Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Visite alla cessazione rapporto di lavoro

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 4818 volte.

duda

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Teramo
Professione
Medico Competente
Messaggi
16
  • Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (01/10/2008 12:14)

UN'AZIENDA HA LICENZIATO UNILATERALMENTE UN DIPENDENTE , IN QUANTO HA SUPERATO IL LIMITE DI MALATTIA CONCESSO PER LEGGE(13 MESI DI MALATTIA SU 30 MESI LAVORATIVI).
IL DIPENDENTE ERA SOGGETTO A RISCHIO CANCEROGENO PER CUI è STATO ATTIVATO IL REGISTRO MA NON LA NUOVA SCHEDA PREVISTA DAL 81/08 IN QUANTO IL LAVORATORE ERA OVVIAMENTE ASSENTE PER MALATTIA E NON PIU' VISITATO DA DUE ANNI.
ALL'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL LAVORO ( CHE OLTRETUTTO è UNILATERALE PER CUI SI PREVEDONO OVVI CONTEZIOSI LEGALI) IL DL 81/08 IMPONE AL MEDICO COMPETENTE LA RICONSEGNA DELLA CARTELLA CLINICA al LAVORATORE E L'INVIO TRAMITE IL DL DELLA SUDDETTA ALL'ISPELS.
PRIMO PROBLEMA:
E' CORRETTO INVIARE ALL'ISPELS LA VECCHIA CARTELLA ?
PER LA CONSEGNA AL LAVORATORE , SE L'INTERESSATO SEPPUR CONVOCATO PER LA CONSEGNA NON SI PRESENTA A RITIRARLA , NECESSITA DELL'INVIO A DOMICILIO TRAMITE RRR ?

SECONDO PROBLEMA:
VISITA ALL'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
l'art 43 comma 4 nello specifico così recita " nei casi previsti dalla normativa "
Orbene per il rischio chimico( da moderato in su') è ben specificato all'art 229 comma 2 lettera C
Per il rischio cancerogeno non la vedo prescritta da alcuna parte nell'art 242 comma 1 che parla SOLAMENTE di Sorveglianza Sanitaria SENZA nè PERIODICITA' nè TANTOMENO DI VISITE ALL'ATTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO( mi sembra un controsenso ) Che fare????

Picpus

Picpus
Provenienza
Macerata
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
392
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (01/10/2008 12:59)

duda il 01/10/2008 12:14 ha scritto:
UN'AZIENDA HA LICENZIATO UNILATERALMENTE UN DIPENDENTE , IN QUANTO HA SUPERATO IL LIMITE DI MALATTIA CONCESSO PER LEGGE(13 MESI DI MALATTIA SU 30 MESI LAVORATIVI).
IL DIPENDENTE ERA SOGGETTO A RISCHIO CANCEROGENO PER CUI è STATO ATTIVATO IL REGISTRO MA NON LA NUOVA SCHEDA PREVISTA DAL 81/08 IN QUANTO IL LAVORATORE ERA OVVIAMENTE ASSENTE PER MALATTIA E NON PIU' VISITATO DA DUE ANNI.
ALL'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL LAVORO ( CHE OLTRETUTTO è UNILATERALE PER CUI SI PREVEDONO OVVI CONTEZIOSI LEGALI) IL DL 81/08 IMPONE AL MEDICO COMPETENTE LA RICONSEGNA DELLA CARTELLA CLINICA al LAVORATORE E L'INVIO TRAMITE IL DL DELLA SUDDETTA ALL'ISPELS.
PRIMO PROBLEMA:
E' CORRETTO INVIARE ALL'ISPELS LA VECCHIA CARTELLA ?
PER LA CONSEGNA AL LAVORATORE , SE L'INTERESSATO SEPPUR CONVOCATO PER LA CONSEGNA NON SI PRESENTA A RITIRARLA , NECESSITA DELL'INVIO A DOMICILIO TRAMITE RRR ?

SECONDO PROBLEMA:
VISITA ALL'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
l'art 43 comma 4 nello specifico così recita " nei casi previsti dalla normativa "
Orbene per il rischio chimico( da moderato in su') è ben specificato all'art 229 comma 2 lettera C
Per il rischio cancerogeno non la vedo prescritta da alcuna parte nell'art 242 comma 1 che parla SOLAMENTE di Sorveglianza Sanitaria SENZA nè PERIODICITA' nè TANTOMENO DI VISITE ALL'ATTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO( mi sembra un controsenso ) Che fare????

Sul secondo problema così al volo non so risponderti. Sul primo problema io non la invierei mai per posta! Ci sono già stati contenziosi con il coinvolgimento anche del MeLC. Io invierei sì una RRR, con la quale direi però che la cartella è disponibile, quando vuole se la viene a prendere! Firmando per ricevuta. ( a casa non si sa chi firma e soprattutto chi la prende in mano!)

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

donatacorti

donatacorti
Provenienza
Pavia
Professione
Medico Competente
Messaggi
78
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (01/10/2008 14:33)

Picpus il 01/10/2008 12:59 ha scritto:


Sul secondo problema così al volo non so risponderti. Sul primo problema io non la invierei mai per posta! Ci sono già stati contenziosi con il coinvolgimento anche del MeLC. Io invierei sì una RRR, con la quale direi però che la cartella è disponibile, quando vuole se la viene a prendere! Firmando per ricevuta. ( a casa non si sa chi firma e soprattutto chi la prende in mano!)

Mah, secondo me se dobbiamo farci carico anche dei problemi delle Poste non ce la caviamo più : se io invio una Raccomandata con A/R indirizzata a Pinco Pallino, che per riceverla deve firmare, e poi il postino la consegna anche a sua cognata non è un problema mio.Io so che un tempo le raccomandate indirizzate a mio nome le poteva ritirare anche mio marito, adesso (abito in piccola città e in posta ci conoscono entrambi)non le consegnano neanche con la delega firmata sul cartellino di avviso!
Il problema è avercelo, l'indirizzo di Pinco Pallino...

"Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male è che gli uomini buoni non facciano niente"
Edmund Burke (1729-97)

Picpus

Picpus
Provenienza
Macerata
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
392
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (01/10/2008 21:01)

La mia precedente risposta deriva dalla conoscenza di un caso (mi sembra se ne sia parlato anche in questo forum) in cui la cartella la ha ritirata la moglie del lavoratore, mentre i due stavano separandosi, e così è stato tirato in ballo pure il Medico Competente. Il mio è solo un suggerimento, poi ciascuno agisce come meglio crede, non ho alcuna pretesa, ovviamente.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

pipius

pipius
Provenienza
Parma
Professione
Medico Competente
Messaggi
88
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (03/10/2008 05:58)

Duda ha scritto:
"SECONDO PROBLEMA:
VISITA ALL'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
l'art 43 comma 4 nello specifico così recita " nei casi previsti dalla normativa "
Orbene per il rischio chimico( da moderato in su') è ben specificato all'art 229 comma 2 lettera C
Per il rischio cancerogeno non la vedo prescritta da alcuna parte nell'art 242 comma 1 che parla SOLAMENTE di Sorveglianza Sanitaria SENZA nè PERIODICITA' nè TANTOMENO DI VISITE ALL'ATTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO( mi sembra un controsenso ) Che fare????"
Purtroppo nessuno ha risposto nel merito. Anch'io mi ritrovo spesso con lo stesso problema e non so come risolverlo. Sarebbe certamente meglio se, in caso di rischio cancerogeno, si potesse non fare la visita alla cessazione del rapporto di lavoro (visto che il turn-over è rapido e non si presentano alla visita). RISPONDETE!! (per favore...)
Buona giornata a tutti.

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)

francosic

francosic
Provenienza
Milano
Professione
Tecnico della Prevenzione
Messaggi
186
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (03/10/2008 15:21)

Ricordo che gli "agenti cancerogeni" sono anche "sostanze pericolose". Quindi si applica anche a loro il capo I del titolo IX ed in particolare l'art. 229. Implicitamente, questo viene ribadito dal comma 4 dell'art. 221, che esclude l'amianto, ma non i cancerogeni.

pipius

pipius
Provenienza
Parma
Professione
Medico Competente
Messaggi
88
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (04/10/2008 12:57)

francosic il 03/10/2008 03:21 ha scritto:
Ricordo che gli "agenti cancerogeni" sono anche "sostanze pericolose". Quindi si applica anche a loro il capo I del titolo IX ed in particolare l'art. 229. Implicitamente, questo viene ribadito dal comma 4 dell'art. 221, che esclude l'amianto, ma non i cancerogeni.

Grazie mille, francosic. Hai (purtroppo) fugato i miei dubbi residui.

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)

duda

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Teramo
Professione
Medico Competente
Messaggi
16
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (05/10/2008 14:25)

francosic il 03/10/2008 03:21 ha scritto:
Ricordo che gli "agenti cancerogeni" sono anche "sostanze pericolose". Quindi si applica anche a loro il capo I del titolo IX ed in particolare l'art. 229. Implicitamente, questo viene ribadito dal comma 4 dell'art. 221, che esclude l'amianto, ma non i cancerogeni.

Permettimi di non essere in accordo .
Concordo sull'appartenenza degli agenti cancerogeni al gruppo dei rischi delle " sostanze pericolase" ma il legislatore ha fatto una netta distinzione fra le norme degli agenti chimici e quelle degli agenti cancerogeni ( escludendo come hai specificato solo l'aminto al comma 4 dell'art.221)rilevabile subito al comma 1 dell'art 221 che testualmente cita "il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori ......... dagli effetti di agenti chimici presenti sui luoghi di lavoro........etc "
Molti cancerogeni non sono agenti chimici esempio per tutti la polvere di legno duro .
Le norme del rischio cancerogeno sono correttamente codificate sotto il Capitolo delle " sostanze " pericolose che infatti fanno tutte parte del Titolo IX ma il legislatore ha voluto fare distinzione e ha previsto un capo I per gli agenti chimici , un capo II per i cancerogeni e un capo III per l'Amianto. A conferma di cio' per quanto riguarda le visite alla cessazione del rapporto di lavoro esse sono presenti per gli agenti chimici all'art 229 comma 2 lettera c, scompaiono per gli agenti cancerogeni all'art 242 che si interessa della sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni , e ricompaiono nell'amianto nell'art.259 comma 2 . Perche?
A me resta sempre il dubbio del dovere di legge della visita alle dimissioni dei lavoratori esposti a solo rischio cancerogeno.

francosic

francosic
Provenienza
Milano
Professione
Tecnico della Prevenzione
Messaggi
186
  • Re: Visite alla cessazione rapporto di lavoro
  • (05/10/2008 18:59)

Resto del mio parere; basato su due fatti
- è chiaro che chi ha predisposto l'81/08 non aveva le idee chiare sul diverso significato di agenti, sostanze, composti, preparati,ecc.; le polveri di legno duro rientrano nella definizione di "agenti chimici" (mi è più difficile invece farle rientrare fra le "sostanze pericolose")
- se vi è una netta distinzione fra i tre capi di cui si compone il titolo IX, quale necessità c'era di escludere l'amianto (comma 4 dell'art. 221) dalle disposizioni del capo I?

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti