E' obbligatoria anche per gli artigiani se vogliono andare a lavorare in lavori in appalto o subappalto
dato che siamo in argomento edilizia: ma un ingegnere, geometra che fa sopralluoghi per valutare lo stato d'avanzamento lavori come lo considerate circa la SS? spesso si tratta contemporaneamente di progettisti...
L'appalto o il subappalto (regolati in particolare dall'art. 26 dell'81/08) non implicano sorveglianza sanitaria, che è legata ai rischi. Ovvero, anche se in appalto, se un artigiano lavora in quota per intonacare, deve fare la ss (rischio:agenti chimici pericolosi); se cambia una lampadina (in quota, ma in un ambiente senza altri rischi), non deve fare la ss (ma se vuole, può farla a sue spese).
Per quanto riguarda gli ingg. (qui gioco in casa), non credo che la loro esposizione sia tale da richiedere la ss. A meno che non passino la maggior parte del loro tempo in cantiere; ma se fa sopralluoghi ...
innanzi tutto, cominciamo con il definire se l'ing o il geom o l'arch sono lavoratori dipendenti di qualcuno, o sono lavoratori autonomi,.
In quest'ultimo caso, come ha correttamente ricordato francosic, possono se vogliono beneficiare della SS a proprie spese :) giusta la benevolenza di coso 81, art. 21 c.2 letterilla a), leggere per credere.
Aggiungo che nei cantieri dove il RL o il CSE sono "tosti", anche ai LA viene chiesta l'idoneità allo svolgimento della specifica mansione, quindi attenti che vi arriveranno ben presto torme urlanti di piastrellisti, idraulici, elettricisti, fabbri, che sostenendo con forza di non aver alcun rischio professionale vi imploreranno un certificato di idoneità specifica. E Ocio, figlioli, che spesso sono ex dipendenti inidonei che si stanno riciclando in proprio...
Per le figure professionali di cui sopra, o altre assimilabili -quali in teoria anche un MC dipendente di megasocietà di costruzioni- il criterio dirimente resta sempre la valutazione del rischio cui gli stessi sono esposti. Mentre per il rischio infortunigeno (mi è piaciuta tanto questa definizione) la SS è omologa a quella degli altri, ed idem dicasi per gli eventuali RC da sensibilizzazione e per il rischio cancerogeno per via che non sempre c'è TLV o almeno dose soglia o NOAEL, ragionevolmente gli altri rischi dovrebbero essere con livelli espositivi meno alti, a causa proprio dei minori tempo espositivi. Da tener presente gli effetti cumulativi della presenza su più cantieri anche nella stessa giornata.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ed ecco che torniamo a bomba. La SS per questi artigiani con rischi per la salute, anche senza dipendenti, deve attivare tutta la tiritera del coso81: Documento di valutazione dei rischi, previa nomina del MC che deve collaborare alla sua stesura, sopralluogo, ecc.ecc., a meno che l'artigiano non si affidi al MC dell'azienda appaltatrice. Ragion per cui, attenzione alle richieste di certificazioni. O sbaglio? Credo che lo spirito di queste norme sia di evitare ciò che diventava un sistema per aggirare la 626: per non avere dipendenti, ci si affidava ad artigiani... tanto di loro non gliene fregava niente a nessuno.
Per un artigiano (vedere art. 3 comma 11) valgono solo gli art. 21 e 26 dell'81/08; ovvero viene eliminata (per fortuna) tutta la parte burocratica; resta invece la vera sicurezza. Poi, se gli artigiani in un modo o nell'altro se ne dimenticano, è un altro discorso.
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