art 259, comma 1 del D.Lgs 81: "I lavaoratori addetti alle opere di manutenzione....sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro."
...cioè??? io pensavo che la sorveglianza sanitaria servisse a stabilire un'idoneità alla mansione specifica e non una capacità ad indossare maschere...
...qualche esimio Collega può chiarire quasto mio dubbio???
...cordialità
Se parliamo di manipolazione di amianto ci può stare perchè i filtri appropriati (P4) non sono utilizzabili da tutti, si fa una fatica tremenda a respirare, sopratutto in condizione di stress fisico.
Può essere un criterio più restrittivo della semplice valutazione della funzionalità per attività genericamente a rischio per inquinanti aerodispersi, posto anche che le classiche "mascherine" di carta o similari sono più estetiche che altro, in quanto comunque non sigillano e fra la mascherina e le ali del naso passano anche i sassi.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Io sostenevo tale necessità sin dal 1994-95, cioè a 626 appena emanato e non ancora applicativo, ma a scoibentazione di amiantaccio friabile che stavano andando alla grandissima.
Semplice esperienza personale: dopo 2-3 ore ad interno cantiere con le mie macchinette, con il semifacciale a filtri che si intasava mano mano, mi resi conto che se non avessi fatto tanto sport da piccina, e con quello che fumo, mai avrei retto allo sforzo respiratorio: e io stavo lì ferma a guardare loro che lavoravano, teniamo presente questo.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
concordo con i colleghi sull'impostazione generale. (era più o meno questa la risposta che mi ero dato)
ma non si parla allora di idoneità alla mansione specifica, nel senso che il discorso sull'utilizzo di filtranti facciali vale per diverse sostanze.
e poi quando il comma 3 e il 4 parlano di esami minimi obbligatori e/o facoltativi?? si dovrebbe fare il citologico per vedere se il lavoratore è in grado di utilizzare una maschera?? o (come sembrerebbe dal testo) vale solo per la visita di cessazione??
...ma allora non facciamo prevenzione, non prevenzione primaria, intendo...
(per non parlare della periodicità, almeno triennale...neanche fossero videoterminalisti...)
...francamente mi sembra un altro punto poco chiaro del nuovo decreto.
cordialità
max, lo sturcio delle visite triennali che c'è nel coso 81 in realtà è mutuato dal 257/06, su cui io sto ancora ad imprecare e non smetterò, che già aveva nel merito corretto/integrato il 626. Ma voi la parte dove dice che gli indumenti possono essere lavati in una lavanderia appositamente attrezzata, ve la siete persa? Leggere per credere, cfr. art. 252, commillo 1 letterilla d.
Tornammo indietro di 60 anni, e vi dò la mia parola che il pregresso legislatore ne fu debitamente informato. Il giorno dopo la pubblicazione, dunque, il 12 settembre 2006.
E' evidente che non se ne è minimamente fatto parte diligente.
Avesse avuto la notizia su supporto cartaceo, e mi verrebbe da pensare ad una necessità fisiologica improvvisa e ad una misera fine della informativa cartacea. Ma avendola avuta sia via internet che su floppy, non oso pensare... però glielo auguro!
A parte questo, visto sempre l'art. 304 che dice che è abrogato tutto ciò che è in contrasto con il coso 81, secondo il vostro avviso di medici, i protocolli ex decreto Craxi dell' 1987 -che peraltro furono stilati per evitare dosi di irraggiamento quasi meno salutari dell'amianto- sono "saltati"? perchè il fatto stesso che "il medico... valuta ... l'opportunità di eseguire altri esami quali il citologico etc.." mi fa pensare che quella ormai annosa alternanza tra citologici e rx sia da buttare ai rovi.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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