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Sanzione discutibile

Questo argomento ha avuto 30 risposte ed è stato letto 2968 volte.

furnom

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202
  • Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 11:55)

Impresa edile che seguo da 5 anni, ora sono bravi (mandano a visita puntualmente gli operai anche in assunzione) anche se in passato ho dovuto faticare un po’ per “civilizzarli”. Ricevono in luglio 2008 una visita in cantiere dell’Ispettorato del Lavoro che li sanziona per il fatto che un operaio assunto nel 2004 è stato visitato dopo 5 mesi dall’assuzione (succesivamente è sempre stato visitato entro la scadenza).
Non obietto sul fatto che al tempo che fu l’impresa ha sbagliato a non mandare subito a visita l’operaio, ma mi domando se questa infrazione è sanzionabile anche a distanza di 4 anni tenendo presente che le successive visite sono sempre state regolari e che al momento dell’ispezione in cantiere i lavoratore aveva il giudizio di idoneità ancora valido. Se così fosse qualsiasi azienda che io seguo (ma sono sicuro anche le vostre) sarebbe sanzionabile.
Cosa ne pensate? E’ una sanzione lecita? Qualcuno è in grado di darmi qualche riferimento normativo o qualche consiglio?
Grazie
Marco F.

Picpus

Picpus
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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 12:49)

Concordo che se questo è l'atteggiamento dell'Organo di Vigilanza, nessuna azienda credo sia in grado di evitare sanzioni! Non so darti al momento indicazioni precise, tuttavia temo che per legge, fino a quando il reato non cade in prescrizione, sia sempre possibile che qualche ispettore particolarmente illuminato (si fa per dire) ritenga di dover applicare sanzioni del genere! Forse sono come certi vigili in pattuglia, che a fine giornata devono portare a casa il gruzzolo sul quale attingere gli incentivi alla produttività? Veramente "mala tempora currunt"!

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

Dr.Amy

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358
  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 13:10)

Concordo...
Mi sembra un caso dipuro estremismo ...
Una sanzione retroattiva nonostante sia dimostrabile che la ditta in passato ha fatto degli errori ma si è "rieducata"...?
Lo giustifico solo se chi l'ha fatto pensa:
.. e caro DL, qualcosa ti devo trovare... come giustifico tutta la mattinata fuori dalla mia sede di lavoro ... ?

DR. AMY

"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Charlie Chaplin

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 13:54)

Andiamo per gradi . L'ispettorato del lavoro ( Direzione Provinciale del Lavoro ) può , dopo aver informato il Servizio PISLL della ASL effettuare sopralluoghi , riguardo la sicurezza , solo nei cantieri temporanei e mobili , se lo fanno in altri comparti commetterebbero un abuso di potere .nel caso in oggetto si tratta di un cantiere tmporaneo e mobile ma... l'infrazione riscontrata è parte integrante dell'ex Dl 626/94 e non del 494/96 pertanto credo che sarebbe stato dovere della Direzione provinciale del Lavoro segnalare o direttamente alla ASL o indirettamente tramite la Procura il sospetto di violazione dell'art.17 .
In ogni caso in base a quale documento di valutazione dei rischi hanno deciso che nel 2004 c'era l'obbligo di sorveglianza sanitaria ?
Comunque quel reato , se non erro , è prescritto dopo 18 mesi e comunque sicuramente dopo 4 anni .
Se fossi la ditta andrei in dibattimento sicuro di vincere .

Gennaro

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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 14:05)

giancarlo il 03/09/2008 01:54 ha scritto:
Comunque quel reato , se non erro , è prescritto dopo 18 mesi e comunque sicuramente dopo 4 anni .

Concordo con te

Gennaro Bilancio

maalox

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130
  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 15:02)

se non ho capito male hanno sanzionato la ditta per non avere effettuato la visita preventiva. una curiosità: hanno dato qualche prescrizione per ottemperare?
comunque, così come è descritta la vicenda, dopo quattro anni la violazione è già prescritta.

nofertiri9

nofertiri9
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1256
  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 15:04)

so che in genere gli isp lav del DPL fanno differenza tra reato di pericolo e reato d'evento. Il reato di evento è di solito un reato già commesso, e deve essere rilevato comunque, e poi dev'essere il magistrato a decidere quali sono i termini di prescrizione del reato, che si ritiene a priori comunque commesso. Il reato di pericolo è invece quando una situazione è suscettibile di ingenerare la realizzazione di un reato (es: manca il parapetto, quindi il muratore si può stampare al calpestio stradale): in questo caso, c'è la prescrizione a rimuovere il pericolo con ammissione all'oblazione amministrativa pari a 1/4 (se ben ricordo) della sanzione massima, ma solo se si configura l'ipotesi giuridica di pericolo concreto e /o presunto, mentre per il pericolo astratto (es: secondo me quel parapetto non sta montato bene e forse potrebbe staccarsi se qualcuno ci urta violentemente vicino) se ben ricordo c'è solo la prescrizione, che in questo caso sarebbe "accertarsi che i parapetti installati siano conformi ai requisiti previsti dal..."

Ora, per prefigurare la fattispecie di reato di evento occorre che -come premesso- il reato si sia compiuto e non sia più "rimediabile". Ecco, quindi sorge spontanea la domanda: quale è il reato contestato? a quale articolo di che si sono attaccati? C'è possibilità di dimostrare che all'atto dell'assunzione e fino all'esecuzione della visita il lavoratore svolgeva mansioni per cui, ai sensi dell'allora vigente 626/94, non vigeva l'obbligo di sorveglianza sanitaria ?

... miiiiiii! se penso sempre ai cantieri di rifacimento facciate che ci sono in giro... mi vien da pensare, oltre quanto notato da Dr. Amy, che ci possa essere un premio di produttività -non necessariamente in denaro- legato al numero di contravvenzioni elevate. Fosse solo per "fare statistica" e far salire il punteggio di efficienza dell'Ufficio.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

billi

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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 15:14)

Le contravvenzioni pecuniarie si prescrivono dopo tre anni.

piro

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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 15:48)

furnom il 03/09/2008 11:55 ha scritto:
...
Cosa ne pensate? E’ una sanzione lecita? Qualcuno è in grado di darmi qualche riferimento normativo o qualche consiglio?
Grazie
Marco F.

Che io sappia fino al Dicembre 2005 la normativa prevedeva la prescrizione in 5 anni per i delitti e 3 anni per le contravvenzioni. Dall'entrata in vigore della legge 251 del 5 dicembre 2005 (cosiddetta legge ex Cirelli) la prescrizione avviene in 6 anni per i deliti e 4 per le contravvenzioni. Il riferimento normativo è il C.P. articoli 157 e 158.
e comunque al di la dei tempi di prescrizione trovo personalmente eccessiva la sanzione se di fatto le successive visite sono sempre state regolari anche se ritengo che prima di fare la sanzione gli ispettori si siano accertati che all'atto dell'assunzione e fino all'esecuzione della visita il lavoratore svolgeva mansioni per cui vigeva l'obbligo di sorveglianza sanitaria (mi sembra difficile che un edile non sia sottoponibile a SS) ma non conosco altri particolari. Roberta

ramses

ramses
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  • Re: Sanzione discutibile
  • (03/09/2008 15:55)

Ma qui la sanzione pecuniaria è alternativa all'arresto, quindi non è diverso ?

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

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