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la situazione della medicina del Lavoro

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 138 volte.

carlpam

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  • la situazione della medicina del Lavoro
  • (04/05/2025 12:36)

MEDICINA DEL LAVORO: SALUTE E SICUREZZA
La Costituzione (art 32) parla di tutela della salute e di cura: fra i principi della riforma (L.833) richiama in primis la tutela e poi il mantenimento e recupero della salute. Una prima osservazione non si menziona la medicina preventiva mentre negli obiettivi della riforma (art 2) al punto 2. è espressamente indicato : la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro.
L'ambiente è passato alla protezione ambientale con un referendum che ha fatto sorgere gli ARPA, malgrado sia un determinante per la salute umana, dell'alimentazione se ne occupano i NAS e i CC (ex forestali!) o i Veterinari (tutti – immagino- esperti di salute umana) e i servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sono ridotti a prescrivere diete alle signore un pò in carne...! Non parliamo della medicina preventiva del lavoro in preda a sedicenti esperti della sicurezza (infatti aumentano gli infortuni mortali).

Le società di servizi senza titoli di studio, limitate a pochi dipendenti, sfornano documenti di rischio (DVR) sulla base di programmi ad hoc , come ad esempio:
Stampi il DVR scegliendo tra i diversi layout disponibili, ed ulteriormente personalizzabili, ottenendo documenti sintetici e facilmente leggibili, pur rispettando i contenuti minimi definiti dal D.Lgs.81/08 e la visione strategica di ogni professionista del settore. L'elaborato prodotto non necessita di alcun accorgimento da parte dell'utente, il contenuto si adatta automaticamente alle scelte eseguite dal tecnico e riporta esclusivamente ciò che INTERESSA!
Ovviamente senza necessità di valutazione dell'ambiente di lavoro e dei rischi ad essa collegati

Le Aziende micro, piccole e grandi, considerano i DVR per la salute e la sicurezza come un intralcio al proprio ciclo produttivo, dove il primo punto è la VALUTAZIONE DEL RISCHIO e le carte conclusive un appesantimento di una burocrazia sorda e cieca e si avvale di consulenti sedicenti (?) “esperti “col ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)esterno; che riempie pagine con prescrizioni producendo documenti di valutazione dei rischi (DVR) e piani di sicurezza specifici, senza riferimento alla realtà aziendale da studiare e senza analizzare scientificamente i problemi.
I consulenti sottolineano “ tutti i rischi “(art.28) anche se inesistenti (si inventano il rischio “ramadan” dove il rischio è rappresentato da musulmani osservanti il digiuno rituale e il ridicolo non li sfiora qualora neppure un musulmano è presente in azienda).

Per diventare RSPP è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma. Se la persona non possiede questo titolo di studio, deve dimostrare una comprovata esperienza nel ruolo di RSPP di almeno 6 mesi. (quindi può non essere neppure diplomato) La persona deve, inoltre, essere in possesso dell’attestato di frequenza di corsi di formazione specifici per RSPP e possedere l’attestato di aggiornamento quinquennale per RSPP.
La giurisprudenza e col termine si indica l'insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti dello Stato interpretano le leggi applicandole ai casi concreti che si presentano loro, giudicando della mancata collaborazione del Medico Competente (art 25/dlgs 81) ha definito per la sua conoscenza e dottrina riconosciuta, come collaboratore essenziale del datore di lavoro (per questo la mancata collaborazione è punita (art.58). Il rspp è definito accessorio e non è colpito da qualsivoglia sanzione )

Questo stato di cose è aggravato dall'art.17 che prevede che il DdL non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 (cioè il DVR)
Ne deriva che i contratti stipulati per effettuare delegando la valutazione dei rischi sono nulli

carlpam

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  • Re: la situazione della medicina del Lavoro
  • (04/05/2025 12:39)

L'uso indiscriminato dei consulenti (copia/incolla) di scrivere che il MC ha collaborato alla valutazione dei rischi e al documento relativo quando lo presentano per la firma è ovviamante un falso perchè il medico non collaborato ma se firma (si estingue il falso) perchè se lo ha sottoscritto lo approva e ne accetta il contenuto. Inoltre così operando negando l'art.25, veniva meno la possibile richiesta per un giusto compenso per l'attività di collaborazione che ovviamente comporta dell'attività professionele per il DdL.

Non viene quasi mai usato il DVR STANDARDIZZATO (art.29, 5°comma dlgs 81/08) indicato fino a 10 dipendenti mentre fino a 50 dipendenti La ripetizione (si effettua) /(si possono effettuare) indica che la prima modalità è preferibile, mentre la seconda è possibile purchè non vi siano esposizioni a rischi chimici,biologici, atm.esplosive, cancerogeni, mutageni,amianto. In altre parole se il rischio viene considerato minimo il DVR standard è preferibile

La VALUTAZIONE del rischio la deve fare il DdL che avrebbe modo di conoscere i RISCHI REALI E PRESENTI con la corretta collaborazione del medico competente (MC) (obblighi art.25 1°comma lett.a e l) e annualmente un sopralluogo in azienda del Medico.
Nella realtà il DdL ignora la valutazione (e il DVRst) nelle microaziende (MPI) tanto che il consulente (autoreferenziatosi come esperto?) esclude il MC dai suoi compiti (la cui omissione è perseguita penalmente art.58 1°comma lett.c). La disciplina a cui attiene tutta la materia è l'Igiene del Lavoro (Igiene industriale) che che è parte integrante della Medicina del Lavoro e dell'Igiene e Medicina Preventiva.

Il MC si trova così ESAUTORATO della sua vera funzione di Medico della Prevenzione e viene indotto a far visite “un vero visitificio” (slegate dai rischi reali) e oltrettutto pagate poco, dove l'intermediario/consulente ci fa, come si suol dire, la “cresta”. Nell'ambiente si afferma che molti neppure visitano ( lo dicono gli stessi lavoratori (ma come?,.... mi vuol visitare?) e limitano allo stilare l'idoneità.

I servizi “per la sicurezza” terrorizzano le aziende col rischio di ispezioni degli Organi di Vigilanza. E' un “gioco burocratico” perverso ( la vigilanza non supera il 4 o 5 %). La sicurezza viene intesa come un mero adempimento normativo e chi effettivamente valuta i rischi specifici e individua le misure di sicurezza più efficaci, vede poi nella pratica disattese quelle misure. Di fronte a un quadro normativo complesso, si evita di assumersi responsabilità con semplici misure concrete, preferendo innondare di carta gli scarsi uffici della PMI come se questo si traduca in PREVENZIONE

carlpam

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  • Re: la situazione della medicina del Lavoro
  • (05/05/2025 10:45)

L'art.17 del Dlgs.81 afferma che il DdL non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28(DVR)
si tratta di norma penale (art55,6comma) che norma imperativa
Ne deriva che il contratto che prevede la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR è ILLEGGITTIMO.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso
ll contratto è illecito quando è contrario a norme imperative.
Norme imperative o inderogabili sono quelle che contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi. Sono imperative le norme di diritto penale.

carlpam

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  • Re: la situazione della medicina del Lavoro
  • (05/05/2025 10:48)

carlpam il 05/05/2025 10:45 ha scritto:
L'art.17 del Dlgs.81 afferma che il DdL non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28(DVR)
si tratta di norma penale (art55,6comma) che norma imperativa
Ne deriva che il contratto che prevede la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR è ILLEGGITTIMO. AFFIDANDANDO AD ALTRI diversi dal DdL la valutazione e l'elaborazione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso
ll contratto è illecito quando è contrario a norme imperative.
Norme imperative o inderogabili sono quelle che contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi. Sono imperative le norme di diritto penale.

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