Gentili colleghi
chiedo il vostro contributo per il caso di seguito riportato.
Infermiera in servizio presso un poliambulatorio distrettuale con richiesta occasionale e non programmata da parte del suo coordinatore di ricoprire un turno mattutino presso un altro poliambulatorio raggiungendo tale sede con una autovettura aziendale.
In corso di visita periodica porta in visione un referto oculistico con riscontro di:
- diagnosi OD Sindrome di Brown acquisita e sintomatica
- acutezza visiva da lontano OD e OS = 10/10 corretta con lente per lieve miopia (- 0,50 diottrie)
- sconsigliata la guida nelle ore di scarsa illuminazione
- consigliata prova con filtro di Bangerter 0,1 su lente destra (non tolleranza ai prismi)
Devo gestire una patologia della motilità oculare ( Sindrome di Brown OD con diplopia) e una mansione che prevede occasionalmente la guida di una autovettore aziendale.
Formulare un giudizio legando l'inidoneita' alla scarsa illuminazione espone la lavoratrice e il datore di lavoro ad una indeterminatezza applicativa.
Dato che per legge l'autorità di decidere se una persona con diplopia e uso di filtri ottici possa guidare o meno una automobile spetta alla Commissione Medica Locale Patenti ho pensato temporaneamente di esprimere un giudizio di idoneità con prescrizione e limitazione: inidonea alla guida di autoveicoli aziendali. Si raccomanda alla lavoratrice l'attivazione della procedura di accertamento dei requisiti visivi presso la CML Patenti ai sensi dell'Art. 119 CdS, per la verifica della validità del titolo di guida in presenza di diplopia ed uso di filtri di penalizzazione ottica."
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