Ma con il dlgs 81 è sempre obbligatorio la nomina del MC?
Nell’articolo 25 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico, sono indicati gli obblighi a carico del medico competente e da una attenta lettura si osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura professionale (lettera b) potendosene individuare altri che con la sorveglianza sanitaria stessa non hanno nulla a che fare quale ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) o la visita agli ambienti di lavoro (lettera l), ecc.
L’articolo 18 del Testo Unico sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una prima lettura, che la nomina del medico competente fosse obbligatoria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” e quindi di conseguenza l’osservanza anche di tutti gli altri obblighi indicati nell’art. 25 oltre a quello della sorveglianza sanitaria.
Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 del Testo Unico e di una interpretazione logica, si è del parere che la frase “ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” che compare al comma 1 lettera a) dell’art. 25 debba essere letta ed interpretata nel senso di “ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria” il che corrisponderebbe all’obbligo, come già indicato nel quesito, della nomina del medico competente anche nei casi in cui non sia prevista la sorveglianza sanitaria.
Osserviamo quindi che se questa era la volontà del legislatore il Testo Unico sarebbe dovuto essere più chiaro sull’argomento indicando ad esempio esplicitamente nel testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 18 che il datore di lavoro ed i dirigenti devono nominare il medico competente “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nonché dei compiti) previsti dal presente decreto legislativo”.
akko
c'era una frase analoga anche nel 626, ma nessuno nominava il MC se non emergevano rischi "normati". E se non li scrivevano, soprattutto.
Non credo che cambiare il numero e l'anno di emanazione faccia cambiare le cose, nè i malati, nè i morti.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
L'Argomento è già stato aperto e sviluppato nel thread "T.U E NOMINA DEL MC: tra dubbi e contraddizioni". Purtroppo l'eventuale interpello che servirebbe a chiarire i tanti dubbi e le mille contraddizioni di questo T.U. non è consentito all'Associazioni scientifiche. Speriamo che Altri - a cui è dato di agire dalla Legge - abbiano la sensibilità di inoltrarlo.
Il vero somaro non è l'asino che sa di essere tale, ma quello che si crede un cavallo (o tenta di apparire).
(MdP)
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