PRIMA HO PARLATO CON UN MEDICO AZIENDALE PER LA VISITA MEDICA PREVENTIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA. IN SOSTANZA, MI HA DETTO CHE SE INIZIALMENTE VENIVA FATTA PRIMA LA VISITA MEDICA E POI PARTIVA EVENTUALMENTE L'ASSUNZIONE QUALORA L'APPRENDISTA FOSSE RISULTATO IDONEO, ADESSO LE COSE SONO CAMBIATE NEL SENSO CHE DEVE PRIMA ESSERE ASSUNTO L'APPRENDISTA E SOLTANTO DOPO DEVE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA. SECONDO ME E' UN CONTROSENSO X IL SEMPLICE FATTO CHE SE NON RISULTASSE IDONEO ALLA MANSIONE DA SVOLGERE COME MI COMPORTO? SE IN QUEI GIORNI DI "SCOPERTO" MI FACESSERO UN'ISPEZIONE, A COSA VADO INCONTRO? RIPETO, SECONDO ME NON E' CORRETTA QUESTA NUOVA PROCEDURA. ATTENDO DELUCIDAZIONI
Il Decreto Legge 3 giugno 2008, pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 128, all'art. 4 comma 2, ha previsto il differimento e la proproga di due importanti adempimenti statuiti rispettivamente dall'art. 18, comma 1 lettera r) e dall'art. 41, comma 3 lettera a) ex D.lgs n. 81/08.
La prima proroga concerne l'obbligatorietà, in capo al datore di lavoro ed al dirigente, di comunicare all'INAIL ed all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sui luoghi di lavoro che comportino una assenza da lavoro di almeno un giorno.
La seconda concerne l'effettuazione delle visite mediche in fase preassuntiva.
Entrambe gli obblighi riportati diverranno operativi dal 1 gennaio 2009.
Su questo secondo punto, in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenuteci, si ritiene necessario specificare che tale divieto era (ed è) comunque statuito dalla giurisprudenza antecedente alla novella disposizione prevenzionistica, sin dalla emanazione della Legge 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori).
Accanto all'obbligo datoriale di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore, dal quale obbligo discende il diritto-dovere di sottoporlo alla suddetta sorveglianza sanitaria, ove sia obbligatoriamente prevista da una norma legislativa esistono altrettanti obblighi di contenuto negativo. Essi hanno a fondamento l'esigenza di salvaguardia della libertà del lavoratore ed il conseguente diritto alla riservatezza dei dati concernenti il proprio stato di salute.
In tal senso l'art. 5 della richiamata legge 300, dispone il divieto degli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità fisica o sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore e che eventuali accertamenti debbano essere effettuati tramite apposite strutture pubbliche, le quali offrono opportune garanzie di estraneità agli interessi datoriali nello svolgimento dei propri compiti.
per cui, per il momento, posso tranquillamente fare prima visita medica e poi, in caso di idoneità, far partire l'assunzione, giusto?
alerineri il 12/06/2008 05:32 ha scritto:
per cui, per il momento, posso tranquillamente fare prima visita medica e poi, in caso di idoneità, far partire l'assunzione, giusto?
Esatto,consiglio comunque di porre un quesito agli spisal locali.
attenzione, la visita medica può essere fatta PRIMA dell'assunzione SOLO se il lavoratore da assumere è minorenne!
Se si tratta di MAGGIORENNE (apprendista o operaio NON cambia la questione) la visita non può essere preassuntiva ma preventiva.
Comunque il consiglio di rivolgersi allo SPSAL locale è valido, perchè i diversi servizi hanno spesso diverse procedure.
Quella descritta è, appunto, la posizione dei 3 SPSAL della provincia di Pesaro-Urbino. (Pesaro, Fano, Urbino)
cordialità
scusate, ma qual'è la differenza tra PREVENTIVA e PREASSUNTIVA?
La differenza è quella evidenziata da Lei nell'intervento iniziale:
Visita preassuntiva = visita effettuata PRIMA dell'assunzione del lavoratore per valutare l'idoneità alla mansione a cui è destinato.
Visita preventiva = visita effettuata DOPO l'assunzione del lavoratore, ma prima di impiegarlo nella mansione a cui è destinato, per esprimere il giudizio di idoneità.
La visita preassuntiva è stata espressamente vietata dall'art. 41, comma 3, lettera a) del D. L.gs 81/2008.
allora mi sa che c'è stato un fraintendimento in quanto nella mia domanda intendevo la VISITA MEDICA PREASSUNTIVA. pertanto può essere fatta partire l'assunzione e soltanto dopo deve essere fissata la visita medica, da quello che ho capito...ma se in quei giorni mi facessero un'ispezione e il ragazzo non ha ancora effettuato la visita medica?
Il nuovo assunto non può iniziare a lavorare prima di essere visitato dal medico competente e giudicato idoneo alla mansione.
Infatti l'art. 18, comma 1, lettera bb) dice che il datore di lavoro e i dirigenti devono vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (la violazione di questo articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 4500 euro).
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