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Chi l'ha visto? Babele minori

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 3508 volte.

tcam

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  • Chi l'ha visto? Babele minori
  • (26/10/2008 16:44)

I "cosatori" sembrano essersi dimenticati di prevedere gli adeguamenti alle norme riguardanti il lavoro minorile in cui si fa ancora esclusivamente riferimento alla "defunta" o forse vi sono da qualche parte ma io non le ho viste.
Mi domando come possa una defunta dare disposizioni ed essere riferimento giuridico (ma forse sono troppo ignorante per comprenderlo).
Nel merito, paese che vai usanza che trovi. Vorrei evitare di narrare le disavventure che incontro ogni volta che cerco di comunicare ad un DDL la procedura da attivare per la visita di un minore con mansioni che prevedono ASPP obbligatori e ancor peggio direi quando mi scontro con la inossidabile presunzione degli altri consulenti in causa.

Ho fatto un rapido viaggio in rete e riporto di seguito un po' di quello raccolto. Non si parla di 977, nè di 345 alla luce dell'81.
Qualcuno si è posto il problema e se lo ha fatto che soluzioni ha trovato?
Sta a noi applicare d'ufficio la traslazione automatica 626-81 per tutti i riferimenti esistenti?

Rassegna internet:

IDONEITA’ AL LAVORO PER MINORI
La visita medica di idoneità al lavoro per i minori è stata abolita (legge provinciale 15 novembre 2007, n.19). http://www.apss.tn.it/Public/ddw.aspx?n=47689

Descrizione
La visita idoneità al lavoro per minori viene fatta presso lo SPISAL per tutte le mansioni dell'industria e dell'artigianato manifatturiero.

In tutti gli altri casi la visita medica sarà fatta presso il Distretto Socio-Sanitario di appartenenza negli orari di medicina pubblica. http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/3783

Visite Preassuntive e Periodiche dei Minori e Apprendisti
pubblicata il 31 Luglio 2006


Pubblichiamo di seguito il documento ufficiale rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito a: Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. Presunta abrogazione, nella Regione Lombardia, dell'obbligo di visite presuntive e periodiche di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 – Parere del Consiglio di Stato n. 3208/2005 del 9 novembre 2005. http://www.odmbologna.it/news/arc...iche_dei_minori_e_apprendisti.php

VISITE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER MINORENNI

Le visite preventive dei minorenni che vengono impiegati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria devono essere effettuate dal medico competente aziendale.

Presso l'Azienda ULSS vengono visitati solo i minorenni che sono adibiti a mansioni che non prevedono la sorveglianza sanitaria. Tali visite sono effettuate presso il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Ulss nel cui territorio ha sede operativa la ditta.
L'appuntamento alla visita si effettua dopo l'invio, tramite fax, di una scheda di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro (richiedibile alla Segreteria del servizio o scaricabile sulla destra).
http://www.ulss15.pd.it/pagina.php?id=51

Visite mediche di idoneità al lavoro



Recente Normativa Regionale ha ricondotto le visite di idoneità e gli accertamenti Sanitari al medico competente in materia di lavoro.

Ogni azienda deve dotarsi di un medico competente in materia di attività lavorativa scelto tra i liberi professionisti del proprio territorio.

Il servizio PSAL, tiene aggiornato l’elenco dei professionisti disponibili e può essere richiesto a psal@asl.lecco.it

o al numero di telefono 0341 482449. http://www.asl.lecco.it/osintrane...e-e-S/Amianto/Minori-ed-/body.htm

11/04/06
Italia: nuova circolare su visite mediche dei minori
La Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro - che opera all’interno del Ministero del lavoro - ha emanato una circolare per diffondere il parere richiesto al consiglio di stato sulla illegittimità di alcune norme regionali che abolivano il certificato di idoneità fisica ai fini dell’assunzione al lavoro di minorenni. A seguito della legge regionale del 2003, con la quale la Lombardia ha introdotto nuove prassi in merito alla certificazione sanitaria, di fatto in tale ragione era venuta meno l’obbligatorietà delle visite mediche periodiche per i casi non a rischio, previste invece per tutti i minori dalla legge 977 del 1976. Con il parere del Consiglio di stato, si è giunti ora a fare chiarezza sulla inderogabilità di tali misure specifiche di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://www.lavoro.minori.it/newsletter/newsletter_3.htm

DOCUMENTO CHIARIFICATORE e DIRIMENTE
Rapporto del Governo Italiano sulle misure adottate per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 77/1946 concernente Esame medico degli adolescenti settore industriale redatto in conformita dell art. 22 della Costituzione dell OIL.
Ad opportuna integrazione ed ulteriore chiarimento di quanto gia indicato nel precedente rapporto,si comunica quanto segue.
La normativa italiana sulla tutela del lavoro minorile e la legge 17/10/1967,n. 977 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128. http://www.uil.it/internazionale/rapporto%2077-46.pdf

L'art.9 del nuovo decreto - che sostituisce l'art.8 della legge 18 ottobre 1967,n.977 - dispone , per i minori , l'obbligo di una visita medica preassuntiva e di visite mediche da effettuare a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente.

Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o tale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale.

Fa eccezione il caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la sorveglianza sanitaria disciplinata dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs.626/94. In tali fattispecie le visite mediche preventive e periodiche devono essere, quindi, effettuate dal medico competente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro. Pertanto, poiché l'articolo in questione ha compiutamente e diversamente disciplinato la materia, anche l'art.9 del DPR. 1668/56 deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui dispone per i minori la visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica. http://architettura.supereva.com/alt/argosett25.htm

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (26/10/2008 18:35)

Un collega di Biella ha deciso di smettere l'attività di Medico Competente. Seguiva circa 80 aziende medio-piccole. Probabilmente aveva già fatto le stesse ricerche... La cosa più grave ed allucinante è che in mancanza di regole chiare ogni ASL si comporta come una piccola repubblica autonoma.

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (26/10/2008 19:58)

Io sono rimasto alla prassi che se il minore è adibito a lavori che non richiedono ASPP, la visita la fà il servizio della ASL; se è invece adibito a lavori che richiedono ASPP, la visita la fà il Medico Competente dell'Azienda. Finora non ho avuto problemi nella mia Regione. Quindi continuo così.

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (26/10/2008 20:12)

Picpus il 26/10/2008 07:58 ha scritto:
Io sono rimasto alla prassi che se il minore è adibito a lavori che non richiedono ASPP, la visita la fà il servizio della ASL; se è invece adibito a lavori che richiedono ASPP, la visita la fà il Medico Competente dell'Azienda. Finora non ho avuto problemi nella mia Regione. Quindi continuo così.

Tutti, credo, si comportano in questo modo, ma non era questo il tema.
Se eseguiamo un accertamento obbligatorio, dobbiamo capire da dove derivi l'obbligo e nel caso dalla 977-345 che rimanda ad una 626 che non esiste?
Tcam

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (26/10/2008 20:27)

tcam il 26/10/2008 08:12 ha scritto:


Tutti, credo, si comportano in questo modo, ma non era questo il tema.
Se eseguiamo un accertamento obbligatorio, dobbiamo capire da dove derivi l'obbligo e nel caso dalla 977-345 che rimanda ad una 626 che non esiste?
Tcam

Probabilmente hai ragione. Anche in questo caso è il buon senso del medico competente che deve supplire a vuoti legislativi. Ma anche dove non vi sono vuoti, certamente non è meglio, almeno ultimamente!

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (27/10/2008 09:26)

Non è detto che la 626 non esista più; almeno per quelle parti la cui applicazione è rimandata all'1 gennaio 2009. E poi, in base all'art. 304 dell'81/08, fino a "nuovo ordine", valgono le norma preesistenti che rinviavano (rinviano) alla 626.
Quindi vale la 977 con le sue modifiche; così come vale la normativa sulla maternità, o sui lavori notturni, o sui rischi di incidenti rilevanti, ecc.

Dr.ssa Katia Kupertino

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (28/10/2008 09:52)

salve a tutti, mi risulta che attualmente, in generale, tutta la normativa in tema di visite mediche per il lavoratori sia orientata verso l'abolizione di accertamenti sanitari preassuntivi (infatti tutte le leggi in materia di tutela del lavoratore hanno sempre fatto riferimento, appunto al LAVORATORE: ovvero persona già assunta alle dipendenze di un datore di lavoro)vedi art.41, comma a del D.Lg.81/08.
Or bene penso che anche un apprendista minorenne rientri tra i lavoratori per cui gli accertamenti sanitari andrebbero effettuati anche in questo caso dopo l'assunzione perchè mirati alla mansione specifica secondo i dettami della 626 alla quale rimandava la Circolare del ministero del lavoro n.11 del 17.1.2001. In tale documento veniva definitivamente chiarito che le visite mediche per gli apprendisti minori le cui mansioni ricadevano nell'ambito dei rischi normati dovevano essere effettuate dal medico competente dell'azienda e sottoposto da questi al programma di sorveglianza sanitaria. Attualmente la sorveglianza sanitaria è normata dal Dl 81/08 art.41, per cui vale ancora il principio che l'apprendista minorenne se adibito ad una mansione specifica che rientra nel programma di sorveglianza sanitaria, vada visitato da Medico competente dell'azienda.
Inoltre il DL 112/2008 art 23, comma 5 lettera c, con l'abrograzione di una norma precedente , ha finalmente abolito le visite mediche preassuntive anche per gli apprendisti , sia minorenni che maggiorenni.
Dunque oggi vale il seguente principio : l'azienda , per la tipologia delle mansioni lavorative, per i rischi presente ha l'obbligo di nominare il medico competente? se si tratta di un'edilizia, ovviamente si. In questo caso il datore deve assumere l'apprendista, minorenne o maggiorenne, e farlo vistare dal proprio medico competente se la mansione è muratore; se invece l'aziende deve adibirlo alla mansione di segretario in uffico, senza uso di PC, è molto probabile che non rientri nel programma di sorveglianza sanitaria e, dunque non va sottoposta ad alcuna visita nè da parte del medico competente nè tanto meno da parte dell'ASL.Infatti, il principio della prevenzione è la tutela del lavoro nella prevenzione dello sviluppo delle patologie professionali , quale patologia professioanle potrebbe derivare dalla mansioen di segretario senza l'uso di PC e magare part-time? E' dunque la mansione specifica che fa la differenza. Se le mansioni rientrano nell'area di competenza del Medico Competente, senza dubbio l'apprendista minorenne, già assunto per legge, va visitato da questi.
Io mi comporto così, anche se concordo con voi tutti che c'è molta confusione su questo argomento e i consulenti del lavoro continuano a chiedere le visite preassuntive per l'assunzione degli Apprendisti... e l'ASl contiua a farle. Buon lavoro a tutti.

billi

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (28/10/2008 10:31)

Che l'ASL continui a fare le visite preassuntive agli apprendisti e' un abuso, ma non mi meraviglio. Le sanzioni sono per i MC che sbagliano, per il pubblico che sbaglia non c'e' nulla.

raspanti

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (28/10/2008 10:46)

Dr.ssa Katia Kupertino il 28/10/2008 09:52 ha scritto:
salve a tutti, mi risulta che attualmente, in generale, tutta la normativa in tema di visite mediche per il lavoratori sia orientata verso l'abolizione di accertamenti sanitari preassuntivi (infatti tutte le leggi in materia di tutela del lavoratore hanno sempre fatto riferimento, appunto al LAVORATORE: ovvero persona già assunta alle dipendenze di un datore di lavoro)vedi art.41, comma a del D.Lg.81/08.
Or bene penso che anche un apprendista minorenne rientri tra i lavoratori per cui gli accertamenti sanitari andrebbero effettuati anche in questo caso dopo l'assunzione perchè mirati alla mansione specifica secondo i dettami della 626 alla quale rimandava la Circolare del ministero del lavoro n.11 del 17.1.2001. In tale documento veniva definitivamente chiarito che le visite mediche per gli apprendisti minori le cui mansioni ricadevano nell'ambito dei rischi normati dovevano essere effettuate dal medico competente dell'azienda e sottoposto da questi al programma di sorveglianza sanitaria. Attualmente la sorveglianza sanitaria è normata dal Dl 81/08 art.41, per cui vale ancora il principio che l'apprendista minorenne se adibito ad una mansione specifica che rientra nel programma di sorveglianza sanitaria, vada visitato da Medico competente dell'azienda.
Inoltre il DL 112/2008 art 23, comma 5 lettera c, con l'abrograzione di una norma precedente , ha finalmente abolito le visite mediche preassuntive anche per gli apprendisti , sia minorenni che maggiorenni.
Dunque oggi vale il seguente principio : l'azienda , per la tipologia delle mansioni lavorative, per i rischi presente ha l'obbligo di nominare il medico competente? se si tratta di un'edilizia, ovviamente si. In questo caso il datore deve assumere l'apprendista, minorenne o maggiorenne, e farlo vistare dal proprio medico competente se la mansione è muratore; se invece l'aziende deve adibirlo alla mansione di segretario in uffico, senza uso di PC, è molto probabile che non rientri nel programma di sorveglianza sanitaria e, dunque non va sottoposta ad alcuna visita nè da parte del medico competente nè tanto meno da parte dell'ASL.Infatti, il principio della prevenzione è la tutela del lavoro nella prevenzione dello sviluppo delle patologie professionali , quale patologia professioanle potrebbe derivare dalla mansioen di segretario senza l'uso di PC e magare part-time? E' dunque la mansione specifica che fa la differenza. Se le mansioni rientrano nell'area di competenza del Medico Competente, senza dubbio l'apprendista minorenne, già assunto per legge, va visitato da questi.
Io mi comporto così, anche se concordo con voi tutti che c'è molta confusione su questo argomento e i consulenti del lavoro continuano a chiedere le visite preassuntive per l'assunzione degli Apprendisti... e l'ASl contiua a farle. Buon lavoro a tutti.

concordo, anch'io mi comporto come te. L'unica cosa è che se non sbaglio a ricordare, le visite preassuntive sono vietate a partire dal 1/1/09.
ciao

Dr.ssa Katia Kupertino

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  • Re: Chi l'ha visto? Babele minori
  • (28/10/2008 15:48)

Raspanti ha scritto:
concordo, anch'io mi comporto come te. L'unica cosa è che se non sbaglio a ricordare, le visite preassuntive sono vietate a partire dal 1/1/09. ciao

Hai ragione, infatti la legge di conversione n.129/2008 art.4 proroga i termini al 01.01.2009 per gli obblighi derivanti dall'art.41, comma 3, lettera a : ovvero il medico competente , attualmente , può ancora effettuare gli accertamenti sanitari previsti dal programma di sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva. E' per questa ragione che io parlavo di " orientamento" ( poche certezze) e di "confusione" ... perchè in questa materia ci sono troppe variabili e poca logica .
Comunque per i minori gli accertamenti sanitari deve sempre effettuarli il medico competente se le mansioni sono quelle di nostra competenza. ciao.

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