Vorrei essere confortato su quanto mi è sembrato di capire leggendo l'allegato XVII.
Siamo nel campo dell'edilizia , il committente deve accertarsi dei requisiti tecnico-professionali di un artigiano che dovrà lavorare nel suo cantiere , mentre prima con il 494 se ne accertava " anche verificando l'iscrizione alla camera di commercio " ora si deve accertare che abbia molti requisiti tra cui avere l'idoneità a svolgere quell'attività .
Se ho capito bene un artigiano senza dipendenti se vuole lavorare in un cantiere edile è obbligato a sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quindi in questo comparto non ha la facoltà ma ha l'obbligo ...se ho capito bene .
Si, hai capito benissimo
confermo...
si, è proprio così!
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
La cosa non è semplice perché non è chiaro a cosa si riferisce l'idoneità fisica. Ai rischi presenti nell'attività "generale" dell'artigiano oppure in base ai rischi presenti nella specifica attività lavorativa e/o nello specifico cantiere in cui l'artigiano è chiamato ad operare?
Vorrei ricordare il secondo comma dell'art. 21 del D. Lgs 81/08: "I soggetti di cui al comma 1 (compresi quindi i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni (sic!) di cui all'art. 41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;..."
Sembrerebbe che, essendo tale possibilità a carico dell'artigiano, sia questi a doversi scegliere il Medico (competente?) da cui farsi rilasciare la succitata idoneità. Ma se questo medico non è lo stesso del committente o dell'impresa che gestisce l'unità produttiva, che ne sa dei rischi "specifici"?
perchè tu ad un carpentiere o falegname o piastrellista un po' sordo diciamo "libero professionista", che ha avuto la fortuna di esser chiamato in un cantiere edile specializzato e si è beccato 3 mesi di incarico e quindi di pappa, saresti capace di dire che non può essere adibito a lavorazioni con Lex 8H > 80 dB(a)? naaaaa, non ci credo, sarebbe idoneo con l'uso di DPI individuali per l'udito.
Un ponteggista diabetico, però, lo vedo male.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ma "hanno facoltà" siamo sicuri che significhi "devono" ??
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
In effetti i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria (art. 21) ma "devono" esibire al committente o al responsabile dei lavori "attestati inerenti la propria formazione e la relativa (a che?) idoneità sanitaria prevista dal D. Legislativo".
Potrebbe non essere la stessa cosa...
Forse bisogna stare attenti alla differnza tra l'art.21 che si riferisce agli artigiani che svolgono l'attività in luoghi " non cantieri edili " da quando la svolgono all'interno di un cantiere edile
allegato XVII quindi obbligo
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