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Esposizione a polveri di legno-visita medica per cessazione ed invio cartella

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2271 volte.

Nonnoguido

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  • Esposizione a polveri di legno-visita medica per cessazione ed invio cartella
  • (11/11/2008 20:13)

Sto faticosamente cercando di mandare giù il "coso81".
Per quel che riguarda gli obblighi derivanti dall'esposizione a polveri di legno, mi sembra che - diversamente dal D.L. 626 - non ci sia più, da parte nostra, l'obbligo della visita medica per cessazione da questo rapporto di lavoro e che l'invio dell'originale della cartella sanitaria non ricada più su di noi bensì sul datore di lavoro (unitamente a copia del registro di esposizione).
E' così secondo voi?

Guido Marchionni

Picpus

Picpus
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  • Re: Esposizione a polveri di legno-visita medica per cessazione ed invio cartella
  • (11/11/2008 23:17)

Secondo me sì. Tutto il capo II del Titolo IX non dice diversamente.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

diotallevi

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  • Re: Esposizione a polveri di legno-visita medica per cessazione ed invio cartella
  • (12/11/2008 00:11)

Art. 229.
Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, CANCEROGENI e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.


A me pare che vadano fatte anche se è scritto nel capo I del titolo IX.

Approfitto per porre un'ulteriore domanda: ma all'azienda non resta alcuna copia della documentazone sanitaria? Non mi sembra cosa saggia..alcune ditte mi hanno già choesto di effettuare la terza copia da trattenere in archivio..

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