art 17 Si tratta di norma penale (art55,6comma) che norma imperativa
la VALUTAZIONE dei RISCHI (VdR) la fa il DdL (che ne è consapevole!) e con la collaborazione (art25) del MC (unico obbligato art 58) elabora il DVR
se delega ne deriva che il contratto che prevede la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR è ILLEGGITTIMO, AFFIDANDANDO AD ALTRI diversi la valutazione e l'elaborazione ( SI TRATTA DI NORMA IMPERATIVA penale)
Il contratto dunque è ILLEGITTIMO
Non credo realistico aspettarsi che tutti i DdL (inclusi quelli con Aziende di grandi dimensioni) facciano personalmente la valutazione dei rischi. Dovrebbero però assumersene la responsabilità in prima persona. Nella realtà molto spesso non è così. Se nelle imprese medio-piccole è frequente l'"appalto" a un professionista esterno o ad una società di servizi, in quelle più grandi e strutturate vige il sistema della delega dei funzioni. Il vero DdL si crea uno schermo contro le responsabilità personali su vari fronti (incluso quello della tutela di salute e sicurezza) delegando compiti e funzioni a suoi collaboratori. Il trucco sta nel delegare funzioni senza delegare poteri commisurati alle stesse. Purtroppo la vigilanza su questi aspetti è (a mia esperienza) gravemente carente, anche per la complessità del tema. Sarei curioso di sapere quel'è il rapporto tra gli interventi degli OdV sui medici competenti e sulla sorveglianza sanitaria e gli interventi sugli altri soggetti della prevenzione e sul DVR
grazie al Collega MANTELLO
Se nelle imprese medio-piccole è frequente l'"appalto" a un professionista esterno o ad una società di servizi (questo "appalto" con un contratto illegale, perchè lo nega una norma imperativa penale) L'attenzione a questi fatti dovrebbe essere delle Procure della Repubblica.
La delega (senza poteri o con poteri) a collaboratori del DdL dovrebbe essere con un atto formale (del tutto impugnabile) se invece "a voce"non è facile riscontrarlo...
anch'io mi chiedo cosa fanno gli OdV?
ll servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; (art 33/81) NON FA IL DVR !
la valutazione la fa il DdL ed elabora il dvr (art 17 compito non delegabile)
OGNI CONTRATTO avverso un divieto imperativo (penale) è nullo
Per essere franco credo che chi procede "all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale" di fatto produca il DVR. (un punto rulevante, secondo me è la "speccifica conoscenza....").
Poi ovviamente il DdL deve farlo proprio ed attuarne i contenuti. Non penso sia richiesto che lo verghi personalmente.
Se è consentita una battuta non credo che l' Avvocato,pur responsabile della sicurezza ed efficienz delle autovetture messe sul mercato, abbia mai stretto un bullone.
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