E ' allo studio del governo uno schema di decreto che recepisce la Direttiva 98/24/CE del 07.04.1998 su delega conferita dalla L. 422 del 29.12.2000. Tale decreto dovrebbe superare le disposizioni in materia di agenti chimici e biologici contenute nel DPR 303/56, D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 77/92, in particolare:
- lo schema di decreto sostituisce, anche per la tutela dai rischi chimici, il concetto di “presunzione di rischio” con quello di “valutazione e stima del rischio”. Tale concetto è particolarmente enfatizzato al comma 2° art. 60 quinquies ove, qualora i risultati della valutazione dei rischi dimostrino un rischio moderato (non ulteriormente specificato nello schema di decreto) e le misure intraprese per la prevenzione degli stessi risultino sufficienti, non si applicano:
- le disposizioni sulle misure specifiche di protezione e di prevenzione,
- le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze,
- le misure di sorveglianza sanitaria;
- i valori limite di esposizione professionale e biologici obbligatori, attualmente in vigore solo per il piombo (valori indicati nel D.Lgs. 27791), verranno stabiliti con Decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute;
- l’abrogazione delle voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56, secondo le quali sono stabilite le periodicità dei controlli sanitari in rapporto al rischio presunto per ciascuna lavorazione, comporta:
- una maggiore discrezionalità del medico competente nel predisporre un piano di sorveglianza sanitaria articolato, secondo l’art. 60 decies, su base annuale;
- una conseguente inapplicabilità per i rischi chimici, con semplificazione delle relative procedure, dell’art. 35 del DPR 303/56 sull’autorizzazione al raddoppio della periodicità dei controlli sanitari concessa dagli Enti i vigilanza;
- viene introdotta dal comma 3° dell’art. 60 decies l’obbligatorietà del monitoraggio biologico per gli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, al momento limitata al piombo (D. Lgs. 277/91);
- viene esplicitato dall’art. 60 undecies l’obbligo di indicare nella cartella sanitaria e di rischio i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- lo stesso articolo impone l’obbligo, in caso di cessazione dal lavoro, di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
Il decreto sul rischio chimico sembra essere ststo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 febbraio 2002. Cosi ' parrebbe dalla lettura del verbale di tale seduta sul sito del Governo e dalla notizia di un convegno organizzato dall 'ITA a Roma in data 11-12 Aprile (presenti Guariniello e Foa ').
A) Qualcuno puo ' confermare o smentire con elementi probanti?
B) Se la notizia e ' confermata, dove si puo ' trovare il testi del decreto?
Cordialita ' e buon lavoro.
Nella sezione "Documenti" ( http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php3?id=177) è riportata la Bozza del Decreto. La Redazione ribadisce che non sarebbe male se i medici del lavoro si esprimessero PRIMA che il Governo (che ha la delega per farlo) emani il Decreto definitivo.
Il sito è naturalemnte disponibile ad ospitare suggerimenti ed eventualmente aprire un forum apposito. Naturalmente si attendono anche le prese di posizione delle nostre Società ed Associazioni Scientifiche.
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