Infermiera di anni 40 in servizio presso una struttura privata accreditata, soffre di disturbo schizoaffettivo con riconoscimento di invalidità civile 80%, adibita a compiti/ attività organizzative presso un servizio di logistica.
La lavoratrice non è sottoposta a sorveglianza sanitaria per esposizione a rischi lavorativi riportati nel DVR: VDT < 20 ore settimani, MMC basso, Posture basso.
Richiede visita per il nulla osta o al trasferimento della sede di lavoro presso un'altra nelle vicinanze della abitazione di un genitore per assisterlo o allo smart working.
Il problema di salute del genitore incide sul suo stato di salute con ansia e depressione da richiedere terapia farmacologica supplementare alla patologia psichiatrica di base e si ripercuote negativamente sulla attività lavorativa ritenuta ad alto impegno.
Risposta: il Medico Competente non ha l'autorità di concedere un trasferimento di sede lavorativa o il nulla osta allo smart working per motivi personali - familiari.
Quesiti
- Come gestire lo stato ansioso depressivo derivato da tale situazione come si evince nel referto psichiatrico ?
- Se il lavoratore non è esposto a rischi lavorativi normati il medico competente si esprime come in questo caso in merito allo smart working se il datore di lavoro lo richiede ?
Ringrazio anticipatemente per il parere in merito
MonicaCavicchioli il 14/06/2026 03:03 ha scritto:
Infermiera di anni 40 in servizio presso una struttura privata accreditata, soffre di disturbo schizoaffettivo con riconoscimento di invalidità civile 80%, adibita a compiti/ attività organizzative presso un servizio di logistica.
La lavoratrice non è sottoposta a sorveglianza sanitaria per esposizione a rischi lavorativi riportati nel DVR: VDT < 20 ore settimani, MMC basso, Posture basso.
Richiede visita per il nulla osta o al trasferimento della sede di lavoro presso un'altra nelle vicinanze della abitazione di un genitore per assisterlo o allo smart working.
Il problema di salute del genitore incide sul suo stato di salute con ansia e depressione da richiedere terapia farmacologica supplementare alla patologia psichiatrica di base e si ripercuote negativamente sulla attività lavorativa ritenuta ad alto impegno.
Risposta: il Medico Competente non ha l'autorità di concedere un trasferimento di sede lavorativa o il nulla osta allo smart working per motivi personali - familiari.
Quesiti
- Come gestire lo stato ansioso depressivo derivato da tale situazione come si evince nel referto psichiatrico ?
- Se il lavoratore non è esposto a rischi lavorativi normati il medico competente si esprime come in questo caso in merito allo smart working se il datore di lavoro lo richiede ?
Ringrazio anticipatemente per il parere in merito
Il Medico Competente ha preciso alveo di intervento sancito dal D.Lgs. 81/08. Tutto il resto, cioè per esempio certificazioni richieste come pezza d'appoggio per fare qualcosa che con l'81 non c'entrano nulla, non sono di pertinenza del Medico Competente.
E peggio sarebbe se, in caso di eventuale ricorso avverso al giudizio, un qualunqe organo di vigilanza si esprimesse con "per far star meglio la lavoratrice trasferitela da lì a là ...". Saremmo alle comiche.
In questo caso, fermo restando la vicinanza umana, il MC non può entrare nel merito nè tantomeno il datore di lavoro può farsi carico obbligatoriamente di vicende familiari. Già deve badare al coso 81 e tutte le criticità annesse.
Se poi il DDL avesse le risorse e possibilità di "venire incontro" alla lavoratrice, tanto meglio. Ma dalla possibilità all'obbligo imposto con una certificazione, che in tal caso sarebbe compiacente, ce ne passa.
Ma siamo in Italia!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Si tratta, di una situazione complessa, ma non inusuale, che può essere gestita, credo, solo partendo da una chiara definizione del ruolo del MC. A tale proposito lìart 25 , comma a) "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori". Quindi non c'è solo SS, ma prima viene la collaborazione con il DdL a tuttoquel che si dice sopra. Mi pare evidente che se c'è una categoria di lavoratori da tutelare sono quelli fragili ed anche che la mitica Valutazione dei Rischi è relativa allavoratore "medio" non a quello fragile. Costui potrebbe non solo essere maggiormente sensibile ai FdR individuati ma anche subire potenziali danni alla salute da fattori che non sono considerati rischiosi per l'individuo medio.
L'esperienza mi conferma che muovendosi in questo ambito è indispensabile evitare la strumentalizzazione sia da parte del DdL che del Lavoratore . Tra l'altro non è detto che quanto il lavoratore chiede sia ilmeglio per la tutela della propria salute.
Sull'altro versante l'organizzazione del lavoro è prerogativa del DdL. Amio parere il MC non può prescrivere che si "creino" posti di lavoro ex novo o che si ridisegni l'organizzazione del lavoro utilizzando il giudizio di idoneità. Esiste (o dovrebbe esistere) invece spazio per un confronto con il DdL sulla tutela della salute dei lavoratori fragili (e dei lavoratori in generale) . Ovvio poi che i problemi psichiatrici debbano essere gestiti dagli psichiatri ma anche che ilMC debba avere un ruolo nel ridurre gli "attriti" con l'ambiente di lavoro
mantello il 16/06/2026 02:31 ha scritto:
Si tratta, di una situazione complessa, ma non inusuale, che può essere gestita, credo, solo partendo da una chiara definizione del ruolo del MC. A tale proposito lìart 25 , comma a) "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori". Quindi non c'è solo SS, ma prima viene la collaborazione con il DdL a tuttoquel che si dice sopra. Mi pare evidente che se c'è una categoria di lavoratori da tutelare sono quelli fragili ed anche che la mitica Valutazione dei Rischi è relativa allavoratore "medio" non a quello fragile. Costui potrebbe non solo essere maggiormente sensibile ai FdR individuati ma anche subire potenziali danni alla salute da fattori che non sono considerati rischiosi per l'individuo medio.
L'esperienza mi conferma che muovendosi in questo ambito è indispensabile evitare la strumentalizzazione sia da parte del DdL che del Lavoratore . Tra l'altro non è detto che quanto il lavoratore chiede sia ilmeglio per la tutela della propria salute.
Sull'altro versante l'organizzazione del lavoro è prerogativa del DdL. Amio parere il MC non può prescrivere che si "creino" posti di lavoro ex novo o che si ridisegni l'organizzazione del lavoro utilizzando il giudizio di idoneità. Esiste (o dovrebbe esistere) invece spazio per un confronto con il DdL sulla tutela della salute dei lavoratori fragili (e dei lavoratori in generale) . Ovvio poi che i problemi psichiatrici debbano essere gestiti dagli psichiatri ma anche che ilMC debba avere un ruolo nel ridurre gli "attriti" con l'ambiente di lavoro
Ringrazio entrambi i colleghi per il contributo.
Dal punto di vista pratico ipotizzo questi passaggi:
- emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica per i compiti prevalentemente organizzativi nella attuale sede di lavoro: ho attivato la sorveglianza sanitaria in quanto ho gestito la visita su richiesta in presenza della lavoratrice per conoscere il caso;
- inviare una nota alla lavoratrice per informarla che non rientra nel mio perimetro di azione concedere il trasferimento della sede di lavoro o il nulla osta per lo smart working, consigliando di esplicitare tali richieste al datore di lavoro rivolgendosi al Dipartimento Risorse Umane
- informare il datore di lavoro che la Sig.ra è un soggetto fragile con una storia clinica "importante" come dire: io non posso concedere le richieste ma ti fornisco la motivazione generica che puoi farlo tu.....
MonicaCavicchioli il 16/06/2026 03:36 ha scritto:
Ringrazio entrambi i colleghi per il contributo.
Dal punto di vista pratico ipotizzo questi passaggi:
- emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica per i compiti prevalentemente organizzativi nella attuale sede di lavoro: ho attivato la sorveglianza sanitaria in quanto ho gestito la visita su richiesta in presenza della lavoratrice per conoscere il caso;
- inviare una nota alla lavoratrice per informarla che non rientra nel mio perimetro di azione concedere il trasferimento della sede di lavoro o il nulla osta per lo smart working, consigliando di esplicitare tali richieste al datore di lavoro rivolgendosi al Dipartimento Risorse Umane
- informare il datore di lavoro che la Sig.ra è un soggetto fragile con una storia clinica "importante" come dire: io non posso concedere le richieste ma ti fornisco la motivazione generica che puoi farlo tu.....
Mi sembra una soluzione di buon senso.
Ricordo sempre a me stesso che tutto ciò che scriviamo sul giudizio "può essere usato contro di noi" :-) e può essere utilizzato strumentalmente per fini molto lontani dalla tutela della salute, come già vediamo abbondantemente nel quotidiano.
Pertanto, purtroppo, dobbiamo stare molto attenti a non sconfinare.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
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