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ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 5627 volte.

tcam

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  • ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (18/11/2008 22:40)

Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15 dicembre 2005


Sono un medico del lavoro e noto in una normativa che debbo applicare un apparente conflitto con le norme di tutela della privacy.
Nel merito l'accordo Stato Regioni del 30-10-07 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenze mi fa obbligo di accertare annualmente l'assenza di tossicodipendenza in alcune categorie di lavoratori dipendenti e di esprimere un giudizio individuale di idoneità, mediato da accertamenti che coinvolgono anche la vita privata del lavoratore (uso anche occasionale o sporadico di sostanze stupefacenti o psicotrope) da trasmettere al datore di lavoro.
Se il lavoratore non è soggetto per altri motivi alla sorveglianza sanitaria prevista dal dlgs 81/08, può accadere che l'unico "rischio" per cui il sottoscritto deve esprimere il giudizio di idoneità possa essere la presenza (inidoneo) o l'assenza (idoneo) di tossicodipendenza (leggasi utilizzo anche occasionale di sostanze psicotrope o stupefacenti).
Ne consegue che con un giudizio di inidoneità si venga a comunicare al datore di lavoro e di riflesso a tutta l'azienda (sospensione dalla mansione) che quel lavoratore ha utilizzato sostanze stupefacenti.
Il segreto professionale verrebbe meno in forza della norma e così il diritto alla privacy ed alla tutela nel trattamento di dati che sono sicuramente personali in quanto indagano nella vita e nelle abitudini private ed extraprofessionali del lavoratore. Infatti gli accertamenti svolti non si riferiscono al periodo lavorativo ma possono giungere a rilevare un uso anche occasionale fino ai due mesi antecedenti il campionamento.
Poichè la norma coinvolge un numero di categorie significativo di lavoratori (trasporto pubblico, edilizia, settore metalmeccanico etc) e risulta disomogenea nella sua applicazione coinvolgendo, negli stessi settori di rischio, solo i lavoratori dipendenti e non gli autonomi, sarebbe auspicabile un chiarimento nel merito anche perchè il quesito posto nelle sedi di pertinenza ad oggi non ha ottenuto risposte convincenti (l'obbligo di tutela del lavoratore dall'utilizzo di dette sostanze e di terzi deve prevalere rispetto alla tutela del segreto e della privacy).
Chiedo chiarimenti per quanto possibile e per quanto di competenza di Codesto Spettebile Ufficio.

RISPOSTA
Gentile Utente,
Con riferimento alla Sua e-mail del 16 novembre 2008, La informiamo che
questa Autorità cura la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità attraverso atti e provvedimenti di carattere generale,
consultabili sul sito https://www.garanteprivacy.it, da cui è possibile trarre
valide indicazioni anche per la soluzione di singoli quesiti.
Relativamente all'argomento di Suo interesse si rinvia al parere del 15
dicembre 2005 in materia di "Luoghi di lavoro: accertamenti della
tossicodipendenza per particolari addetti" (consultabile sul sito, doc.
web n. 1209068)
Cordiali saluti

Ma avrà davvero capito?
Ecco il parere cui si riferisce, ma prima che lo leggiate che ne dite se lo tempestiamo tutti di quesiti finchè si decide a dare una risposta coerente alla domanda posta?
Questo è l'indirizzo: garante@garanteprivacy.it

Questo è invece il "testo risolutore" (Tcam)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO:


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento dell'assenza di tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.

OSSERVA:


1. Considerazioni generali
La disposizione del decreto del 1990 (art. 125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che trova ora attuazione riguarda una tematica di particolare delicatezza che ha implicazioni rilevanti sia per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi e della collettività, sia per i diritti fondamentali dei lavoratori interessati.

Gli accertamenti in esame, comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un "trattamento sanitario" alla luce anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (art. 32 Cost.; cfr. sentenza Corte cost. n. 218 del 1994). La legge può imporli in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e, pertanto, di un'efficace protezione, in particolare, della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione. Assume, quindi, particolare rilievo la circostanza che gli accertamenti sull'assenza di tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento di dati personali relativo agli accertamenti in esame deve essere effettuato da datori di lavoro e strutture sanitarie per tutelare la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi e della collettività, ed è previsto da una disposizione di legge (art. 125 d.P.R. n. 309/1990; artt. 11, comma 1, lett. a), 18, 19 e 20 del Codice).

Secondo i ministeri interessati, le attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi sono individuate in quelle elencate nell'allegato I allo schema di decreto.

Gli accertamenti sanitari verrebbero disposti, stante la formulazione della disposizione di legge che si intende attuare, solo nei confronti di "lavoratori" destinati alle predette attività; non sarebbero interessati, invece, né coloro che svolgono le medesime attività in proprio, né il datore di lavoro che le esegua personalmente.


2. Ambito e modalità degli accertamenti
Il presente parere è reso solo per i profili di competenza del Garante.

Va a tal fine rilevato che alcune disposizioni dello schema riguardanti l'individuazione dei lavoratori interessati o i casi in cui gli accertamenti sanitari dovrebbero essere effettuati, devono essere riformulate in ossequio al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice, in riferimento agli artt. 3 e 5, comma 3 dello schema).

Le specificazioni di seguito indicate sono necessarie anche nella prospettiva dell'impostazione armonica di altri tipi di accertamenti sanitari obbligatori di cui dovrebbero essere disciplinati analogamente alcuni profili (in particolare, in materia di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro -art. 15 l. 30 marzo 2001, n. 125- e di trasmissione dell'infezione da Hiv –cfr. art. 5 l. 5 giugno 1990, n. 135-).

In questa prospettiva, deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5, comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza", previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l'applicazione dell'altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (v. art. 12, comma 2).

Va altresì individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. b), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L'obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionatamente solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.



3. Trattamento dei dati personali

3.1 Applicabilità del Codice
Il trattamento dei dati personali cui si procederà in applicazione del decreto è già disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale individua specifiche regole per i datori di lavoro pubblici e privati e per le strutture sanitarie riguardo, in particolare, all'adeguata informativa da fornire ai lavoratori interessati, alle specifiche modalità di trattamento, alla conservazione dei dati nel tempo, alla necessaria designazione degli incaricati del trattamento e alle misure di sicurezza (v. anche artt. 20 e 112, comma 2, lett. c), e) ed i), del Codice, in relazione all'individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni di trattamento in ambito pubblico).

Si richiama altresì l'attenzione sul requisito della qualità dei dati personali (art. 11 del Codice) che va rispettato con particolare cura nel trattamento di quelli in esame, specie per quanto riguarda l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati. Ciò, anche alla luce delle conseguenze che si possono trarre dagli accertamenti e dalla circostanza che il decreto prevede anche che si prendano in considerazione dati relativi a fenomeni meramente sintomatici (art. 5, comma 3, lett. a), dello schema).

3.2 Finalità del trattamento dei dati
Appare necessario inserire nel testo una precisa, ed importante, "clausola di finalità" per affermare che nelle procedure di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza possono essere trattati solo dati personali indispensabili per perseguire le finalità di cui al decreto e che i medesimi dati possono essere utilizzati esclusivamente per le medesime finalità di tutela della sicurezza, incolumità e salute di terzi.

Risulta, altresì, necessario specificare la finalità per la quale i dati del personale marittimo devono essere comunicati anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da questo ulteriormente utilizzati (art. 8, comma 9, dello schema).

3.3. Riservatezza del flusso di dati personali
La specifica previsione di riservatezza sull'esito degli accertamenti (art. 8, comma 9, dello schema) deve essere formulata anche in riferimento all'attività della struttura sanitaria e alle comunicazioni al datore di lavoro da essa effettuate, oltre che al successivo trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (si veda la simmetrica previsione di riservatezza relativa alla richiesta di accertamenti: art. 5, comma 4, dello schema). Tale riformulazione va apportata con specifica attenzione anche ai casi in cui la struttura sanitaria si avvalga a sua volta di altre strutture convenzionate (art. 8, comma 2).

3.4 Accertamenti presso forze armate e di polizia
Occorre prevedere nell'art. 6, comma 1, secondo periodo, dello schema (tenuto conto dell'art. 1, comma 2), che gli ulteriori accertamenti specifici presso forze di polizia, forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono effettuabili solo nei casi previsti dalla normativa di settore.

In conclusione, nel ricordare che l'ulteriore decreto previsto per disciplinare le "procedure analitiche" degli accertamenti dovrà essere sottoposto al preventivo parere di questa Autorità, stanti i profili di interesse per il trattamento dei dati personali (art. 8, comma 4, dello schema), si formula il parere richiesto con le osservazioni che precedono.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere sullo schema di decreto con le osservazioni di cui ai punti 2 e 3 relative all'individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esami complementari tossicologici, alle finalità del trattamento dei dati, alla qualità dei medesimi dati, alla riservatezza del loro flusso e ad accertamenti specifici presso forze armate e di polizia.

Roma, 15 dicembre 2005

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tcam

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (19/11/2008 00:11)

Ho scritto nuovamente perchè non sono assolutamente soddisfatto della risposta ottenuta. Stiamo a vedere.
Tcam
Ringrazio per la sollecita risposta ma segnalo che il parere del cui
Codesto Spettabile Ufficio fa riferimento (parere del 15-12-05 in materia..)
non offre risposta al quesito da me posto se non per quanto già deliberato
in sede di CSR il 30-10-07 e succssiva del 18-09-08 e dalle linee guida
regionali (nel caso Regione Toscana delibera del 27- 10- 08 n°868).
Preciso e ribadisco nel merito: una legge dello Stato, tramite un
accertamento di natura sanitaria in regime di obbligatorietà, mi impone di
comunicare con atto scritto (giudizio di idoneità) a un soggetto pubblico o
privato (datore di lavoro) se un suo dipendente utilizza, anche se solo in
modo sporadico e dunque anche a casa propria e al di fuori dell'orario di
lavoro, sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. Tale
condizione mi obbliga a comunicare al datore di lavoro abitudini personali e
private del lavoratore che nulla hanno a che fare con la tutela nè del
lavoratore (mio compito istituzionale affidatomi da ogni normativa vigente
in merito a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) nè
di soggetti terzi (che non dovrebbero riguardare la mia attività ma semmai
quella di Pubblici Uffici)). Tale richiesta confligge con il mandato
affidato al sottoscritto imponendogli di indagare impropriamente e con atto
sanitario sulla vita privata del lavoratore che niente ha a che vedere con
quella lavorativa. L'esito della mia valutazione, se positivo determina
l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro ed essendo unico motivo
di tale atto la positività di un test per la tossicodipendenza, si comunica
di fatto all'intera coorte dei lavoratori e indirettamente alla colletività,
che quel soggetto ha fatto uso di sostanze stupefacenti.
Quesito: è ciò lecito solo in forza di una legge dello stato? Non esiste
alcun organo che tuteli il diritto del cittadino a non essere soggetto
pubblico con riferimento alle proprie abitudini private? Non ha nulla a che
vedere coon la tutela della privacy?
Le risposte possibili sono le seguenti:
a) è lecito perchè è previsto da una norma dello stato e il diritto alla
privacy non esiste più in tal caso.
b) non è lecito e il quesito dovrà essere dunque riproposto in sede
Istituzionale da soggetti che ne abbiano la competenza.
c) non è affare di pertinenza del Garante

Grazie per la chiarezza della eventuale ulteriore risposta, ma grazie
comunque anche in caso di non risposta.

Dott. Tiziano Camerotto
Medico competente
Firenze


----- Original Message -----
From: "Ufficio Relazioni con il Pubblico"
To:
Sent: Tuesday, November 18, 2008 4:52 PM
Subject: accertamento tossicodipendenza per particolari addetti

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (19/11/2008 00:20)

Si è autoinserito il testo e non sono riuscito a comporlo.
Tcam
Ringrazio per la sollecita risposta ma segnalo che il parere cui Codesto Spettabile Ufficio fa riferimento (parere del 15-12-05 in materia..)non offre risposta al quesito da me posto se non per quanto già deliberato in sede di CSR il 30-10-07 e succssiva del 18-09-08 e dalle linee guida regionali (nel caso Regione Toscana delibera del 27- 10- 08 n°868).
Preciso e ribadisco nel merito: una legge dello Stato, tramite un
accertamento di natura sanitaria in regime di obbligatorietà, mi impone di comunicare con atto scritto (giudizio di idoneità) a un soggetto pubblico o privato (datore di lavoro) se un suo dipendente utilizza, anche se solo in modo sporadico e dunque anche a casa propria e al di fuori dell'orario di lavoro, sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. Tale condizione mi obbliga a comunicare al datore di lavoro abitudini personali e private del lavoratore che nulla hanno a che fare con la tutela nè del lavoratore (mio compito istituzionale affidatomi da ogni normativa vigente in merito a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) nè di soggetti terzi (che non dovrebbero riguardare la mia attività ma semmai quella di Pubblici Uffici)). Tale richiesta confligge con il mandato affidato al sottoscritto imponendogli di indagare impropriamente e con atto
sanitario sulla vita privata del lavoratore che niente ha a che vedere con quella lavorativa. L'esito della mia valutazione, se positivo determina l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro ed essendo unico motivo di tale atto la positività di un test per la tossicodipendenza, si comunica di fatto all'intera coorte dei lavoratori e indirettamente alla collettività,che quel soggetto ha fatto uso di sostanze stupefacenti.
Quesito: è ciò lecito solo in forza di una legge dello stato? Non esiste alcun organo che tuteli il diritto del cittadino a non essere soggetto pubblico con riferimento alle proprie abitudini private? Non ha nulla a che vedere coon la tutela della privacy?
Le risposte possibili sono le seguenti:
a) è lecito perchè è previsto da una norma dello stato e il diritto alla privacy non esiste più in tal caso.
b) non è lecito e il quesito dovrà essere dunque riproposto in sede
Istituzionale da soggetti che ne abbiano la competenza.
c) non è affare di pertinenza del Garante

Grazie per la chiarezza della eventuale ulteriore risposta, ma grazie
comunque anche in caso di non risposta.

Dott. Tiziano Camerotto
Medico competente
Firenze


----- Original Message -----
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To:
Sent: Tuesday, November 18, 2008 4:52 PM
Subject: accertamento tossicodipendenza per particolari addetti

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Dr.ssa Katia Kupertino

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (19/11/2008 13:51)

cara TCAm, è meritoria la tua iniziativa di scrivere al garante della privacy sul tema delle tossicodipendenze e concordo sulle questioni giustamente da te sollevate. Ma sappiamo anche che per gli accertamenti sulle tossicodipendenze noi medici competenti siamo investiti da altri gravosi e, oserei dire, indecorosi oneri. Dunque ben venga la tua iniziativa, ma ritengo che si potrebbe ottenere maggiori risultati se concordassimo delle azioni unitarie a tutela della nostra professione.
Penso che per queso motivo sia sorta l'esigenza di dar vita ad un sindacato di medici competenti, di tutti i medici competenti con scopi che non confliggono con quelli di tutti gli altri organismi scientifici, associativi, ecc. che pur già ci rappresentano. Credo che è questa la chiave di lettura della nascita del CONAMECO , del sito dello stesso e dell'apertura del forum sul https://www.conameco.it . Possiamo discutere di un tema da varie angolazioni: accademico-scientifica, o pratico-sindacale , l'una non esclude l'altra. L'importante è farlo con serenità e se ci sono dei problemi, come quello da te evidenziato, lo si può affrontare insieme cercando di ottenere risposte certe e valide da un punto di vista applicativo.

giudiceandrea

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (20/11/2008 12:21)

caro collega la tua stessa domanda l'ho posta al procuratore Guariniello durante un corso tenutosi a roma, lui miha risposto glissando e dicendo, in parole povere, che avrebbe voluto sapere se il suo autista era o meno in condizioni di guidare e alla mia successiva obiezione che non eravamo vigili urbani o agenti di pubblica sicurezza non ha risposto: questo è il clima sta a noi capire cosa fare, aspettiamo anche la pubblicazione degli esiti dell'assemblea dei soci simlii tenutasi ieri a palermo dove,pare, vi fosse l'intenzione di proporre delle azioni concrete di pressione per la revisione degli errori(oserei dire orrori) contenuti nel dl 81

La Redazione

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (21/11/2008 00:34)

giudiceandrea il 20/11/2008 12:21 ha scritto:
.. aspettiamo anche la pubblicazione degli esiti dell'assemblea dei soci simlii tenutasi ieri a palermo dove,pare, vi fosse l'intenzione di proporre delle azioni concrete di pressione per la revisione degli errori(oserei dire orrori) contenuti nel dl 81

Oltre alle iniziative per la modifica del D.Lgs 81, a Palermo, l'assemblea dei soci SIMLII (affollatissima) ha approvato una dura mozione contro l'Intesa sulle Tossicodipendenze preannunciando ulteriori estese iniziative per la sua modifica.
A latere molti auspicavano l'importanza di non dividere il mondo dei medici competenti (la SIMLII ha più di 3000 soci, 95% mc) con iniziative ultraminoritarie e velleitarie (come la creazione di sindacatini ecc.) data la debolezza intrinseca dei mdl nei vari rapporti di forza.
A breve dovrebbero uscire notizie sul sito https://www.SIMLII.org

La redazione di MedicoCompetente.it

ZISKA

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (23/11/2008 00:03)

La Redazione il 21/11/2008 12:34 ha scritto:


Oltre alle iniziative per la modifica del D.Lgs 81, a Palermo, l'assemblea dei soci SIMLII (affollatissima) ha approvato una dura mozione contro l'Intesa sulle Tossicodipendenze preannunciando ulteriori estese iniziative per la sua modifica.
A latere molti auspicavano l'importanza di non dividere il mondo dei medici competenti (la SIMLII ha più di 3000 soci, 95% mc) con iniziative ultraminoritarie e velleitarie (come la creazione di sindacatini ecc.) data la debolezza intrinseca dei mdl nei vari rapporti di forza.
A breve dovrebbero uscire notizie sul sito https://www.SIMLII.org

Qualcuno ha parlato di congresso con novità tra cui la mozione dell'assemblea SIMLI per modificare l'accordo SR e spero come suggerito da una collega durante l'assemblea anche di richiederne la sospensione in attesa di eventuali evoluzioni e modifiche. Ritengo che questo sia stato forse uno dei momenti migliori del congresso.
Da partecipante attento ai lavori, seduta dal lato dei "molti" assolutamente libera da incombenze di P.R. ho potuto cogliere quanto sia forte tra i colleghi l'esigenza di sentirsi rappresentati.
Molti anni fa fui bacchettata in questo sito per aver lamentato la scarsa rappresentatività e forza contrattuale nei rapporti della SIMLI con chi di turno siede a legiferare, erano i tempi della svendita della mdl ed oggi siamo ancora al palo con un coso81 e l'intesa...
Se la SIMLI come è giusto che sia, in quanto società scientifica, non promuove iniziative più concrete ma può limitarsi ad emettere pareri (per lo più ignorati) non vedo perchè criticare la nascita di associazioni o sindacati che lavorino dove SIMLI non può o non vuole, non vedo contrasti e nessuna aria di separatismo.. Gli iscritti SIMLI possono voler essere rappresentati da un sindacato o una associazione senza per questo lapidare la SIMLI.
Non vorrei che l’aria politica attuale che passa sopra i sindacati (che pure hanno grandi scheletri nell’armadio) e contratta direttamente con il singolo lavoratore abbia preso piede anche qui. E' possibile che qualche volta si possa lavorare per il bene comune dei mdl e dei lavoratori senza sgomitare come si fa nei corridoi dei policlinici?
Ringrazio comunque il forum per avermi messo a conoscenza dell'esistenza del gruppo di coordinamento per i medici del lavoro, è importante che questo sito mantenga sempre attiva la circolazione dell'informazione
Grazie

Susanna

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  • Re: ho scritto al garante per la privacy sul tema delle tossicodipendenze..........mi ha risposto.
  • (23/11/2008 11:59)

ZISKA il 23/11/2008 12:03 ha scritto:


Se la SIMLI come è giusto che sia, in quanto società scientifica, non promuove iniziative più concrete ma può limitarsi ad emettere pareri (per lo più ignorati) non vedo perchè criticare la nascita di associazioni o sindacati che lavorino dove SIMLI non può o non vuole, non vedo contrasti e nessuna aria di separatismo..
Grazie

Secondo lo Statuto la SIMLII, oltre agli aspetti scientifici della disciplina, deve promuovere inizitive in favore della dignità del mdl e sugli aspetti normativi.
Per quanto riguarda le iniziative ti possiamo assicurare che sono molte e concretissime. Bisogna capire come sia possibile pensare che dove non riesce ad ottenere completi risultati un'associazione di 3000 mdl con, ripetiamo, numerose iniziative a tutti i livelli possa riuscire un'altra piccolissima associazione con obiettivi e contenuti (e tipo di iniziative) del tutto simili. Forse dividendo le forze (che di fronte al governo sono già pochissime) ci si indebolisce e basta. Comunque abbiamo deciso di non fare più polemiche. E' legittimo che ognuno faccia le scelte che vuole e il sito, se non si pretende di gestirlo e cavalcarlo, è aperto a tutti.

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