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DUVRI

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 9901 volte.

lombait

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  • DUVRI
  • (12/09/2008 11:18)

So che è materia più da RSPP, ma vi chiedo un parere sul caso seguente:

all'interno di una Ditta esiste un archivio meccanico di dossier che viene manutenuto da una ditta esterna una volta l'anno. La manutenzione consiste essenzialmente nel lubrificare gli ingranaggi e verificare che non vi siano cedimenti meccanici (si tratta di un classificatore scorrevole a piani, una sorta di "girarrosto"). L'RSPP ha fatto presente al DdL che è necessario elaborare il DUVRI con l'appaltatore e per fare questo prevede anche un sopralluogo congiunto. Il problema è che l'appaltatore non risiede nei dintorni ed il DdL non intende pagare la trasferta all'appaltatore, ritenendo che il sopralluogo possa essere effettuato il giorno stesso della manutenzione (visto soprattutto che è la stessa persona che da anni si occupa della manutenzione).
Non chiedetemi perchè, ma la questione è arrivata sulla mia scrivania. Io ho fatto un pò di ricerca, ma non ho trovato riferimenti pertinenti, qualche consiglio?

nofertiri9

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  • Re: DUVRI
  • (12/09/2008 15:42)

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali.
Riferimento legislativo: in origine, la Legge Bersani che ha modificato il 3° comma dell'art. 7 del 626, che se ricordate era quello che bisognava dire agli appaltatori, e/o farsi dire dai committenti, se c'erano rischi particolari per la sicurezza o la salute nelle proprie lavorazioni che potevano ricadere sui lavoratori dell'altro. Che come concetto c'era già nel 277 (sigh, buonanima...), vedere art. 5 commi 2,3 e pure il 4.
Ora, il tutto è ricondensato (si fa per dire) nell'art 26 di coso81, dove si legge tra l'altro, sempre comma 3° per via del copiaincolla metodico,
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al com-ma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo de-ve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."
La data del 25 agosto 2007 è per via del Decreto Bersani dove per la prima volta hanno voluto che sta cosa fosse messa scritta, sperando forse che se uno la scrive qualcun altro se la legge... Quella del 31 dicembre 2008 è per dare il "canzo" (da chance, francese) di vedere come inquacchiare la carte degli appalti già fatti.

Oh, e finalmente entriamo nel merito della situazione di lombait.
A vederla come la descrive, trattasi sì di appalto, ma io ho buoni motivi di credere che si tratti di contratto di fornitura (quando l'hanno venduto sto archivio meccanico) e manutenzione (da allora in poi).
Questo RSPP dovrebbe essere cortesemente invitato a leggersi con la massima cura l'art. 26, e graziosamente dovrebbe metterlo in linea di origine giuridica come da riferimenti normativi che ho supra riportato. Così magari inizia pure lui a capirci qualcosa, anche se -ammetto- è difficile tutto, con il coso 81.
Poichè comunque è evidente che non si tratta di appalto per cui l'appaltatore manda tutti i santi giorni il suo dipendente presso l'appaltante, che è il committente di lombait, qualunque sia l'attività della ditta Committente/appaltante è tenuta a informare il suo appaltatore di quali rischi sono presenti nei locali/ reparti/ lavorazioni presso cui andrà a lavorare il dipendente dell'appaltatore, e a sua volta l'appaltante dovrà dire quali rischi per la salute e la sicurezza le operazioni che farà il suo dipendente nello svolgimento della prestazione appaltata può essere generata e ricadere sui lavoratori del committente.
Mi rendo conto che detto così è lungo e complicato, ma provo a farvi un esempio: l'archivio sta messo nello stesso locale dove sono in funzione delle trituratrici di carta che fanno del loro 87 dB.A, il Committente deve dire: "attento, ciccio, che nel locale dove il tuo sacripanto viene a lavorare ci stanno 87 dB.A, regolati tu su chi ci puoi far entrare e che DPI gli devi fornire". A sua volta, il signor appaltatore ipotizziamo che usi per lubrificare gli ingranaggi una schifezza etichettata R42 (sensibilizzante), è tenuto a dire "Sig. Appaltante mi scusi, ma tenga presente che il grasso che ci metto può far venire l'orticaria".
Ok, e questo è tutto.
Ora, il DUVRI in quanto tale deve essere redatto se e solo se ci sono effettivamente "rischi interferenziali" soprattutto aggiuntivi, pensate ai cantieri edili e alle grandissime aziende con tutto terziarizzato(per cui in realtà era nato ma pareva brutto che uno lo scriveva, vi pare...), perchè se effettivamente la ditta che fa movimentazione con i carrelli non segue delle regole concordate con l'appaltante e con l'altra ditta che fa le pulizie e con l'altra ancora che fa manutenzione agli impianti e con l'altra ancora che fa manutenzione delle strutture fisse, succede un casotto incredibile. Così come diventa poi proprio rischioso nel cantiere che c'è una ditta che fa il ponteggio, un'altra che invece manda i suoi sul ponteggio per intonacare e un'altra ancora che pitta a spruzzo e un altra ancora che rimuove gli infissi e spiccona i cornicioni etc. etc. etc..

Però, l'art. 26 si deve applicare, e se l'avessere copiaincollato leggendo ciò che scrivevano anche un bambino decenne avrebbe avuto il buon gusto di specificare che le informazioni scambievoli richieste potevano essere anche fornite in altro modo, per esempio in sede di offerta (da parte dell'appaltatore) e di ordine (da parte dell'appaltante), purchè siano fornite in maniera esplicita.
Tenete presente che questa cosa si deve applicare in teoria anche a Voi Medici del Lavoro, atteso che voi comunque dovete andare a fare il sopralluogo, e il comma 1 dell'art. 26 dice testualmente "1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima...", e fino a prova contraria parecchi MC sono Lavoratori Autonomi cui sono affidati "lavori". E' evidente che mica ci si può mettere a scrivere ogni volta "signor medico, per piacere lei entri da quell'ingresso carrabile, segua la segnaletica senza mandare sotto nessuno e dopo parcheggiato vada diritto nella sua stanza senza avventurarsi con le espadrillas sulle piattaforme dei forni fusori". Nè voi vi potete mettere a scrivere che soffrite di alitosi per cui è bene fornire i lavoratori inviati a visita di mascherina antigas. Però sono tenuti a dirvi "doc, quando ti vai a fare il giro, ricordati che nei reparti 1 e 4 c'è obbligo di elmetto di protezione, nel reparto 3 c'è obbligo di mascherine per i vapori organici e nel reparto 1 non puoi entrare senza calzature antiscivolo". Perchè se scivolate e vi rompete il coccige, se non ve l'hanno detto è responsabilità loro, se ve l'hanno detto invece i citrulli siete voi.
Finita la lezione di teoria del diritto interpretabile a cavoli, cerchiamo di capire: che rischi ci sono nel posto dove c'è questo archivio e lungo il percorso per arrivarci? E spero che sia per questo che ti è arrivata sulla scrivania. Di qualunque cosa si tratti, occorre dirlo; se non ci sono rischi per la salute e la sicurezza (anche un gradino mancante è rischio) va scritto che non ci sono rischi particolari. Poi, che tipo di rischio all'appaltante /committente può creare questo manutentore? usa sgrassanti con sostanze volatili nocive? e di che tipo? e quante, nel senso possono permanere nell'ambiente abbastanza da costituire richio chimico aggiuntivo a chi andrà nell'archivio quel giorno stesso o dopo 3 mesi? Se ce lo dice, ci fa un piacere. Ancora, nelle operazioni di controllo della tenuta, può succedere che caschi tutto l'ambaradan o un suo pezzo? ecco, ce lo deve dire. primo, perchè deve mandare il suo omino attrezzato con scarpe antiscamazzodipiede e caschetto parafaldonicaduti, e secondo perché noi dobbiamo dire ai nostri di non avvicinarglisi nel raggio di possiblità di scatafascio del mausoleo-archivio mentre lavora.
Quest'è.
Si chiamano di solito "disposizioni operative", mo'si soì inventati sta sigla DUVRI che così fatturano una mezza cosarella in più.

I DUVRI seri, che richiedono davvero sia l'intervento che a mio avviso proprio la partecipazione dei MC, sono quelli delle manutenzioni ordinarie, e quindi anche delle pulizie, in luoghi con utilizzo di sostanze chimiche e/o biologiche con presenza costante di operatori di entrambe le ditte. Per la salute. Per la sicurezza, anche quando si manda un appaltato o un somministrato o un prestatore d'opera in luoghi con pericolo di incendio o peggio di esplosione, ma anche solo di farsi cadere qualcosa di pesante sui piedi.

Ho fatto quel che potevo, meglio di così non mi so spiegare, spero sia d'aiuto.

Nofer
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lombait

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  • Re: DUVRI
  • (12/09/2008 16:17)

Grazie Nofer per la risposta. Devo dire che corrisponde a quanto pensavo, ma come lo scrivi tu fa un altro effetto:p
Comunque di fatto l'unico rischio è che l'operaio che fa la manutenzione sbagli qualcosa e gli caschi il macchinario in testa, insomma un rischio insito nell'attività per la quale è chiamato. Per il resto, a meno che non caschi il tetto, altri rischi non ne vedo; ma è meglio che questo commento non lo giro all'RSPP altrimenti chiederà una prova di tenuta statica del tetto dell'intero edificio!
Avevo già fatto chiedere all'appaltatore che tipo di sostanze useranno per la lubrificazione e sono in attesa di risposta.
Grazie ancora

Danilo Avellino

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  • Re: DUVRI
  • (12/09/2008 16:30)

Mi pare di poter dire che l'Rspp non abbia detto una castroneria.
Un contratto di manutenzione (ordinaria, straordinaria, a chiamata, preventiva, ciclica, predittiva, programmata) è un contratto di appalto: su questo non ci sono dubbi. L'art. 1655 del CC afferma che l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione e mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro e non credo che la nozione sia limitata dal fatto che la ditta che interviene per la manutenzione non sia residente all'interno dello stabilimento altrui ma venga solo ciclicamente.
Il DUVRI è, d'altro canto, più che un documento in più, l'unico mezzo con il quale, finalmente coordinare, nell'industria (visto che POS e i PSC nell'attività dell'edilizia già lo facevano da tempo) attività contemporanee, contigue, lavori in altezza ecc. in presenza di due o più ditte presenti nello stesso stabilimento.
D'altro canto, è giurisprudenza che i costi della sicurezza citati nel comma 5 dell'art. 26, nascono anche (ma non solo) dalla valutazione congiunta di questi rischi e dalle azioni di prevenzione che la ditta appaltatrice dovrà mettere in atto per la riduzione dei rischi di interferenza. Per questo motivo, il DUVRI, concettualmente deve essere realizzato nella fase di sopralluogo, come correttamente suggerisce l'rspp, in maniera da permettere all'appaltatore di poter costificare, in fase di offerta, questi benedetti costi della sicurezza.

Nel caso specifico, poichè mi pare di comprendere che l'attività viene svolta periodicamente dalla stessa ditta appaltatrice, sperando nella presenza documentale di un verbale cooperazione e di coordinamento o scambio di informazioni che dir si voglia(il famoso ex art. 7 del D.lgl 626/94), il problema potrebbe avere questa soluzione: il responsabile della ditta appaltatrice e quello della ditta appaltante possono documentare anche al momento dell'intervento ciò che sicuramente hanno stabilito verbalmente per le attività di manutenzione demandate.

Naturalmente, si dovrebbe vedere se il contratto è annuale, se vige un contratto a diritto di chiamata, se si emette un ordine di lavoro solo a completo svolgimento delle attività per comprendere seche il DUVRI possa essere unico o ripetuto.

La materia è alquanto spinosa ma d'altro canto, l'essenziale, spesso, è invisibile agli occhi dei politici (specialmente a quelli che hanno stesso il d.lgs 81/08).

Saluti
Danilo

nofertiri9

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  • Re: DUVRI
  • (12/09/2008 19:33)

caro danilo, le spiegazioni che fornisci sono ineccepibili, sempre seguendo il testo di legge, ma a mio avviso, per una prestazione d'opera a basso rischio intrinseco che prende al più una giornata, perderci tempo e ore in 3 mi pare una serissima castroneria, invece. Mi rendo conto perfettamente che per forse 3 cose discrete (se ci si arriva) del coso 81 ce ne dobbiamo scontare centinaia immonde: ma credo che tu concorderai che ciò che conta è lo spirito del legislatore. E voglio proprio augurarmi che detto spirito sia quello di evitare malanni, infortuni e morti evitabili secondo non dio la scienza ma almeno il buon senso. E la diligenza del buon padre di famiglia. Trovandone in giro.
Stiamo parlando di un intervento "isolato" nel tempo e nello spazio. La ditta che esegue il lavoro conosce sia ciò che fa sia dove lo fa. Tendo ad escludere che l'archivio meccanico stia nella cabina di verniciatura, per intenderci. Dunque, senza perdere tempo in 3, ripeto, il RSPP del cliente di lombait, magari il RSPP del fornitore di servizi + il signor lavoratore che il servizio esegue, se si scrivono - ma sono d'accordo con te che le devono scrivere - tra loro i 2 DdL e si spiegano le rispettive desiderata e cautele che si rendano opportune,l'art. 26 è praticamente e formalmente rispettato.

...e dammi -scusa se approfitto!- il tuo parere su una questione spinosetta. Prendi me (la modestia da qualche giorno mi soverchia!).
Io, vado in giro per aziende proprio a quantificare e/o valutare i rischi. A tutti gli effetti, è un appalto, in quanto io "società mia" mi assumo con la mia organizzazione e con i miei mezzi necessari e con la gestione a mio rischio di compiere il servizio rischiesto, ovviamente contro corrispettivo in denaro. E però, sono io (e i mei, ovviamente) quella che va a definire e decidere il Rischio. A me, quel poverello che ancora non sa perchè se sapeva non aveva bisogno di me, che mi deve dire?

:D

per dovere di informazione: ogni nuova acquisizione avviene solo dopo che io personalmente (che spero di avere ufficiente esperienza per rendermi conto "a naso") sono andata a vedere di che si tratta, mi sono fatta mostrare le carte che mi servono -se ci sono- e sono io a dire cosa mi devono mettere a disposizione se non posso provvedere io, e io dico ai miei cosa si devono portare come DPI, per fare cosa dove e come. Il tutto, viene formalizzato nell'offerta conseguente al mio sopralluogo.
E' condizione di contratto, intendo. A volte ho dovuto rinunciare perchè c'erano condizioni di assoluta pericolosità e io i miei a farsi male non ce li mando!

Nofer
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Danilo Avellino

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  • Re: DUVRI
  • (12/09/2008 21:57)

Cara Nofer,
la questione del DUVRI sta creando non pochi problemi a tutti gli Rspp e ai tecnici, che per competenza, almeno secondo i criteri definiti nei documenti del sistema formulati per l'azienda per cui lavoro, devono definire le misure preventive per ridurre al minimo i rischi di interferenza. A rigor di legge, il DUVRI deve essere formulato per ogni contratto d'opera, d'appalto o di somministrazione ma, come dici tu, per un lavoro, magari di 200 €, mettere a disposizione magari tre risorse umane per l'elaborazione e la gestione del documento è un controsenso. Va detto che, spesso manca la fase del sopralluogo e ancora di più, mancano tecnici che siano in grado di valutare. Però, al di là, del mero documento formale, l'obbligo del DUVRI, spinge i neuroni a pensare cosa accade nel momento in cui un esterno entri nell'azienda:):)

Per come la vedo io, lo stesso fatto che qualcuno entri a casa mia, è di per sè un'interferenza: naturalmente, i rischi che ne derivano saranno tanto più grandi quanto più si inneschino meccanismi di contemporaneità delle lavorazioni, contiguità delle stesse, rischi derivanti dalla commistione delle lavorazioni dell'azienda appaltatrice e appaltante ecc ecce ecc.

Se, poi, la mia azienda, e qui esprimo il mio parere su quanto chiestomi, ti contattasse per un sopralluogo per la valutazione, chessò del rischio chimico, io, al di là di tutto, ti informerei, ad esempio, che i tuoi dipendendi rischiano di essere schiacciati dai carrellisti e, come misura di prevenzione, ti pregherei di spiegare loro, fornendoti degli opportuni lay-out, quali sono le vie che devono percorrere e quali le zone dove non devono assolutamente valicare.
Basterebbero queste poche cose per documentare un Duvri...
Tu, d'altro canto, dovrai trasmettere queste informazioni ai tuoi dipendenti che verrano ad eseguire il lavoro e questo ti genera un costo (il tempo che impiegherai a fare questa formazione specifica) che è appunto uno dei costi della sicurezza tanto amato dal d.lgs 81/08.

So che spesso il tutto può essere sovradimensionato rispetto alle reali esigenze ma tu sai meglio di me, che la mancanza di un documento può generare una sanzione ma un morto sul lavoro genera lacrime, disperazione.

A proposito, la mia azienda deve davvero rivalutare il rischio chimico:)
Un caro saluto
danilo

nofertiri9

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  • Re: DUVRI
  • (13/09/2008 00:10)

E vedi, io pure parto dal principio che in casa mia si deve fare quello che dico io, come lo dico io, quando lo dico io e soprattutto perchè, lo dico io. Allora, nelle grandissime aziende quelle con le centinaia di persone di solito all'ingresso ti mollano un foglietto di "decalogo", e ti fanno firmare che l'hai letto e che ti impegni a rispettare quanto contenuto in esso, e che sai che, se ti beccano a contravvenire, ti prendono per l'orecchio ti buttano fuori a calci e non entri mai più nemmeno in ginocchio e scalzo.
Bene, io ritengo per il visitatore/appaltatore occasionale questo sia già un DUVRI. Nel mio caso, se mi chiami a monitorare una cabina di verniciatura, diciamo che dato il mio mestiere io dovrei sapere del mio che ci devo venire con un campionatore almeno di classe Ex 2. Ma così per principio, magari poi vengo con il campionatorino specialissimo e dopo fatto le analisi scopro che stavamo a meno di 1/10.000 del LEL, ma è assai meglio scoprirlo con le analisi che stavamo sotto anziche con un botto che ci stavamo dentro! Quindi, sempre in ipotesi, se la tua azienda fa una gara io ritengo abbia tutto il diritto di richiedere , per la vostra sicurezza più che per la mia che se mi voglio suicidare che ve frega, che le indagini vengano eseguite con strumentazione Classificata Ex n, m, p o quel che serve secondo voi. Ed anche questo è un duvri, se ci rifletti. Solo che c'è poco da coordinarsi: io committente dico tu lavori così, e tu lavori così o io ti contesto la fornitura, ti butto fuori e non ti pago, semplice. Quelli che spesso si stanno scambiando per fattispecie da DUVRI sono casi che si possono risolvere con un signor capitolato, fatto anche da tecnici e non solo dall'ufficio acquisti, e un signor contratto-capestro, inteso non dal punto di vita economico ma dal punto di vista esecutivo. Per il fatto che in casa mia appunto si fa ciò che dico io.
Ora, uno che fa analisi anzi meglio campionamenti ambientali di solito grandi danni non ne può fare, ma può succedere. E infatti alcuni aziende chiedono anche la RC terzi con massimali di tutto rispetto, cosa di cui il mio broker è felicissimo, fosse solo perchè sono anni e anni e anni, da che l'ho scelto, che pago sempre io lui e non si è mai verificato che lui dovesse pagare me o chi per me.
Ma se io chiunque vengo a casa tua, io mi DEVO attenere alle tue regole. Se tu mi chiedi di venirti a ridipingere l'intera linea di produzione in verde pastello i tratti orizzontali e in verde scuro quelli verticali, che lo devo fare con un pennelino da 5 e con una vernice bicomponente in base acqua >30%, io non mi posso presentare con un tanicozzo di vernice gialla, il compressore e il pistolone a spruzzo. Ma tu quelle cose me le devi dire quando ti devo far eil prezzo, non dopo.

Poi, mi scusino i "padroni di casa del forum" signori medici, io ci ho da dire una cosa sui "costi della sicurezza non soggetti a ribasso": è una grandissima infinita, universale, panteistica ca...ta.
Quando si fa un contratto, che sia appalto o prestazione d'opera o somministrazione lavoro, è concettualmente impensabile quanto costituzionalmente inammissibile che questa cosa si faccia non in sicurezza e salute. Ma che mi significa, che mi dici che non c'è ribasso su tot centesimi al giorno degli otoprotettori se tu di mestiere fai l'allestitore navale? tu quello fai, vai per navi in costruzione dove il rumore 9 volte su 10 c'è e la decima è quella che ti scassa le orecchie, tu comunque ai tuoi operai le cuffie gliele devi mettere a disposizione anche se del loro usano solo il trapanino a batteria e la colla! O che non mi chiedi ribasso sul montaggio dei parapetti in un ponteggio, visto che magari tu proprio il montaponteggi fai? Dire che i costi della sicurezza non sono ribassabili, è come dire "io ti dò x, cavoli tuoi come li spendi."

E torniamo all'ambito della MdL: per fare un paragone, tu i costi della sorveglianza sanitaria li consideri costi della sicurezza? Io dico che no, che lavorare come si deve è giustappunto dovuto. Secondo me, nemmeno le eventuali piombemie da fare se come ditta di demolizioni ti trovi a dover buttar giù una ex fonderia di piombo, sono detraibili: tu li devi fare perchè la legge ti obbliga, non io. E fanno parte dei tuoi costi di gestione, come la segretaria bionda, la mercedes cabrio nera e la scrivaia dell'A.D. in pelle umana. E d'altra parte, in un paese dove la giornata di operaio viene quotata A BASE D'ASTA a meno di 30 euro, nell'edilizia, che le gare si vincano con il 40-45 % di ribasso e poi ci si stupisce sui giornali che nei cantieri ci sia la gente in nero, quando chiunque abbia anche una semplice cameriera ma inquadrata per 8 ore sa bene che costa qualcosetta in più di 600 euro al mese, non mi meraviglia più nulla.
Il tutto, per di più spesso con "tariffe" che risalgono alla buonanima di bettino craxi: ma per piacere!

Nofer
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  • Re: DUVRI
  • (13/09/2008 00:14)

E vedi, io pure parto dal principio che in casa mia si deve fare quello che dico io, come lo dico io, quando lo dico io e soprattutto perchè, lo dico io. Allora, nelle grandissime aziende quelle con le centinaia di persone di solito all'ingresso ti mollano un foglietto di "decalogo", e ti fanno firmare che l'hai letto e che ti impegni a rispettare quanto contenuto in esso, e che sai che, se ti beccano a contravvenire, ti prendono per l'orecchio ti buttano fuori a calci e non entri mai più nemmeno in ginocchio e scalzo.
Bene, io ritengo per il visitatore/appaltatore occasionale questo sia già un DUVRI. Nel mio caso, se mi chiami a monitorare una cabina di verniciatura, diciamo che dato il mio mestiere io dovrei sapere del mio che ci devo venire con un campionatore almeno di classe Ex 2. Ma così per principio, magari poi vengo con il campionatorino specialissimo e dopo fatto le analisi scopro che stavamo a meno di 1/10.000 del LEL, ma è assai meglio scoprirlo con le analisi che stavamo sotto anziche con un botto che ci stavamo dentro! Quindi, sempre in ipotesi, se la tua azienda fa una gara io ritengo abbia tutto il diritto di richiedere , per la vostra sicurezza più che per la mia che se mi voglio suicidare che ve frega, che le indagini vengano eseguite con strumentazione Classificata Ex n, m, p o quel che serve secondo voi. Ed anche questo è un duvri, se ci rifletti. Solo che c'è poco da coordinarsi: io committente dico tu lavori così, e tu lavori così o io ti contesto la fornitura, ti butto fuori e non ti pago, semplice. Quelli che spesso si stanno scambiando per fattispecie da DUVRI sono casi che si possono risolvere con un signor capitolato, fatto anche da tecnici e non solo dall'ufficio acquisti, e un signor contratto-capestro, inteso non dal punto di vita economico ma dal punto di vista esecutivo. Per il fatto che in casa mia appunto si fa ciò che dico io.
Ora, uno che fa analisi anzi meglio campionamenti ambientali di solito grandi danni non ne può fare, ma può succedere. E infatti alcuni aziende chiedono anche la RC terzi con massimali di tutto rispetto, cosa di cui il mio broker è felicissimo, fosse solo perchè sono anni e anni e anni, da che l'ho scelto, che pago sempre io lui e non si è mai verificato che lui dovesse pagare me o chi per me.
Ma se io chiunque vengo a casa tua, io mi DEVO attenere alle tue regole. Se tu mi chiedi di venirti a ridipingere l'intera linea di produzione in verde pastello i tratti orizzontali e in verde scuro quelli verticali, che lo devo fare con un pennelino da 5 e con una vernice bicomponente in base acqua >30%, io non mi posso presentare con un tanicozzo di vernice gialla, il compressore e il pistolone a spruzzo. Ma tu quelle cose me le devi dire quando ti devo far eil prezzo, non dopo.

Poi, mi scusino i "padroni di casa del forum" signori medici, io ci ho da dire una cosa sui "costi della sicurezza non soggetti a ribasso": è una grandissima infinita, universale, panteistica ca...ta.
Quando si fa un contratto, che sia appalto o prestazione d'opera o somministrazione lavoro, è concettualmente impensabile quanto costituzionalmente inammissibile che questa cosa si faccia non in sicurezza e salute. Ma che mi significa, che mi dici che non c'è ribasso su tot centesimi al giorno degli otoprotettori se tu di mestiere fai l'allestitore navale? tu quello fai, vai per navi in costruzione dove il rumore 9 volte su 10 c'è e la decima è quella che ti scassa le orecchie, tu comunque ai tuoi operai le cuffie gliele devi mettere a disposizione anche se del loro usano solo il trapanino a batteria e la colla! O che non mi chiedi ribasso sul montaggio dei parapetti in un ponteggio, visto che magari tu proprio il montaponteggi fai? Dire che i costi della sicurezza non sono ribassabili, è come dire "io ti dò x, cavoli tuoi come li spendi."

E torniamo all'ambito della MdL: per fare un paragone, tu i costi della sorveglianza sanitaria li consideri costi della sicurezza? Io dico che no, che lavorare come si deve è giustappunto dovuto. Secondo me, nemmeno le eventuali piombemie da fare se come ditta di demolizioni ti trovi a dover buttar giù una ex fonderia di piombo, sono detraibili: tu li devi fare perchè la legge ti obbliga, non io. E fanno parte dei tuoi costi di gestione, come la segretaria bionda, la mercedes cabrio nera e la scrivaia dell'A.D. in pelle umana. E d'altra parte, in un paese dove la giornata di operaio viene quotata A BASE D'ASTA a meno di 30 euro, nell'edilizia, che le gare si vincano con il 40-45 % di ribasso e poi ci si stupisce sui giornali che nei cantieri ci sia la gente in nero, quando chiunque abbia anche una semplice cameriera ma inquadrata per 8 ore sa bene che costa qualcosetta in più di 600 euro al mese, non mi meraviglia più nulla.
Il tutto, per di più spesso con "tariffe" che risalgono alla buonanima di bettino craxi: ma per piacere!

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  • Re: DUVRI
  • (15/09/2008 09:22)

Danilo Avellino il 12/09/2008 04:30 ha scritto:
Mi pare di poter dire che l'Rspp non abbia detto una castroneria.
Un contratto di manutenzione (ordinaria, straordinaria, a chiamata, preventiva, ciclica, predittiva, programmata) è un contratto di appalto: su questo non ci sono dubbi. L'art. 1655 del CC afferma che l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione e mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro e non credo che la nozione sia limitata dal fatto che la ditta che interviene per la manutenzione non sia residente all'interno dello stabilimento altrui ma venga solo ciclicamente.
Il DUVRI è, d'altro canto, più che un documento in più, l'unico mezzo con il quale, finalmente coordinare, nell'industria (visto che POS e i PSC nell'attività dell'edilizia già lo facevano da tempo) attività contemporanee, contigue, lavori in altezza ecc. in presenza di due o più ditte presenti nello stesso stabilimento.
D'altro canto, è giurisprudenza che i costi della sicurezza citati nel comma 5 dell'art. 26, nascono anche (ma non solo) dalla valutazione congiunta di questi rischi e dalle azioni di prevenzione che la ditta appaltatrice dovrà mettere in atto per la riduzione dei rischi di interferenza. Per questo motivo, il DUVRI, concettualmente deve essere realizzato nella fase di sopralluogo, come correttamente suggerisce l'rspp, in maniera da permettere all'appaltatore di poter costificare, in fase di offerta, questi benedetti costi della sicurezza.

Nel caso specifico, poichè mi pare di comprendere che l'attività viene svolta periodicamente dalla stessa ditta appaltatrice, sperando nella presenza documentale di un verbale cooperazione e di coordinamento o scambio di informazioni che dir si voglia(il famoso ex art. 7 del D.lgl 626/94), il problema potrebbe avere questa soluzione: il responsabile della ditta appaltatrice e quello della ditta appaltante possono documentare anche al momento dell'intervento ciò che sicuramente hanno stabilito verbalmente per le attività di manutenzione demandate.

Naturalmente, si dovrebbe vedere se il contratto è annuale, se vige un contratto a diritto di chiamata, se si emette un ordine di lavoro solo a completo svolgimento delle attività per comprendere seche il DUVRI possa essere unico o ripetuto.

La materia è alquanto spinosa ma d'altro canto, l'essenziale, spesso, è invisibile agli occhi dei politici (specialmente a quelli che hanno stesso il d.lgs 81/08).

Saluti
Danilo

Per dare qualche informazione in più: il DUVRI è stato chiesto vista la necessità di rinnovare il contratto di manutenzione (ovviamente mancava nel precedente ed onestamente non so se ci fossero i riferimenti legislativi a cui facevi riferimento). Sono ancora in attesa di sapere se verranno utilizzate sostanze chimiche da parte dell'appaltatore. Visto che ormai ho capito che di questa storia dovrò occuparmene fino alla fine, vi terrò aggiornati

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