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Sorveglianza sanitaria minori in edilizia

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 9789 volte.

Ross

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15
  • Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (28/07/2008 18:40)

Buonasera a tutti, pongo il quesito:
- un minorenne di 17 anni, prima di essere adibito a mansione di muratore ( e quindi con conseguente visita medica preventiva del Medico Competente), deve essere autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro come da art, 7 del D.Lgs. 345/99?
Grazie a quanti mi forniranno risposta in merito.

Picpus

Picpus
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  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (28/07/2008 21:45)

- un minorenne di 17 anni, prima di essere adibito a mansione di muratore ( e quindi con conseguente visita medica preventiva del Medico Competente), deve essere autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro come da art, 7 del D.Lgs. 345/99?
[/cite]L'art. 7, comma 2, dice che l'autorizzazione della DPL è possibile in deroga al divieto, nei casi di impieghi per motivi didattici o di formazione professionale... purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti... Bisogna pertanto vedere a quale titolo l'adolescente presta la sua opera. Se rientra tra i casi previsti dalla possibilità di deroga, allora la risposta è sì. Viceversa è no. In questo secondo caso, le limitazioni imposte dallo stesso decreto sono tali per la mansione specifica, che dubito possa essere effettivamente svolta nel rispetto dei divieti. Ovviamente questa è una mia personalissima opinione espressa a caldo.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

ramses

ramses
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  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (28/07/2008 22:18)

Concordo con Picpus.
Personalmente però, visto che certe volte vengono descritte mansioni a cui sarà adibito il minore che "puzzano di Pinocchio" a distanza di Km, io scrivo sempre sulle certificazioni che il ragazzo è "idoneo nel rispetto di quanto previsto dal 345", così almeno il povero MC se ne sta fuori dalla mischia. Perchè in una ditta edile, sopratutto se piccola, tutti fanno tutto, ed i rischi ambientali (vedasi rumore) ce li hanno tutti. L'alternativa sarebbe "non idoneo ai sensi del D.L. 345".

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

GIOVANNI.DIPISA

GIOVANNI.DIPISA
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  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (29/07/2008 15:12)

Consentitemi di sintetizzare il delicato problema dell'assunzione del minore in qualsiasi ambito lavorativo soggetto a s.s. alla luce delle norme vigenti:

Il datore di lavoro, prima di impiegare un minore deve integrare il documento di valutazione dei rischi previsto dal D. Lgs 626/94 (ed in seguito dal D.Lgs 81/08) tenendo conto:

a) dello sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
b) delle attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro
c) della natura, grado e durata di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
d) della movimentazione manuale dei carichi
e) della sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti
f) della pianificazione dei processi e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro
g) della formazione e della informazione dei minori


I minori possono essere ammessi al lavoro se riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito della visita medica. Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta, tenuto conto dell’età del minore, dell’eventuale presenza di lavori vietati (all. 1 del D.Lgs 345/99 (modificato dal D.Lgs 262/00).

In presenza di lavori vietati è consentito l’impiego dei minori per il solo addestramento professionale, se sono garantite le condizioni di sicurezza, la presenza di un formatore competente in materia di sicurezza ed esiste apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Per inoltrare tale richiesta i datori di lavoro dovranno specificare le attività, le circostanze, gli attrezzi di lavoro, le sostanze e gli agenti pericolosi che ricorrono nell’addestramento dei minori alle proprie dipendenze.

I minori, per la visita medica, devono essere accompagnati da un genitore. Qualora il genitore sia impossibilitato ad accompagnare il minore alla visita medica, deve dichiarare di acconsentire all’effettuazione della stessa. Tale dichiarazione deve essere consegnata al medico all’atto della visita.

Il vero somaro non è l'asino che sa di essere tale, ma quello che si crede un cavallo (o tenta di apparire).
(MdP)

nofertiri9

nofertiri9
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1256
  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (29/07/2008 19:07)

se avessi un figlio di 17 anni, l'ultima cosa al mondo che gli farei fare sarebbe il muratore in un posto come l'Italia dove ci sono 3-4 figure a scrivere carte per la "sicurezza" e nessuno a leggerle. E non solo il muratore.
Il bagnino: cosa c'è che non va nel fare il bagnino?
O il cameriere di sala in un ristorante.
O il barman.
Il pizzaiolo, microclima permettendo.
il centralinista! ok, vada per il centralinista.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

ramses

ramses
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774
  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (29/07/2008 19:46)



In presenza di lavori vietati è consentito l’impiego dei minori per il solo addestramento professionale, se sono garantite le condizioni di sicurezza, la presenza di un formatore competente in materia di sicurezza ed esiste apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Per rispondere alle perplessità di Nofer (e ribadire quello che avevo già detto): ieri a Genova un capocantiere è volato giù da un escavatore che veniva spostato appeso ad una gru. Poveraccio, perchè pare stia parecchio male, e spero se la cavi, e con il minor danno possibile.

Però questa figura nel cantiere dovrebbe essere in prima fila nella formazione del minore in materia di sicurezza. (sennò chi lo fa, il marocchino o il rumeno in nero ??)
Mi si dirà che "evidentemente" non era un formatore competente in materia di sicurezza.
Non sono così sicuro che fosse al di sotto della media.

Meglio centralinista, cara Nofer.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

nofertiri9

nofertiri9
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1256
  • Re: Sorveglianza sanitaria minori in edilizia
  • (29/07/2008 20:08)

che stai dicendo? un escavatore spostato con la gru con tutto il signore dentro ???
Dimmi che non è vero.
Hanno sbagliato in almeno 4 persone: il capo-cantiere, che proprio in quanto tale è per definizione un preposto al SPP aziendale, che dovrebbe sapere che non si sposta nemmeno un trabattello con qualcuno sopra; il gruista, che deve sapere che la gru serve a movimentare solo ed eslusivamente carichi inanimati, e se può/deve essere utilizzata per spostare umani vivi (almeno prima dello spostamento) deve essere munita di apposti cestelli e riomologata alla bisogna; il CSP, che non è ragionevole non abbia dato disposizioni in merito alla movimentazione dell'escavatore; il DdL, che mi sembra evidente non ha minimamente formato ed informato gruista e capo-cantiere sulle modalità di svolgimento in sicurezza e a norma di legge sul loro lavoro in azienda.
Il problema è che quello che ha pagato, per tutti, non ha pagato in soldi. Speriamo se la cavi al meglio: ma ti anticipo che se le cose stanno come hai raccontato, l'inail non riconoscerà l'infortunio oppure farà azione di rivalsa. Correttamente, aggiungo io: assicura contro gli infortuni, non contro le cose prevedibile e direi previste. E se il DdL e il CSP "hanno le carte a posto", il poveraccio corre il rischio di non beccare un quattrino, e il gruista di essere citato in giudizio di rivalsa/surroga.
Era esattamente quello che intendevo.

Nofer
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