Ciao, a tutti!!
I lavoratori autonomi, che non operano nel settore edile, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria?
Il dubbio mi assale dopo aver letto del d.lgs.81/08:
la definizione di lavoratore (art.2,comma 1,lettera a);
il campo di applicazione (art.3, comma 4);
e soprattutto l'art.21, comma 2.
Infatti, nel settore edile, il lavoratore autonomo - secondo quanto stabilito dall'art.90, comma9 e lettera a - deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; infatti l'allegato XVII recita:"deve esibire gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria".
Ho posto il quesito anche agli ispettori della direzione provinciale del lavoro, e mi hanno risposto negativamente.
Cosa mi dite?!
grazie a tutti.
.... dice che hanno facoltà di ......
Non capisco se il lavoratore autonomo opera o no nei cantieri.
In qualsiasi caso, supponiamo che il nostro lavoratore sia un imbianchino, che utilizza vernici con, in etichetta, il simbolo "nocivo".
Se è un lavoratore dipendente(dato che utilizza agenti chimici pericolosi), DEVE fare la ss; se è autonomo la fa (e se la paga)solo se vuole.
In pratica, si tratta di un lavoratore libero professionista, che opera in una struttura sanitaria.
Secondo l'art.21, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e seguire i corsi di informazione e formazione solamente dopo sua espressa richiesta, e con oneri a suo carico ( sarebbe opportuno fargli sottoscrivere un'informativa?).
Il problema nasce per i lavoratori autonomi del settore edile. In questo caso, come richiesto dall'allegato XVII si richiede almeno l'attestato di formazione e d'IDONEITA' SANITARIA. Rilasciata dal medico competente della ditta esecutrice,con oneri a carico del lavoratore?
Tale giudizio non è valido presso altre ditte, indipendentemente dalla scadenza?
Grazie, vi saluto
ettore il 08/11/2008 06:19 ha scritto:
In pratica, si tratta di un lavoratore libero professionista, che opera in una struttura sanitaria.
Secondo l'art.21, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e seguire i corsi di informazione e formazione solamente dopo sua espressa richiesta, e con oneri a suo carico ( sarebbe opportuno fargli sottoscrivere un'informativa?).
Il problema nasce per i lavoratori autonomi del settore edile. In questo caso, come richiesto dall'allegato XVII si richiede almeno l'attestato di formazione e d'IDONEITA' SANITARIA. Rilasciata dal medico competente della ditta esecutrice,con oneri a carico del lavoratore?
Tale giudizio non è valido presso altre ditte, indipendentemente dalla scadenza?
Grazie, vi saluto
VI volevo aggiornare, e vorrei conoscere la vostra opnione.
Il servizio ispettivo dell'ASL (Se.T.S.A.L.), che ho contatto di recente,mi ha risposto affermativamente.
In pratica, l'art. 21, comma 2, secondo la loro interpretazione, offrirebbe un'opportunità in più al lavoratore autonomo; per cui quel "beneficiare" è da interpretare come un'ulteriore opportunità che si offre al lavoratore autonomo, fermo restante l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria con onere a suo carico.
Tale affermazione troverebbe conferma negli attestati richiesti dall'allegato XVII.
Cosa ne pensate? Vi ringrazio anticipatamente
che io sappia da alcuni SPSAL è considerato "facoltativo" sottoporsi a sorveglianza snaitaria...
Saluti
Sergio
Medico Autorizzato
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti