Gentili colleghi
chiedo il vostro contributo per il caso di seguito riportato.
Infermiera in servizio presso un poliambulatorio distrettuale con richiesta occasionale e non programmata da parte del suo coordinatore di ricoprire un turno mattutino presso un altro poliambulatorio raggiungendo tale sede con una autovettura aziendale.
In corso di visita periodica porta in visione un referto oculistico con riscontro di:
- diagnosi OD Sindrome di Brown acquisita e sintomatica
- acutezza visiva da lontano OD e OS = 10/10 corretta con lente per lieve miopia (- 0,50 diottrie)
- sconsigliata la guida nelle ore di scarsa illuminazione
- consigliata prova con filtro di Bangerter 0,1 su lente destra (non tolleranza ai prismi)
Devo gestire una patologia della motilità oculare ( Sindrome di Brown OD con diplopia) e una mansione che prevede occasionalmente la guida di una autovettore aziendale.
Formulare un giudizio legando l'inidoneita' alla scarsa illuminazione espone la lavoratrice e il datore di lavoro ad una indeterminatezza applicativa.
Dato che per legge l'autorità di decidere se una persona con diplopia e uso di filtri ottici possa guidare o meno una automobile spetta alla Commissione Medica Locale Patenti ho pensato temporaneamente di esprimere un giudizio di idoneità con prescrizione e limitazione: inidonea alla guida di autoveicoli aziendali. Si raccomanda alla lavoratrice l'attivazione della procedura di accertamento dei requisiti visivi presso la CML Patenti ai sensi dell'Art. 119 CdS, per la verifica della validità del titolo di guida in presenza di diplopia ed uso di filtri di penalizzazione ottica."
Alcune riflessioni/dubbi
lo "sconsiglio" dell' oculista è tecnicamente solido? L'infermiera soffre ovviamente di diplopia ma perchè emeralopia? Mi pare si tratti di due patologie non correlate. A meno che non si voglia dire che si guida meglio con buona luminosità che con scarsa luce.
Formulaando lo "sconsiglio" pare che l'oculista ritenga che l' Infermiera abbia i requisiti legali per la patente (non l'ha segnaalaata a chi di dovere) ma ritenga preferibile che non guidi in certe condizioni.
Mi pare evidente che un soggetto in possesso di patente di guida può gestire tempi, condizioni climatiche di guida e distanzze a proprio piacimento. Un lavoratore che guida auto aziendali per spostarsi tra due posti di lavoro non ha questa facoltà. Quindi non mi pare convincente l'equivalenza : possesso di patente = idoneità alla guida di veicoli aziendali.
Nelle condizioni descritte conccordo con la limitazione.
A mio parere i giudizi hanno formule specifiche (idoneo/non idoneo/limitazioni prescrizioni) che non prevedono consigli e raccomandazioni (termini pericolosi in caso di contenzioso, particolarmente in tribunale). Personalmeente avrei prescritto nuova valutazione di idoneità dopo il passaggio in Commissione. All'esito della valutazione della Commissione manterrei la limitazione se la patente è in quaalche modo limitata. Se non vi sono limitazioni legali mi porrei il problema di valutare l'efficienza visiva in relazione alle prestazioni di guida richieste.
MonicaCavicchioli il 22/09/2026 10:04 ha scritto:
Gentili colleghi
chiedo il vostro contributo per il caso di seguito riportato.
Infermiera in servizio presso un poliambulatorio distrettuale con richiesta occasionale e non programmata da parte del suo coordinatore di ricoprire un turno mattutino presso un altro poliambulatorio raggiungendo tale sede con una autovettura aziendale.
In corso di visita periodica porta in visione un referto oculistico con riscontro di:
- diagnosi OD Sindrome di Brown acquisita e sintomatica
- acutezza visiva da lontano OD e OS = 10/10 corretta con lente per lieve miopia (- 0,50 diottrie)
- sconsigliata la guida nelle ore di scarsa illuminazione
- consigliata prova con filtro di Bangerter 0,1 su lente destra (non tolleranza ai prismi)
Devo gestire una patologia della motilità oculare ( Sindrome di Brown OD con diplopia) e una mansione che prevede occasionalmente la guida di una autovettore aziendale.
Formulare un giudizio legando l'inidoneita' alla scarsa illuminazione espone la lavoratrice e il datore di lavoro ad una indeterminatezza applicativa.
Dato che per legge l'autorità di decidere se una persona con diplopia e uso di filtri ottici possa guidare o meno una automobile spetta alla Commissione Medica Locale Patenti ho pensato temporaneamente di esprimere un giudizio di idoneità con prescrizione e limitazione: inidonea alla guida di autoveicoli aziendali. Si raccomanda alla lavoratrice l'attivazione della procedura di accertamento dei requisiti visivi presso la CML Patenti ai sensi dell'Art. 119 CdS, per la verifica della validità del titolo di guida in presenza di diplopia ed uso di filtri di penalizzazione ottica."
Trattasi del solito certificato compiacente che serve nella testa della lavoratrice per evitarsi un certo servizio che evidentemtne non vuole fare.
Il MC non ha alcuna potestà sulla idoneità alla guida, che invece è del Medico Mocratico o della Commissione Medica Locale ex art. 119 del CdS, tranne che non ci siano i famosi rischi "normati" o previsti da DVR che lo consentano e non è evidentemente questo il caso. Voglio proprio vedere un DVR che dice che il pandino aziendale nasconde in realtà rischi per la salute pericolosissimi e mortali rispetto al pandino "civile".
Il MC viene spesso tirato in ballo per esprimersi su cose che non gli competono e la guida di automobile appunto non gli compete.
Si esprimerà magari su alcodipendenza, su vibrazioni corpo intero, ecc., ma non certo su guida di giorno, guida dalle 10:00 alle 11.00 massimo, guida di pomeriggio ma solo a stomaco vuoto, guida di sera ma entro le 19:00 e tutte queste boiate che i lavoratori si fanno scrivere nei loro referti specialistici ovviamente sconclusionati e finalizzati solo ad aggiustarsi le cosine proprie.
La tipa in questione ha in mano una patente "normale" che la abilita a guidare in tutte le condizioni e orari, altrimenti avrebbe una patente "speciale" riportante appunto eventuali limitazioni. Quindi può guidare anche il pandino aziendale, che non è diverso da quello "civile". E non tiriamo in ballo le solite stupidaggini da azzeccagarbugli per dire che le due auto sono diverse perchè non si sa mai il DVR ha trovato chissà quale rischio specifico.
Se il datore di lavoro si vuole evitare questo problema, mandi la lavoratrice direttamente da casa al poliambulatorio e la faccia timbrare l'inizio turno lì. Così si evita la pippa del "non posso guidare la macchina aziendale da ... a ...". Roba da matti !!
E' poi evidente che lo stesso problema di salute NON può avere due valutazioni differenti, a maggior ragione se queste valutazioni vengono una da chi ne ha titolo (Medico Monocratico o Commissione Medica Locale ex art. 119 del CdS) ed una da chi non ne ha (Medico Competente).
Ultimo aspetto: sarei per non scrivere assolutamente nel giudizio la questione della raccomandazione a rivolgersi alla CML ecc ecc. Il giudizio verrà poi letto dal datore di lavoro e ovviamente non può sapere i fatti di salute della dipendente.
Quindi, che guidi in grazia di Dio per andare col pandino verso il poliambulatorio, che i malati hanno bisogno di gente seria che li curi.
Poi per le barzellette guarderemo Zelig magari.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Non ho elementi per giudicare le intenzioni di chi ha redatto il certificato. Come ho detto credo però che debba essere verificata la sua “solidità”:
Circa la “vexata quaestio” della patente di guida : ho certamente ben chiaro chi può rilasciarla. Ritengo però che la patente autorizzi a condurre un veicolo quando si vuole, sui percorsi che si vogliono percorrere, nelle condizioni climatiche che si ritengono accettabili. Al limite uno può decidere di usare la patente solo per andare al supermercato nei pomeriggi estivi o di non usarla per nulla
Chi ha la mansione di autista, in generale, ha percorso, tempi e orari di percorrenza, eterodeterminati e indipendenti dalle condizioni climatiche. In sintesi, il patentato ha una facoltà, l’autista un obbligo, che magari include il trasporto di terzi. Ciò comporta, a mio avviso,, una decisiva differenza (più o meno grande in funzione delle prestazioni richieste all’autista).
Quanto all’inclusione della conduzione di mezzi aziendali nel DVR pare arduo negarlo laddove la legge riconosce persino l’infortunio in itinere e dove è comunque prescritta la valutazione di tutti i rischi
Pare anche difficile negra che l’espletamento della mansione di conduttore di autoveicoli aziendali possa avere rilievo in relazione alla salute del lavoratore ed alla sicurezza e che pertanto rientri nell’ambito della SS, con la conseguente formulazione di un giudizio di idoneità che non è affatto relativo all’ idoneità alla patente di guida ma alla mansione specifica.
mantello il 26/09/2026 09:22 ha scritto:
Non ho elementi per giudicare le intenzioni di chi ha redatto il certificato. Come ho detto credo però che debba essere verificata la sua “solidità”:
Circa la “vexata quaestio” della patente di guida : ho certamente ben chiaro chi può rilasciarla. Ritengo però che la patente autorizzi a condurre un veicolo quando si vuole, sui percorsi che si vogliono percorrere, nelle condizioni climatiche che si ritengono accettabili. Al limite uno può decidere di usare la patente solo per andare al supermercato nei pomeriggi estivi o di non usarla per nulla
Chi ha la mansione di autista, in generale, ha percorso, tempi e orari di percorrenza, eterodeterminati e indipendenti dalle condizioni climatiche. In sintesi, il patentato ha una facoltà, l’autista un obbligo, che magari include il trasporto di terzi. Ciò comporta, a mio avviso,, una decisiva differenza (più o meno grande in funzione delle prestazioni richieste all’autista).
Quanto all’inclusione della conduzione di mezzi aziendali nel DVR pare arduo negarlo laddove la legge riconosce persino l’infortunio in itinere e dove è comunque prescritta la valutazione di tutti i rischi
Pare anche difficile negra che l’espletamento della mansione di conduttore di autoveicoli aziendali possa avere rilievo in relazione alla salute del lavoratore ed alla sicurezza e che pertanto rientri nell’ambito della SS, con la conseguente formulazione di un giudizio di idoneità che non è affatto relativo all’ idoneità alla patente di guida ma alla mansione specifica.
Il profilo di idoneità per la patente di guida è stabilito dalla normativa in vigore (visus, udito, ecc.). Questo profilo di idoneità "autorizza" chi guida a farlo in sicurezza rispetto alla tipologia di guida per cui la patente abilita e considera anche eventuali condizioni meteo o di visibilità particolari.
Nel caso di specifiche condizioni di salute del guidatore la patente può venire limitata o negata. Insomma l'idoneità alla guida non è "facoltà" del guidatore, è una valutazione tecnica del Medico Monocratico o della CML che attestano che le sue funzioni organiche soddisfano i requisiti di legge.
Che poi quel tale giorno il guidatore possa non sentirsela di guidare per motivi X (non è in forma, c'è un acquazzone pazzesco, c'è la neve, se la sta facendo addosso perchè non si sente in grado di guidare per il ghiaccio, ecc.) è un altro paio di maniche. Ciò non significa che egli non ci veda a sufficienza, non ci senta a sufficienza, ecc. Quindi la "facoltà" la limiterei solo alla sfera del "non me la sento", non in quella del "non posso". E qui si aprono scenari di paraculismo colossali.
Questo per quanto riguarda l'idoneità sanitaria alla guida. Poi c'è l'idoneità tecnica, il saper guidare. Il fatto stesso che uno abbia in mano la patente vuol dire che ha fatto gli esami teorici e pratici in motorizzazione.
Quindi, se uno ha la patente, vuol dire che dal punto di vista sanitario e dal quello della capacità tecnica può guidare. E lo può fare nelle canoniche condizioni meteo che la normativa ha ipotizzato. Non credo che a questa tipa del caso in esame sia stato chiesto di guidare durante un'alluvione !!
Rispetto al cosiddetto "obbligo" di guidare per l'autista, tutti gli eventuali rischi saranno presenti nel DVR ... quando ci sono !! Perchè, se non ci sono, come non ci sono nel guidare un pandino aziendale, questo autista guiderà in grazia di Dio per le ore per cui è prevista la sua prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, considerando le estensioni medie dei Distretti Socio Sanitari da cui dipendono i poliambulatori, se la tipa deve guidare per due ore totali nella giornata (tra andata e ritorno) è anche troppo. Ma esageriamo, 4 ore totali perchè chissà su quale cima del monte è messo il poliambulatorio. Una faticaccia insomma.
Rispetto all'infortunio in itinere ed alla valutazione di tutti i rischi, continua a valere quanto detto sul DVR. Sfido chiunque a trovarmi un DVR, per esempio di una ditta di trasporti (quindi con lavoratori camionisti veri, di quelli che passano tutta la giornata lavorativa sulla strada !!) in cui vengono riportate TUTTE le condizioni meteo, di traffico, di illuminazione solare, di temperatura ambientale, ecc. e che specifica in quali condizioni il camionista è "idoneo" alla guida e quando no.
Ci saranno certamente frasi generiche, come è giusto ed equilibrato che sia, del tipo "in condizioni climatiche avverse che rendono pericolosa l'attività di guida sarà opportuno che l'autista si fermi ...".
In questo caso ci starebbe una segnalazione alla Motorizzazione per dubbio sulla idoneità alla guida, ma il MC, se non ricade nelle figure di cui all'art. 128 del CdS, non può farla. Però sì, la lavoratrice può chiedere lei stessa direttamente alla CML di essere rivalutata per eventuali limitazioni. Sarebbe come un "costituirsi", ma non credo che lo vorrà fare per ovvie ragioni di opportunità personale.
La nostra materia si presta bene a certi voli e interpretazioni, ma spetta a noi dare una chiave di lettura utile e pratica a che un lavoratore possa lavorare in sicurezza senza per questo ingessare l'organizzazione aziendale.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Nel 2025 si sono verificati, in Italia 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone. Le vittime sono state 2.868 e i feriti 237.822
Sempre nel 205 gli infortuni mortali “in itinere” sono stati 293, il 26.8% degli infortuni mortali sul lavoro.
Nonostante le accurate valutazioni sanitarie, la formazione e l’addestramento dei possessori di patente di guida, appoggiare le natiche sul pandino aziendale comporta un livello di rischio per salute e sicurezza maggiore di quello derivante dall’ appoggiarle sulla seduta ergonomica davanti alla scrivania.
Ovviamente il rischio non si manifesta in maniera binaria e va quindi valutato e non semplicemente ipotizzato.
Una cosa è andare a ritirare la posta, un’altra cosa è trasportare ogni giorno pasti caldi dal centro di cottura all’asilo nido distante 60 km percorrendo con tempi ristretti strade statali nella pianura padana.
Quanto ai requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida, non va dimenticato (con riferimento, per esempio, alla funzione visiva) che per ottenere la patente B è sufficiente la visione monoculare con acuità di 8/10 con qualsiasi correzione tollerata e un campo visivo di 120°. Nessun dubbio che in tali condizioni sia possibile guidare ma non credo esse costituiscano il profilo ideale per un conducente di mezzi aziendali.
Un altro punto (che riguarda esattamente il caso in questione) è costituito dalla periodicità degli accertamenti per il rinnovo della patente di guida. Nell’intervallo tra due visite le condizioni sanitarie possono variare anche significativamente e mi pare che, a fronte di una variazione significativa, non si possa voltare la testa dall’altra parte perché ci deve pensare qualcun altro. Qualcun altro si occuperà, a suo tempo, di valutare l’idoneità a mantenere la parente. Credo che il MC debba occuparsi dell’idoneità a utilizzare autoveicoli aziendali.
Paradossalmente un videoterminalista deve essere sottoposto a valutazioni di idoneità anche biennali e un autista no.
Non mi pare poi che il problema possa essere interpretato come semplice “voglia o meno” del lavoratore e tantomeno come efficienza dell’autovettura aziendale.
Credo invece esista un problema di valutazione del rischio e di valutazione di idoneità del lavoratore.
In relazione al quesito posto (dismetria acquisita) credo che il problema non siano le ore di guida né la distanza da percorrere poiché un incidente può avvenire anche nel primo minuto. Concordo anche sulla scelta di non formulare giudizi che si prestano ad interpretazioni controverse. Come già detto, però, non introdurrei consigli nei giudizi di idoneità
Formulerei, se la guida diurna è sufficiente per l'attività lavorativa, una idoneità con prescrizione sulla guida in condizioni di scarsa illuminazione, purché coerente con le effettive modalità di lavoro.
C'è però un aspetto che approfondirei: la sindrome di Brown acquisita può comportare diplopia e alterazioni della motilità oculare, e nel referto non è specificato se la lavoratrice presenti diplopia. Questo dato potrebbe essere determinante soprattutto se l'auto aziendale viene guidata frequentemente.
La redazione di MedicoCompetente.it
Francamdnte ho qualche perplessità sulla proposta della Redazione.
Circa la guida con scarsa illuminazione si è evidenziato il probleema della fondatezza del certificato oculistico e, non meno importante, il dubbio che "scarsa illluminazione" sia una dizione capace di caausare contenzioso (qual'è il limite che definisce la scarsa illuminazione?) non solo applicativo (come giustamente segnala la Collega) ma anche sul versante della responsabiliità civile e penale. Mi pare invece rilevante il tema della diplopia/dismetria che andrbbe meglio definito. In caso di problema significatio credo che non si debba prendere in considerazionenè la frequenza di uso dell'auto, nè la distanza percorsa ma escludere l'utilizzo dell'auto, almeno sino a quando non si sia espressa la Commissione per la concessione della patente di guida. Rmango comuque deell'opinione che il possesso di patente cpstitusca reequisito indispensabile ma non automaticamente sufficiente per condurre mezzi aziendali
Gentili colleghi
avete espresso delle ragioni valide che mi hanno stimolato ad approfondire il caso.
Come prima azione ho contattato un amico oculista che mi ha chiarito che la diplopia nella Sindrome di Brown non è legata al ciclo giorno/notte, pertanto puo' manifestarsi sia di giorno che di notte ( una finezza: con scarsa illuminazione è piu' intensa per affatticamento visivo).
Poi, tenuto conto che nonostante:
- l'infermiera sia una "lavoratrice mobile" solo occasionalmente;
- il D.V.R. non preveda il rischio stradale;
- l'idoneità fisica alla guida è diversa dalla idoneità alla mansione specifica
( non posso togliere la patente, ma devo esprimere l'idoneità alle attività quotidiane)
ho considerato la strada come un luogo di lavoro ( prevenzione incidente stradale) esprimendo un giudizio di idoneità, valido per 4 mesi con limitazioni/prescrizioni: inidonea alla guida di autoveicoli aziendali; nel frattempo deve attivare la procedura di accertamento dei requisiti visivi presso la CML Patenti ai sensi dell'Art. 119 CdS, per la verifica della validità del titolo di guida.
Grazie - Saluti
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