Sarei grato ai Colleghi che potessero fornirmi riferimenti legislativi in merito a queste domande:
1) chi è il Datore di lavoro dei Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.), in servizio presso i Comuni?
2) se questi lavoratori vengono utilizzati in lavorazioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, da chi vengono visitati?
Grazie e saluti.
BRUNO
Non avendo trovato riferimenti specifici in merito, per analogia ad altre figure "atipiche" riteniamo che il Datore di Lavoro debba essere individuato nello stesso soggetto individuato per i dipendenti comunali (che a volte è il sindaco ma altre volte no).
Coerentemente la sorveglianza sanitaria dovrebbe essere svolta dal medico competente individuato dall 'amministrazione comunale per i propri dipendenti.
Se i colleghi sono a conoscenza di esperienze diverse sono pregati di farcelo sapere.
Posso dire che l 'Ente per il quale sono M.C. ha "assunto" LSU per lo svolgimento di varie e disparate mansioni e che è stato deciso che la sorveglianza sanitaria è effettuata dalla sottoscritta. A tale conclusione si è giunti non solo tenendo ben presente le definizioni di datore di lavoro e lavoratore date dal 626 e 242 ma anche con il parere di un noto magistrato della procura del lavoro. Gli LSU hanno diritto ad un giudizio di idoneità alla mansione specifica e per tanto solo il medico competente dell 'Ente o Società può essere in grado di valutare i rischi relativi e peculiari di un lavoratore che di fatto è gestito dal D.d.L. "adottivo". Questa è la mia esperienza. Ciao a tutti
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