Buonasera è la prima volta che scrivo su questo forum che
ho scoperto da poco.
Faccio il mio esordio con una domanda su una questione che
non riesco a capire da solo con il materiale reperibile sulla rete
Oggi nella ditta dove sono impiegato i titolari hanno messo un cartello con una lista di lavoratori che dovranno
sottoporsi a tali prelievi in funzione di questa legge, premetto che siamo una ditta di 12 dipendenti che produce
e installa tendaggi, per gli installatori il lavoro si svolge su scale su altezze superiori ai 2 metri e i nostri mezzi
sono furgoni che richiedono la patente B.
In funzione di questo vorrei sapere se la procedura del prelievo è giusta oppure basta l'etilometro , i prelievi verranno fatti
in ditta e non in una struttura adeguata (ospedale ecc.) ... detto questo vorrei sapere se sono di fronte ad un'abuso
del datore di lavoro !!
Grazie per l'attenzione
Nel provvedimento seguente sono riportate le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125:
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
AllegatoI
.......
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e'
richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida
......
Il D. Lgs 81/2008 prevede, all'art. 41, la necessità per il medico competente, per le categorie sopra riportate, la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica:
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Quindi, in conclusione, non si tratta di un abuso.
Saluti
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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)
Anche se in ritardo grazie per la risposta
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