Scusatemi se riapro un vecchio argomento, ma ho un atroce dubbio!,.....
Il comma 2 dell'art. 4 del provvedimento 30 Ottobre 2007 stabilisce:
il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, CON PERIODICITA' DA RAPPORTARE alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening in grado di evidenziare l'assunzione, secondo le modalità definite nell'art. 8.........
Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce: che il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente. QUALORA IL MEDICO COMEPTENTE ravvisi la necessità che un lavoratore sia ottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un 'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze!
....Quindi evinco che il medico competente non E' OBBLIGATO ANNUALMENTE ad eseguire i test di screening annualmente, nonostante più avanti lo stesso provvedimento lascia intendere diversamente da quanto ho evinto.
Cosa mi sfugge?
Gentilmente se mi rispondete, evitate aspre critiche o parole dure rivolte ad altri..
Grazie e Buona sera
Gennaro Bilancio
Secondo me la periodicità è di norma annuale, poi se si ravvisa la necessità può essere anche più ravvicinata. Almeno così mi sembra di interpretare.
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
Ciao Gennaro,
le procedure del Min . lav. parlano di accertamento con frequenza di norma annuale
Gennaro, la mia interpretazione personale sull'annualità dell'accertamento di ass. toss. è che l'annualità stessa non è espressa in maniera forte, netta; Però, riflettendo, deve essere così, perchè, se fosse netta, all'incirca lo stesso giorno del mese, l'anno successivo, il lav. "saprebbe" che sarà sottoposto ad accertamento, quindi predirrebbe la data, cosa assolutamente da evitare in quanto vanificherebbe l'essenza stessa dell'esame. Per le visite periodiche sappiamo che non è così, l'annualità è netta e si discute se abbiano 7 o 15 gg di margine in più o in meno per dire che comunque abbiamo rispettato la data. la mia conclusione è quindi che l'annualità per la tossicod. è solo un riferimento di massima, quindi il tuo dubbio è legittimo in quanto non c'è un vero range da rispettare. Ad esempio, in mancanza di specificazioni, io mi stò orientanto da farle annuali con un range in più/meno di due mesi, così il lavoratore saprà che nell'ambito dei 4 mesi sarà sottoposto ad accertamento, quindi la non predittività è assicurata senz'altro.
spero che la mia riflessione sia di aiuto
ciao
rocco
Ringrazio per le vostre risposte e mi sono d'aiuto, mi resta solo il dubbio del seguente perchè:
QUALORA IL MEDICO COMEPTENTE ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un 'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze!
Cosa significa qualora ravvisi la necessità? già ci sono le procedure delll'intesa che ci sytabiliscono cosa fare!
....Forse quando i risultati dei test sono dubbi, ma il medico competente ha altre motivazioni?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Gennaro il 28/11/2008 12:35 ha scritto:
Ringrazio per le vostre risposte e mi sono d'aiuto, mi resta solo il dubbio del seguente perchè:
QUALORA IL MEDICO COMEPTENTE ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un 'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze!
Cosa significa qualora ravvisi la necessità? già ci sono le procedure delll'intesa che ci sytabiliscono cosa fare!
....Forse quando i risultati dei test sono dubbi, ma il medico competente ha altre motivazioni?
Saluti Gennaro:)
Gennaro, provo a rispondere io (stò in pausa fra una visita e l'altra e l'argomento è caldo).
Per me và interpratto così:
1) l'invio al SERT è ben specificato e normato, quindi si applica l'invio obbligato se l'accertamento è positivo, come da linee guida.
2) la frase che citi è di ampio respiro, nel senso che si può comunque inviare al SERT in caso di dubbio (es. comportamentale) che comunque può ingenerasi al di là della positività del test. Se il m.c. ha dubbi può, se crede, inviare al SERT. Se non ha dubbi non lo invi; quindi è un'opzione in più, rispetto al primo obbligo (obbligo imprescindibile e non sottoposto a "parere" del m.c.).
ciao
rocco
GRAZIE ROCCO
Gennaro Bilancio
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