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visita artigiani in edilizia

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 6482 volte.

giancarlo

giancarlo
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  • visita artigiani in edilizia
  • (18/06/2008 19:51)

Vorrei essere confortato su quanto mi è sembrato di capire leggendo l'allegato XVII.
Siamo nel campo dell'edilizia , il committente deve accertarsi dei requisiti tecnico-professionali di un artigiano che dovrà lavorare nel suo cantiere , mentre prima con il 494 se ne accertava " anche verificando l'iscrizione alla camera di commercio " ora si deve accertare che abbia molti requisiti tra cui avere l'idoneità a svolgere quell'attività .
Se ho capito bene un artigiano senza dipendenti se vuole lavorare in un cantiere edile è obbligato a sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quindi in questo comparto non ha la facoltà ma ha l'obbligo ...se ho capito bene .

Piuiteaczz

Piuiteaczz
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  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (18/06/2008 22:31)

Si, hai capito benissimo

antoniomanuppelli

antoniomanuppelli
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70
  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (18/06/2008 23:17)

confermo...

GANDALF IL GRIGIO

GANDALF IL GRIGIO
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416
  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (19/06/2008 00:07)

si, è proprio così!

Sergio Truppe
................................................................

"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

tonyporro

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  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (19/06/2008 23:14)

La cosa non è semplice perché non è chiaro a cosa si riferisce l'idoneità fisica. Ai rischi presenti nell'attività "generale" dell'artigiano oppure in base ai rischi presenti nella specifica attività lavorativa e/o nello specifico cantiere in cui l'artigiano è chiamato ad operare?
Vorrei ricordare il secondo comma dell'art. 21 del D. Lgs 81/08: "I soggetti di cui al comma 1 (compresi quindi i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni (sic!) di cui all'art. 41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;..."

Sembrerebbe che, essendo tale possibilità a carico dell'artigiano, sia questi a doversi scegliere il Medico (competente?) da cui farsi rilasciare la succitata idoneità. Ma se questo medico non è lo stesso del committente o dell'impresa che gestisce l'unità produttiva, che ne sa dei rischi "specifici"?

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (20/06/2008 00:52)

perchè tu ad un carpentiere o falegname o piastrellista un po' sordo diciamo "libero professionista", che ha avuto la fortuna di esser chiamato in un cantiere edile specializzato e si è beccato 3 mesi di incarico e quindi di pappa, saresti capace di dire che non può essere adibito a lavorazioni con Lex 8H > 80 dB(a)? naaaaa, non ci credo, sarebbe idoneo con l'uso di DPI individuali per l'udito.
Un ponteggista diabetico, però, lo vedo male.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

ramses

ramses
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  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (20/06/2008 20:28)

Ma "hanno facoltà" siamo sicuri che significhi "devono" ??

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

tonyporro

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Barletta - Andria - Trani
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102
  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (20/06/2008 22:13)

In effetti i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria (art. 21) ma "devono" esibire al committente o al responsabile dei lavori "attestati inerenti la propria formazione e la relativa (a che?) idoneità sanitaria prevista dal D. Legislativo".
Potrebbe non essere la stessa cosa...

giancarlo

giancarlo
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Viterbo
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500
  • Re: visita artigiani in edilizia
  • (22/06/2008 10:36)

Forse bisogna stare attenti alla differnza tra l'art.21 che si riferisce agli artigiani che svolgono l'attività in luoghi " non cantieri edili " da quando la svolgono all'interno di un cantiere edile
allegato XVII quindi obbligo

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