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GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 295 volte.

flariva

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  • GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (31/05/2025 16:37)

CARI COLLEGHI, HO VISITATO UN COLLEGA GERIATRA DI UNA RSA CHE PRESENTA UNA MALATTIA NEURODEGENERATIVA; DOPO UN PERIODO DI MALATTIA LEGATO ALLE DIFFICOLTA' MOTORIE , HA RIPRESO IL LAVORO, IL DIRETTORE SANITARIO GLI HA RIDOTTO IL CARICO DI LAVORO SUI PAZIENTI, AUMENTANDO QUELLO BUROCRATICO.
IL NUOVO DIRETTORE GENERALE, IN MANIERA MOLTO AGGRESSIVA, PRETENDE CHE LO DICHIARI INIDONEO, IN QUANTO IL COLLEGA FA FATICA AD EFFETTUARE ANCHE IL LAVORO BUROCRATICO ( E' IN TERAPIA CON PALEXIA 200X2, PREGABALIN 150 +75 E DULOXETINA 60 MG), AVENDO NECESSITA' FREQUENTI DI RIPOSARE. LE DIFFICOLTA' NELL'EFFETTUARE LE SUE MANSIONI, MI VENGONO PERO' RIPORTATE DAI RESPONSABILI DELLA RSA E QUESTO NON MI SEMBRA SUFFICIENTE PER ARRIVARE AD UN GIUDIZIO DI INIDONEITA'; COME VI COMPORTERESTE? CONVIENE MANDARLO IN VISITA A QUALCHE COMMISSIONE SPECIFICA?

mantello

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  • Re: GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (03/06/2025 08:06)

Cara Collega,
effettivamente il caso che proponi non ha una risposta semplice. Credo che non abbia nemmeno una risposta univoca e che non sia gestibile navigando sugli algoritmi. Provo a scrivere qualche mia riflessione in proposito.
La norma autorizza il MC a formulare giudizi di idoneità limitata. Non esistono però norme o numeri che segnino un confine, valicato il quale, l’idoneità limitata si trasforma necessariamente in non idoneità.
Parrebbe ragionevole pensare che tale limite venga superato quando le limitazioni escludono la possibilità di svolgere il “core” della mansione.
Si tratta però di una regola che non può avere valore assoluto. Un medico oprante in struttura assistenziale cui venga preclusa l’attività clinica è certamente non idoneo se opera da solo. In presenza di un congruo numero di colleghi potrebbe essere idoneo con limitazioni se si riesce a riorganizzare il lavoro (come nel casso che ti riporti).
Quanto alle difficoltà nello svolgimento del lavoro “burocratico” credo che sia importante definire se tali difficoltà consistono nella commissione di errori ripetuti o solo nel rallentato ritmo di lavoro. Situazione, quest’ultima, meno critica della precedente.
Esiste però, a mio parere, un ulteriore asse valutativo. Premesso che la valutazione di idoneità ha come obiettivo la tutela della salute del lavoratore e non la redditività dell’impresa, occorre porsi il problema se il mantenimento al lavoro non possa avere influenze negative sul già precario stato di salute del lavoratore. Due aspetti da valutare. In primo luogo la percezione, da parte del lavoratore, di inadeguatezza derivante nell’incapacità di portare a termine i compiti nei tempi richiesti e la conseguente frustrazione. Non mi pare né giusto né salutare chiedere a un lavoratore, già fraglie, di affrontare ogni giorno una battaglia da cui sistematicamente uscirà perdente. In secondo luogo i livelli di solidarietà dei colleghi di lavoro, solidarietà mantenuta anche di fronte a pressioni datoriali. Tutto questo va ovviamente confrontato con la necessità di reddito e con la personalità del lavoratore. Credo sia però opportuno avere chiaro che la tutela della salute del lavoratore non debba necessariamente comportare il mantenimento di QUEL posto di lavoro.
Ultimo punto: le commissioni. Credo che il loro ruolo sia costitutivamente limitato a valutazioni richieste dalla legge, con valenza medico legale assolutamente preminente su quella preventiva. Oltretutto la Commissione poco o nulla sa del posto e dell’organizzazione del lavoro nonché del clima aziendale che tanto peso hanno nella valutazione di Idoneità. Certamente il rinvio in commissione scarica di responsabilità il MC e offre spesso al DdL gli strumenti necessari per avviare l’interruzione del rapporto di lavoro.

flariva

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  • Re: GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (03/06/2025 14:59)

GRAZIE DELLE DRITTE; PURTROPPO I COLLEGHI INCOMINCIANO AD ESSERE NON PIU' COLLABORATIVI ED IL CLIMA DI LAVORO E' PIU' TESO; IL CONSIGLIO CHE HO DATO E' DI CERCARE ALTERNATIVE LAVORATIVE, MA NEL FRATTEMPO HA NECESSITA' DI LAVORARE AVENDO 2 FIGLI AUTISTICI; IL TENTATIVO DI RIDURRE LA TERAPIA DEL DOLORE HA COMPORTATO MAGGIOR ATTENZIONE , MA DIFFICOLTA' FISICHE.RESTA L'AGGRSSIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE CHE VORREBBE SCARICARE SU DI ME LA RESPOSABILITA' DEL LICENZIAMENTO, INVECE DI ASSUMERSI LUI QUESTA RESPONSABILITA'.
GRAZIE

Sonnambulo

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211
  • Re: GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (04/06/2025 17:40)

Condivido pienamente la disamina di Mantello. L'arroganza del Direttore Generale a me farebbe venire voglia di fare esattamente il contrario di quello che lui vorrebbe. Molte volte, non l'ho mai nascosto qui nel forum, cerco di venire il più possibile incontro alle richieste del DL (è inutile negarlo, è lui che ci paga), mai però se si tratta di richieste avanzate con arroganza e pretesa. Vista la situazione, anche se effettivamente risulta raramente di aiuto (come peraltro tutto quello che proviene dal mondo ASL/ATS), potrebbe essere questo il caso di suggerire al simpatico direttore generale l'invio del lavoratore a visita ai sensi dell'art. 5 Legge 300/70 (anche perché noi, come ha detto Mantello, ci occupiamo dell'idoneità alla mansione che è ben diversa dalla capacità/abilità lavorativa), così glielo rimandano indietro con tutta una serie di indicazioni/limitazioni che al DR non faranno piacere. L'alternativa pratica, se il DR rifiuta (cosa probabile, immagino sia tanto arrogante quanto codardo), potrebbe essere quella di discutere col lavoratore e "concordare" la sua inidoneità invitandolo a presentare poi immediatamente ricorso; anche in questo caso ipotizzo molto probabilmente una revoca dell'inidoneità e la formulazione di una serie di limitazioni di fronte alle quali il DR dovrà stare zitto e muto con la coda tra le gambe.

annuscor

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  • Re: GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (04/06/2025 21:16)

Sono molto critico sulle posizioni espresse dai colleghi: il mc si esprime SOLO su rischi oggetto di valutazione (DVR). La valutazione della capacità di lavoro non rientra nelle funzioni del MC. Tra l'altro mi sembra di intravvedere un comportamento frequente nelle strutture sanitarie: tutti parlano, tutti ritengono che il lavoratore sia non idoneo ma nessuno si prende la responsabilità di adire agli istituti medico legali previsti e attivabili solo dal DL e Dirigenti. Parlano in privato al MC ma purché non si sappia in giro. Noi facciamo prevenzione e tuteliamo i lavoratori dai rischi lavorativi, tutto il resto non è compito nostro. Attenzione a non farsi giocare...

mantello

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  • Re: GIUDIZIO D'INIDONEITA' DI UN COLLEGA DI RSA
  • (05/06/2025 07:23)

Se il MC si pone l’obiettivo di tutelare la salute del lavoratore non deve, credo, pensare solo a silicosi e lombalgia ma deve tenere presente che anche la continua richiesta di prestazioni lavorative eccedenti la capacità del lavoratore costituisce un concreto rischio di peggioramento del suo stato di salute.
D’altra parte il DVR non può essere steso avendo come parametro unico di riferimento l’uomo vitruviano. Se sono presenti lavoratori con tratti di fragilità ne deve obbligatoriamente tenere conto. Mi pare di ricordare che la Medicina del lavoro abbia tra i suoi obiettivi quello di adattare il lavoro all’uomo e non viceversa.
Non quindi valutazione della capacità lavorativa ma valutazioni di quali prestazioni lavorative possano essere date senza compromettere (anche prospettivamente) la salute del lavoratore.
Al clinico può succedere di perdere il Paziente per la non disponibilità di terapie efficaci. Al MdL può succedere di formulare giudizi di non idoneità per inesistenza di mansioni compatibili. Da un certo punto di vista, paradossalmente, può essere più doloroso perché per il malato la sofferenza finisce, per il licenziato comincia o si aggrava. Inoltre la carenza di terapie è oggettiva, la formulazione dell’inidoneità ha innegabili elementi di soggettività.
Credo che il MC , di fronte ad accertate condizioni di non idoneità, debba esprimersi in prima persona lasciando al DdL l’onere di rivolgersi a terzi (Commissioni) solo ove ritenga che il DdL stesso non abbia fatto tutto quanto in suo potere per mantenere il posto di lavoro.

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