vi chiedono di firmare oltre al DVr al quale avete partecipato anche tutte le nomine relative ai preposti a rls e ogni altro documento che viene redatto e prodotto con data certa dal DdL ?
Non ho trovato specifica o passaggio nel DLGS puo' essermi sfuggito
Altra cosa : è possibile delegare in qualche modo in azienda una persona che possa aiutare il medico competente per l'effettuazione di copia delle cartelle sanitarie da consegnare ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro ?
Eventuali collaboratori che svolgano ruoli e attività nelle aziende come liberi professionisti che utilizzino macchianri luoghi o apparecchiature appartenenti alla società per cui collaborino devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria o comunque presentare il giudizio di idoneità relativo alla mansione svolta ?
vi ringrazio
un'altra cosa
art. 25 lettera f
dove trovo nel decreto i casi previsti per la trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL
sto cercando le indicazioni ma a furia di leggere mi sono perso e nno riesco a trovarle
sono forse negli allegati ?
1) A parte i molti DVR che firmo con "p.v." (per presa visione) perchè in genere nessuno (e ribadisco nessuno !) ti convoca prima o durante la redazione del DVR, firmo solo i verbali delle riunioni periodiche o dei sopralluoghi.
2) Se non hai un infermiere/a (ma non sono certissimo) l'unica sarebbe un cieco, così la privacy è salva
3) E' un problema del loro committente (il Ddl) mica tuo. Comunque, a seconda delle mansioni (è prevista SS o meno ?) dovrebbero produrre certificazione di idoneità (salvo come noto gli interinali).
Fra questi, ci potremmo essere anche noi, perchè andiamo in produzione in stabilimento almeno ogni tanto, e a seconda dell'attività e dei rischi potrebbe essere.
E comunque dovremmo dimostrare di non essere alcolizzati/ubriachi o "intossicati".
Come si esamina "la matrice pilifera" di un soggetto glabro?
Saluta Aquila della Notte e Tiger Jack.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
grazie ...
e per quanto riguarda il secondo quesito puoi aiutarmi non riesco a trovare quanto descritto art. 25 lettera f per l'invio a Ispesl
Piccolofalco il 17/09/2008 05:56 ha scritto:
vi chiedono di firmare oltre al DVr al quale avete partecipato anche tutte le nomine relative ai preposti a rls e ogni altro documento che viene redatto e prodotto con data certa dal DdL ?
Non ho trovato specifica o passaggio nel DLGS puo' essermi sfuggito
Altra cosa : è possibile delegare in qualche modo in azienda una persona che possa aiutare il medico competente per l'effettuazione di copia delle cartelle sanitarie da consegnare ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro ?
Eventuali collaboratori che svolgano ruoli e attività nelle aziende come liberi professionisti che utilizzino macchianri luoghi o apparecchiature appartenenti alla società per cui collaborino devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria o comunque presentare il giudizio di idoneità relativo alla mansione svolta ?
vi ringrazio
Secondo me non siamo tenuti a fare le copie della CSR per i lavoratori dimessi. Infatti l'art. 25, comma 1, lettera e (sanzionato con 1.000-4.500 euro! ... e Gramazio che fa?) letteralmente recita: (Il medico competente) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
Non parla di copia della cartella. O sbaglio? Di sicuro non ci si capisce una fava!
Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)
oltre agli esposti ai cancerogeni e a rischio chimico non moderato quali altri attività prevedono la trasmissione della cartella per via telematica all' ISPESL ?
Piccolofalco il 17/09/2008 10:34 ha scritto:
oltre agli esposti ai cancerogeni e a rischio chimico non moderato quali altri attività prevedono la trasmissione della cartella per via telematica all' ISPESL ?
Credo che per il rischio chimico, oltre alla visita preventiva e periodica sia prevista solo la visita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 229, comma 2, lett. c). Non mi pare che ci sia da inviare alcunchè all'Ispesl (dove sta scritto?).
Per il rischio cancerogeno sarebbe effettivamente previsto, però bisognerebbe anche chiarire la confusione (probabilmente uno dei tanti refusi)fatta dall'art. 243, dove al comma 4 viene invece mantenuto l'obbligo di inviare (non in via telematica)all'Ispesl la cartella sanitaria a carico del datore di lavoro, che dovrebbe consegnarne anche una copia al lavoratore. Ma le cartelle non deve conservarle il medico competente, almeno fino ai 15 lavoratori?
Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)
bene vedo che la confusione continua a essere sovrana
Piccolofalco il 18/09/2008 12:05 ha scritto:
bene vedo che la confusione continua a essere sovrana
...mi permetto, è la normativa che è confusa e da cambiare...
fino al 14 maggio eravmao tutti più tranquilli.
accetto smentite.
cordialità
è quello che intendevo anch'io .... la normativa porta confusione e ci mette in difficoltà
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