Il D.lgs 81/2008 (art. 41) prevede che le visite mediche periodiche, qualora non abbiano una diversa periodicità stabilita dalla norma, siano "di norma annuali". Diverse periodicità possono essere stabilite dal Medico Competente (sotto la sua responsabilità) in funzione della valutazione del rischio. Naturalmente la sorveglianza sanitaria è a tutti gli effetti una misura di prevenzione e protezione, e la periodicità non annuale, ma biennale o oltre deve essere adeguatamente supportata.
In realtà per alcuni rischi le LG stesse prevedono periodicità maggiori:
- movimentazione manuale: biennale o trinnale (per alcuni anche maggiore);
- agenti biologici (anche triennale o oltre in alcuni piani sanitari).
Come vi state comportando?
Grazie fin d'ora per le vostre risposte.
Paola Del Bufalo
paoladb il 21/10/2008 08:28 ha scritto:
Il D.lgs 81/2008 (art. 41) prevede che le visite mediche periodiche, qualora non abbiano una diversa periodicità stabilita dalla norma, siano "di norma annuali". Diverse periodicità possono essere stabilite dal Medico Competente (sotto la sua responsabilità) in funzione della valutazione del rischio. Naturalmente la sorveglianza sanitaria è a tutti gli effetti una misura di prevenzione e protezione, e la periodicità non annuale, ma biennale o oltre deve essere adeguatamente supportata.
In realtà per alcuni rischi le LG stesse prevedono periodicità maggiori:
- movimentazione manuale: biennale o trinnale (per alcuni anche maggiore);
- agenti biologici (anche triennale o oltre in alcuni piani sanitari).
Come vi state comportando?
Grazie fin d'ora per le vostre risposte.
Paola Del Bufalo
...nel territorio dove svolgo la mia attività lavorativa, molti colleghi per i rischi per cui non è prevista una periodicità hanno stilato un protocollo di sorveglianza sanitaria annuale, chi invece effettua la periodicità diversa non ha motivato la decisione.
Personalmente penso che il medico competente quanto decide una periodicità diversa dall'annualità, deve motivarla per iscritto e inserire il documento nella valutazione dei rischi.
Attenzione!, Quando il medico competente stabilisce una periodicità ravvicinata (possibile) per tutti i lavoratori indipendentemente dallo stato di salute dei lavoratori fà un'autodenuncia al datore di lavoro, perchè significa che il rischio non è ben contenuto dalle misure preventive e protetive adotatte in azienda
Saluti
Gennaro Bilancio
paoladb il 21/10/2008 08:28 ha scritto:
Il D.lgs 81/2008 (art. 41) prevede che le visite mediche periodiche, qualora non abbiano una diversa periodicità stabilita dalla norma, siano "di norma annuali". Diverse periodicità possono essere stabilite dal Medico Competente (sotto la sua responsabilità) in funzione della valutazione del rischio. Naturalmente la sorveglianza sanitaria è a tutti gli effetti una misura di prevenzione e protezione, e la periodicità non annuale, ma biennale o oltre deve essere adeguatamente supportata.
In realtà per alcuni rischi le LG stesse prevedono periodicità maggiori:
- movimentazione manuale: biennale o trinnale (per alcuni anche maggiore);
- agenti biologici (anche triennale o oltre in alcuni piani sanitari).
Come vi state comportando?
Grazie fin d'ora per le vostre risposte.
Paola Del Bufalo
visite annuali. Io sto dicendo ai ddl che, dove finora esiste un protocollo con visite biennali, potrà rimanere la biennalità solo a condizione che nel dvr venga motivata tale scelta. Ciò significa che i vari consulenti che di fatto elaborano il documento (spesso senza coinvolgere il mc)dovranno darmi le risposte adeguate, altrimenti scatta l'annualità. Non posso accettare altre condizioni, visto che poi sono io il responsabile di tali scelte.....in ogni caso, da quel che mi risulta, le LG non sono leggi, mentre il DL81 (purtroppo) si.....
ciao
raspanti il 21/10/2008 09:11 ha scritto:
visite annuali. Io sto dicendo ai ddl che, dove finora esiste un protocollo con visite biennali, potrà rimanere la biennalità solo a condizione che nel dvr venga motivata tale scelta.
ciao
Hai ragione, ma non dimentichiamoci che il medico competente deve essere parte attiva, deve pressare il datore di lavoro affinchè quest'ultimo effettui una revisione del documento di valutazione dei rischi nei casi in cui dai sopralluoghi effettuati in azienda e dai risultati della sorveglianza sanitaria si evince che il rischio risulta contenuto.
Gennaro Bilancio
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