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protocollo sanitario lavoro in altezza

Questo argomento ha avuto 75 risposte ed è stato letto 8376 volte.

drmax

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (24/10/2008 22:21)

ramses il 24/10/2008 10:07 ha scritto:
Senza contare, oltre a quanto dice Gennaro, che poi la gente non lavora sempre (e sono generoso) con quei famosi crismi e dispositivi di sicurezza.
E se l'omino vola da sopra i 2 metri, c'è un giudice che desidera ascoltare cosa ha da dire il MC.
E siccome ci sono situazioni che, al di là di rischi professionali, sconsigliano che un tipo faccia una certa cosa perchè PER LUI può essere problematica, la SS può starci, anche perchè poi sta all'interno di una SS più generale per rischi specifici.
Il manovale edile già lo vediamo (carichi, HAV, polveri, e tutto il resto), guardare se ha una S. di Meniere non è poi che ci porti tanto al di là, e secondo me si giustifica.
Poi si può fare o non fare di più e/o altro, dal punto di vista giuridico mi pare che ci stia sia fare che non fare una glicemia, è una scelta, se non c'è alcun dato anamnestico suggestivo in tal senso.
Comunque non è che uno va sulla scala o sul ponteggio e quando ci arriva sta lì fermo come un baccalà e poi scende, quindi non credo si tratti di fare SS o meno, ma se mai di come integrarla.

sono d'accordo su tutto, non discuto che un operaio edile debba fare SS, non mi viene in mente per nulla una sua esclusione; io per esperienza la glicemia la faccio, e mi premuro pure di escludere i lavori in quota davanti a problemi del metablismo dei glucidi; certo che talvolta si rischia lo scontro con il DDL che vorrebbe troncare il lavoratore...

francosic

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 09:00)

In questi termini, sono d'accordo anch'io. Con un particolare: le scale a pioli con gabbia hanno appunto la gabbia come protezione; e non ho mai visto danni gravi per cadute "in" queste scale. Il problema è che troppo spesso, alla fine della gabbia, non c'è più alcuna protezione!

Gennaro

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 09:11)

francosic il 25/10/2008 09:00 ha scritto:
In questi termini, sono d'accordo anch'io. Con un particolare: le scale a pioli con gabbia hanno appunto la gabbia come protezione; e non ho mai visto danni gravi per cadute "in" queste scale. Il problema è che troppo spesso, alla fine della gabbia, non c'è più alcuna protezione!

OK...forse non mi ero spiegato bene precedentemente, comunque devo farti i complimenti, è raro (senza polemica) imbattersi in consulenti esperti, in questi casi anche il medico competente è maggiormente tutelato.
Saluti a tutti mi aspetta la sagra delle castagne e tartufo:)

Gennaro Bilancio

drmax

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 10:02)

francosic il 25/10/2008 09:00 ha scritto:
In questi termini, sono d'accordo anch'io. Con un particolare: le scale a pioli con gabbia hanno appunto la gabbia come protezione; e non ho mai visto danni gravi per cadute "in" queste scale. Il problema è che troppo spesso, alla fine della gabbia, non c'è più alcuna protezione!

Ecco finalmente uno che ammette la realtà delle cose!!! Sono perfettamente d'accordo con te.
Un giorno ebbi una discussione con un ingegnere che lamentava una,a suo dire, dermatite alle mani perchè aveva toccato il cemento; rimase molto sorpreso della mia domanda relativa al mancato uso dei guanti e al contatto con il cemento...

sermed

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 11:59)

Certificazione di idoneità a lavoro in quota: a tutti sarà capitata la richiesta da parte di artigiani di una simile certificazione. Come vi comportate? Le ultime che mi sono giunte all'orecchio, sono l'obbligo di nomina del MC con tutte le conseguenze: documento di VR, fonometria, rischio chimico, vibrazioni, sopralluogo ecc.ecc. Io fino ad ora mi limitavo ad una visita medica con audiometria, es.otoneurologico, es. ematochimici ed ECG. Se tutto era a posto cerificavo l'idoneità a lavoro in quota, che solitamente era richiesta per l'iscrizione al corso specifico.

drmax

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 14:02)

sermed il 25/10/2008 11:59 ha scritto:
Certificazione di idoneità a lavoro in quota: a tutti sarà capitata la richiesta da parte di artigiani di una simile certificazione. Come vi comportate? Le ultime che mi sono giunte all'orecchio, sono l'obbligo di nomina del MC con tutte le conseguenze: documento di VR, fonometria, rischio chimico, vibrazioni, sopralluogo ecc.ecc. Io fino ad ora mi limitavo ad una visita medica con audiometria, es.otoneurologico, es. ematochimici ed ECG. Se tutto era a posto cerificavo l'idoneità a lavoro in quota, che solitamente era richiesta per l'iscrizione al corso specifico.

Devo aver capito male:non avevi l'incarico di MC aziendale, rilasciavi una certificazione d'idoneità in base a cosa?

sermed

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 15:19)

C'è stato un periodo in cui molti artigiani hanno richiesto un certificato di idoneità al lavoro in quota in quanto per iscriversi ad un corso specifico veniva richiesta tale idoneità. Non avendo dipendenti non avevano necessità di nomina di MC e quindi si sono rivolti inizialmente a Medici generici. In seguito a chiarimenti si sono rivolti a Medici competenti. L'idoneità veniva rilasciata in base ad una visita che escludesse rischi specifici senza ovviamente riferimenti a precise mansioni o luoghi di lavoro.

drmax

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 16:15)

Grazie avevo capito male.Pensavo si trattasse di qualcosa all'interno delle ASL.

sermed

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (25/10/2008 19:09)

Aggiungerei che sto parlando della tarda primavera-inizio estate, quando il cosottantuno era ancora in gestazione e si sperava in un aborto spontaneo... Eppure l'amniocentesi aveva già evidenziato le malformazioni, ma non così gravi...

francosic

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  • Re: protocollo sanitario lavoro in altezza
  • (26/10/2008 08:16)

Ricordo che in questo caso vale il comma 2 dell'art. 21 dell'81/08: gli artigiani "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di ... beneficiare della ss secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali...". Allora, se il corso non prevedeva un ben particolare rischio normato, non era richiesta, a priori, alcuna sorveglianza sanitaria obbligatoria.

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