR 303/56, prevede che i lavoratori debbano disporre “di aria salubre in quantità sufficiente”.

Gennaro

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  • Re: fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (30/01/2002 09:33)

Sono d 'acccordo con il collega Alex, e alla richiesta di quali articoli sono applicabili e sanzionabili in ufficio aggiungo:

Possono essere aapplicati l 'articolo 5 comma 1, 2 lettera a, del D.Lgs 626/94, tenuto conto che il datore di lavoro deve comunque effettuare tutto ciò che ha già scritto il collega Alex, inoltre dovrebbe dare disposizioni ai lavoratori fumatori di fumare in un 'area appositamente creata..

Sanzioni previste per il datore di lavoro:

Art 9 comma 1: D.P.R. 303/56 così come sostituito dall 'art.33 del D.Lgs 626/94, sanzione stabilita dall 'art. Art 58 del D.P.R. 303/56 da 3 a 8 milioni.

Sanzioni previste per i lavoratori:

Art. 5 del D.Lgs. 626/94 comma 1, 2 lettera a, sanzione stabilita art 93 del D.Lgs. 626/94 da lire 500000 a lire 1200000

Gennaro Bilancio

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  • Re: fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro
  • (30/01/2002 10:53)

Ringrazio i colleghi, ma la vera risposta al mio quesito la darà il Ministro Sirchia, visto che ieri ha dichiarato l 'intenzione di inserire un emendamento ad hoc nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002, dove è previsto il divieto di fumare totale in ogni ambiente di lavoro.

Buon lavoro.

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