legale il 31/10/2008 02:12 ha scritto:
Invece puoi perchè all'entrata in vigore lo stavi facendo...leggi bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono d'accordo con Legale, dato che nell'art. 38 comma 2 c'è una "o" e non una "e".
Ho però dei dubbi che possa farlo per l'art. 39 comma 3 ( non mi è chiaro cosa faccia attualmente nella ULSS)
""Domanda ai colleghi : Un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva che svolge l'attività di Medico Competente dal 23.04.2008 (quidi prima del 15.05.2008) per un piccolo comune (con 12 dipendenti)della Ulss per cui lavora d circa 20 anni (Dip. di Prevenz. -SISP e senza funzioni di controllo) può esercitare senza fare i tre anni di corso ?
Il medico in oggetto lavora in ULSS Veneta ed ha superato i 58 anni !!""
tempistica corretta per 81/08.....per meno di un mese sei dentro ai Medici Competenti se non svolgi attività di vigilanza....neanche ai pit stop di Formula 1 sono così puntuali e precisi !!!
pensa a chi ha studiato pure 04 anni di specializzazione e si trova ad avere la tua stessa qualifica di legge (basta una o al posto di una e vedi artic. 38 comma 2 )!!
Mi spiace contraddire i colleghi che mi hanno preceduto nel thread (soprattutto Billi, che spero non se la prenderà a male), ma la risposta è affermativa. Per non essere frainteso riporto la prima parte dell'art. 38 del DL 81:
"Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; (omissis)
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività."
Quindi il collega igienista, che già svolgeva l'attività di medico competente alla data di entrata in vigore del decreto - sia pure da solo un mese - è autorizzato a continuare a svolgerla, producendo l'attestato alla Regione di competenza.
ART.13 COMMA 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza
ART.39 COMMA 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente
Come si comporterà quando andrà a vigilare sull'aspetto sanitario di una ditta di cui è medico competente o su ditte che non l'hanno scelto come MC ?
billi
Non saranno sicuramente altri 10 o cento o mille igienisti a far diventare la medicina del lavoro peggio di come e'adesso: un'altra chicca comunque del decreto 81 che merita di essere incorniciata. Solo che sino adesso nessuno aveva evidenziato qulle due vocali, o al posto di e, che cambiano le carte in tavola. Inviterei tutti gli igienisti che non l'hanno fatto a farsi fare una nomina qualsiasi anche di un giorno prima dell'entrata in vigore dello schifo 81..
Mamma mia, manco queste cretinate sono riusciti a scrivere bene!
Ragazzi, qui siamo al delirio.
billi
Sottoscrivo
billi
ramiste il 31/10/2008 06:21 ha scritto:
Mi spiace contraddire i colleghi che mi hanno preceduto nel thread (soprattutto Billi, che spero non se la prenderà a male), ma la risposta è affermativa. Per non essere frainteso riporto la prima parte dell'art. 38 del DL 81:
"Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; (omissis)
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività."
Quindi il collega igienista, che già svolgeva l'attività di medico competente alla data di entrata in vigore del decreto - sia pure da solo un mese - è autorizzato a continuare a svolgerla, producendo l'attestato alla Regione di competenza.
In ogni caso mi si dovrebbe spiegare la ratio di questo articolo: autorizza all'attivita' di medico competente un igienista che non abbia mai fatto prima il MC, purche' in possesso di una nomina di un sol giorno antecedente all'entrata in vigore della normativa e poi richiede per altri igienisti (che verosimilmente al momento dell'entrata in vigore del decreto non abbiano alcuna nomina) l'attivita' di almeno un anno nei tre anni antecedenti. Ditemi se c'e' logica in tutto questo.
Completo per dovere di chiarezza situazione del Medico Igienista interessato.
Lo stesso ha dovuto combattere con il responsabile del dipartimento per avere l'autorizzazione a fare la libera professione intramoenia.
La richiesta pressante del comune a lui rivolta di svolgere l'ttività di mc è stata fatta alla sua ulss in gennaio 2008.
I tempi della preparazione della convenzione e relativa delibera l'anno portata al 23.04.2008. Nel frattempo il collega ha fatto tutte le visite, sopralluogo, riunione e valutazione rischi ed esami complementari (audiometrie,spirometrie, richiesta di visita oculistica per vdt, ecc.) Il collega NON svolge attività di vigilanza. Secondo le norme vigenti pre D. L.vo 81 era abilitato a svolgere l'attività di mc.
La regione veneto ha diffuso una circolare interpretativa il 16.ottobre in cui aggiunge nell'art. 38 prima della " o " un "da almeno un anno" che nella legge non c'è. Il Direttore del Dip. di Prevenz. gli ha sospeso l'attività. Il collega è attualmente nella confusione più totale e non sa più che fare (e le cartelle sanitarie in suo possesso a chi le deve dare ? Aspetto risposte ma non istintive prego, possibilmente obiettive. So che siamo tutti arrabbiati ma cerchiamo prima di tutto di mantenere la nostra onestà intellettuale, in fondo siamo dei medici, ahi poveri noi !
Un solo nome, Antonio La Trippa. Italiano, vota La Trippa !
Non capisco pèerchè parli in terza persona...
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
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