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revisione del Dvr?

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 5911 volte.

carlpam

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  • revisione del Dvr?
  • (22/06/2008 19:37)

ho letto un annuncio di una agenzia di formazione che collabora con università (a Roma ) che il DVR dovrebbe essere rinnovato entro il 29 luglio ( se non ho letto male). ma andando a spulciare il D81 non ne ho trovato traccia. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più? o è il solito "consiglio per gli acquisti" un pò ingannevole? grazie a tutti!
carlpam

ANTO1234NELLA

ANTO1234NELLA
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  • Re: revisione del Dvr?
  • (22/06/2008 20:18)

E' vero. Il riferimento è l'articolo 306 comma 2

"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: revisione del Dvr?
  • (22/06/2008 20:56)

"Art. 306. Disposizioni finali
1. ..
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

e siccome art. 17 dice

"Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi."

e art. 28 dice:

"Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
[..omissis... dove c'è dalla definizione delle procedure per le misure di prevenzione alla individuazione -finalmente- delle mansioni con quali rischi]
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto."

il tutto alla fine si traduce che piaccia o non piaccia occorrerà rielaborare/aggiornare tutti i DVR esistenti con valutazioni specifiche su:
1) Luoghi di Lavoro
2) uso delle attrezzature ed eventuali DPI
3) se sono cantieri o meno, e ce ci sono c'è tutto l'all.XV
4)segnaletica di salute e sicurezza
5)movimentazione manuale dei carichi (e ocio lì che siccome c'è un refuso ma si parla di ISO 11228 ci sono anche i movimenti ripetitivi etc.)
6)postazioni VDT
7)Rumore e vibrazioni, ma anche CEM e Radiazioni ottiche artificiali (...)
8)Rischio chimico, canceogeno e amianto
9)agenti biologici
10) atmosfere esplosive.
Fosse solo per dire che il rischio non c'è, ma per dirlo devi raccontare per filo e per segno perchè si valuta che il rischio sia inesistente. Che se è facile per i VDT (niente computer, niente videoterminale) o per i cantieri (questa è una fabbrica di cassette di plastica, non è un cantiere), la vedo pesante per i CEM, per le Radiazioni ottiche artificiali dove si inizia a parlare di misure di ponderazione spettrale. Cosa che io condivido, perchè secondo me da una vita i neon a luce troppo bianca danno come minimo fastidio, ma -a parte il costo immondo delle strumentazioni adatte a fare misure in ponderazione degli spettri luminosi- non è che uno si sveglia la mattina e dice "ok, io adesso valuto sta cosa". Sarà che io con la fisica viaggio di pessimo accordo, storicamente, ma oggettivamente non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani, ho amici e colleghi fisici che si stanno dannando.
E anche per gli agenti microbiologici, la vedo assai più complicata, perchè vero è che all'art 271 sta scritto che il Ddl tiene conto sia delle caratteristiche del "bestio" che delle condizioni operative, ma all'art. 261 sta scritto chiatto chiatto
"Art. 266. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici."

Ora, è evidente che il nostro beneamato legislatore evidentemente ignora che anche una sana passeggiata all'aria aperta e pulita comporta ispo facto una esposizione ad agenti biologici, che da buona biologa io continuo a sostenere che se l'aria fosse sterile noi non esisteremmo.

Insomma, sto coso 81 magari l'avranno anche fatto con tanta buona volontà: ma a napoli si dice che chi non sa fare il ciabattino è bene non rischi di rompere sia il poggiasuole che i chiodini di fermo.

Dunque, non c'e scritto "rifate il DVR o vi tagliamo le parti tenere!" ma bene o male tutti ci dovremo rimetter mano, fosse solo per andaci a guardare le caratteristiche delle lampadine, per quanto riguarda il rischio infettivo nei bagni provvedere ad apporre cartelli dove si preghino le persone dal non slinguazzare l'orlo dei water, ma anche finalmente per prevedere una manutenzione periodica di filtri dell'aria agli splitter e la pulizia periodica delle condotte centralizzate dell'aria climatizzata. E magari, speriamo, che qualche tecnico si passi la mano per la coscienza e per i saldatori ricordi che esiste il rischio da sostanze chimiche come i gas di saldatura o quello fisico da UV e IR... e per i muratori le DAC da cemento, malta, calce idrata e quant'altro.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

carlpam

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  • Re: revisione del Dvr?
  • (23/06/2008 08:52)

Nofer (cite)
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
[..omissis... dove c'è dalla definizione delle procedure per le misure di prevenzione alla individuazione -finalmente- delle mansioni con quali rischi]
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto."

il tutto alla fine si traduce che piaccia o non piaccia occorrerà rielaborare/aggiornare tutti i DVR esistenti con valutazioni specifiche su:
1) Luoghi di Lavoro
2) uso delle attrezzature ed eventuali DPI
3) se sono cantieri o meno, e ce ci sono c'è tutto l'all.XV
4)segnaletica di salute e sicurezza
5)movimentazione manuale dei carichi (e ocio lì che siccome c'è un refuso ma si parla di ISO 11228 ci sono anche i movimenti ripetitivi etc.)
6)postazioni VDT
7)Rumore e vibrazioni, ma anche CEM e Radiazioni ottiche artificiali (...)
8)Rischio chimico, canceogeno e amianto
9)agenti biologici
10) atmosfere esplosive.

se però con data certa del DVR e se la valutazione del DDL comprende tutti i punti (1-10) allora visto che ha già ottemperato alla norma non dovrebbe rifare il DVR, giusto? o no?

francosic

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  • Re: revisione del Dvr?
  • (23/06/2008 12:06)

Alle 10 valutazioni specifiche di Nofer aggiungerei:
11- stress
12- maternità
13- differenze di genere ed età
14- provenienza da altri Paesi
15- lavoro notturno
2bis- impianti ed apparecchiature elettriche
3bis- lavori in quota
E non dimentichiamo tutta la parte sul rischio incendio.
Data poi la modifica del rischio chimico "moderato" diventato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", credo proprio che TUTTI debbano rifare la VdR ed il relativo documento.

nofertiri9

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  • Re: revisione del Dvr?
  • (24/06/2008 01:16)

io le intendevo ricomprese nella parte omissis dell'art.28.
Quello che io ritengo si debba purtroppo comunque fare perchè escludo che sin qui qualcuno lo abbia fatto tranne nellle fabbriche con solo personale femminile, è indicare, ahimè mansione per mansione, se quel certo lavoro può essere svolto o meno da una lavoratrice gravida o in allattamento, perchè anche se non è abrogata la normativa in materia, da come leggo io il coso 81 pretende che sia scritto nel DVR, così che il DdL sa che quando una lavoratrice con quella mansione va a dirgli "capo, sono prena!" può anche tirarsi direttamente una martellata nella parti tenere.
Io ho, da donna, il serio timore che questo ridurrà ancora di più l'accesso del mondo femminile al lavoro.
Oppure, in una fabbrica di prosciutti, è il caso di prevedere che toccare un maiale (o porco come lo chiamno loro) per un musulmano sia quasi peggio che bestemmiare. Idem dicasi per quegli indiani che ritengono sacre le vacche, che in un macello necesariamente vivranno uno stress che neppure il più tenerello dei vegetariani avrebbe.
Insomma, se anche è già previsto tutto, comunque un qualche aggiornamento si deve fare. E il problema è proprio per le aziende dove ormai, dopo 12 anni di 626, si era riusciti ad avere solo rischi residuali, che ci toccherà (ci sta toccando) riscrivere partendo dal ciclo produttivo punto per punto cosa è stato fatto per ridurre i rischi.
Bleah al coso 81.

Nofer
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francosic

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  • Re: revisione del Dvr?
  • (24/06/2008 19:01)

Lo so! Ma forse qualcuno non aveva recepito ...
Giusto per sottolineare che il documento deve comunque essere aggiornato, ricordo che deve ora contenere l'indicazione anche delle "mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".
Ma quali sono i "rischi specifici"? Spero non siano quelli previsti dalle "specifiche norme" (comma 3 art. 28), perchè se no ci sono tutti!

billi

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645
  • Re: revisione del Dvr?
  • (28/06/2008 11:34)

Sembra che tutto slittera', almeno per quanto riguarda la valutazione di tutti i rischi, al 1 Gennaio 2009. E per quanto riguarda il nostro lavoro, legato alla trasmissione dei risultati di detta valutazione?

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