art 17 Si tratta di norma penale (art55,6comma) che norma imperativa
la VALUTAZIONE dei RISCHI (VdR) la fa il DdL (che ne è consapevole!) e con la collaborazione (art25) del MC (unico obbligato art 58) elabora il DVR
se delega ne deriva che il contratto che prevede la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR è ILLEGGITTIMO, AFFIDANDANDO AD ALTRI diversi la valutazione e l'elaborazione ( SI TRATTA DI NORMA IMPERATIVA penale)
Il contratto dunque è ILLEGITTIMO
Non credo realistico aspettarsi che tutti i DdL (inclusi quelli con Aziende di grandi dimensioni) facciano personalmente la valutazione dei rischi. Dovrebbero però assumersene la responsabilità in prima persona. Nella realtà molto spesso non è così. Se nelle imprese medio-piccole è frequente l'"appalto" a un professionista esterno o ad una società di servizi, in quelle più grandi e strutturate vige il sistema della delega dei funzioni. Il vero DdL si crea uno schermo contro le responsabilità personali su vari fronti (incluso quello della tutela di salute e sicurezza) delegando compiti e funzioni a suoi collaboratori. Il trucco sta nel delegare funzioni senza delegare poteri commisurati alle stesse. Purtroppo la vigilanza su questi aspetti è (a mia esperienza) gravemente carente, anche per la complessità del tema. Sarei curioso di sapere quel'è il rapporto tra gli interventi degli OdV sui medici competenti e sulla sorveglianza sanitaria e gli interventi sugli altri soggetti della prevenzione e sul DVR
grazie al Collega MANTELLO
Se nelle imprese medio-piccole è frequente l'"appalto" a un professionista esterno o ad una società di servizi (questo "appalto" con un contratto illegale, perchè lo nega una norma imperativa penale) L'attenzione a questi fatti dovrebbe essere delle Procure della Repubblica.
La delega (senza poteri o con poteri) a collaboratori del DdL dovrebbe essere con un atto formale (del tutto impugnabile) se invece "a voce"non è facile riscontrarlo...
anch'io mi chiedo cosa fanno gli OdV?
ll servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; (art 33/81) NON FA IL DVR !
la valutazione la fa il DdL ed elabora il dvr (art 17 compito non delegabile)
OGNI CONTRATTO avverso un divieto imperativo (penale) è nullo
Per essere franco credo che chi procede "all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale" di fatto produca il DVR. (un punto rulevante, secondo me è la "speccifica conoscenza....").
Poi ovviamente il DdL deve farlo proprio ed attuarne i contenuti. Non penso sia richiesto che lo verghi personalmente.
Se è consentita una battuta non credo che l' Avvocato,pur responsabile della sicurezza ed efficienz delle autovetture messe sul mercato, abbia mai stretto un bullone.
l'obbligo non delegabile art 17
Un dvr su delega come da contratto e nullo CC 1418
Perchè girarsi attorno con responsabilità del DdL comunque resta su tante sentenze della suprema corte.
vedo che si ignora art.25 / IL DVR NON LO FA IL rspp
è una fake-news
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