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Una sentenza da divulgare, massime ai DDL

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 2620 volte.

tcam

tcam
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  • Una sentenza da divulgare, massime ai DDL
  • (30/11/2008 14:10)

La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimita'


La sentenza della Cassazione che equipara una valutazione dei rischi non adeguata ad una mancata valutazione dei rischi ha segnato un punto di riferimento nella giurisprudenza di legittimità.
Una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ad una mancata valutazione dei rischi e formazione. Questo il punto fermo che la Corte di cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008.

Una sentenza importante sulla quale riflettere
Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono, penalmente, ad una mancata valutazione e formazione dei lavoratori.

Una sentenza esemplare della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile la portata dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare una idonea (completa) valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e dell'obbligo al precedente strettamente connesso e conseguente di fornire una sufficiente e adeguata formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.

La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui

- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed

- all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.

L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo il mancato aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata ma ritenuta “insufficiente”.

La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”.

Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.

Tcam

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diotallevi

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  • Re: Una sentenza da divulgare, massime ai DDL
  • (30/11/2008 18:29)

Alla luce di una sentenza simile che valore può avere la cosiddetta autocertificazione che di norma equivale al nulla più assoluto?
Il coma 5 art. 29 dlg 81/08 è una vera stupidagine; nella mia attività professionale visito aziende con meno di 10 dipendenti che sono mille volte più insalubri di aziende industriali con centinaia di dipendenti; immaginate una piccola verniciatura legno (aspiratori inesistenti, ambienti angusti, DPI inadeguati per l'usura e la scarsa manutenzione) e per contro una grossa azienda di assemblaggio elettronico (ambiente modernissimo, ampio, climatizzato, ciclo produttivo completamente automatizzato; nessun rischio al di fuori della noia)e adesso rispondetemi qual'è più rischiosa?
E qual'è che bisognerebbe obbligare a fare una valutazione dei rischi seria?

sermed

sermed
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  • Re: Una sentenza da divulgare, massime ai DDL
  • (01/12/2008 02:48)

diotallevi il 30/11/2008 06:29 ha scritto:
Alla luce di una sentenza simile che valore può avere la cosiddetta autocertificazione che di norma equivale al nulla più assoluto?
Il coma 5 art. 29 dlg 81/08 è una vera stupidagine; nella mia attività professionale visito aziende con meno di 10 dipendenti che sono mille volte più insalubri di aziende industriali con centinaia di dipendenti; immaginate una piccola verniciatura legno (aspiratori inesistenti, ambienti angusti, DPI inadeguati per l'usura e la scarsa manutenzione) e per contro una grossa azienda di assemblaggio elettronico (ambiente modernissimo, ampio, climatizzato, ciclo produttivo completamente automatizzato; nessun rischio al di fuori della noia)e adesso rispondetemi qual'è più rischiosa?
E qual'è che bisognerebbe obbligare a fare una valutazione dei rischi seria?

Il difetto di base, a mio parere, è che gran parte di queste norme, dal significato elettivamente preventivo, avrebbero già dovuto essere contenute nella 833\78, Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto proiettata verso una Medicina preventiva (o almeno seguirla come logica conseguenza). In questo modo anche la sicurezza sul lavoro sarebbe diventato un costo sociale, suddiviso tra tutti i componenti della società, togliendo l'alibi (giustificato) dei costi alle piccole imprese. In effetti, come osserva Diotallevi, il rischio non è proporzionato alla dimensione delle imprese, mentre il costo lo è. Qualsiasi ex muratore, indotto ad aprire un'impresa artigiana dalla difficoltà a trovare lavoro (e spesso su "suggerimento" interessato), può diventare imprenditore a sua volta, portandosi appresso una problematica economica e culturale gigantesca. Soprattutto per la sua diffusione e capillarità. Andate a spiegare loro che lo stress lavoro-collegato fa aumentare infortuni e malattie, e comunque che devono fare un documento di valutazione dei rischi, e farlo bene! Ciò non vuol dire arrendersi, ma prendere coscienza che il cammino che si deve fare è ancora molto lungo e difficile, tanto più difficile quanto più sono piccole le aziende con cui si ha a che fare

Picpus

Picpus
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  • Re: Una sentenza da divulgare, massime ai DDL
  • (02/12/2008 12:26)

Sermed rispolvera la 833/78. A mio modesto parere era più che sufficiente aggiornare le tabelle della 303/56: non ci sarebbero state soverchie necessità di valutazione dei rischi per nessuno, tranne per chi, convinto di avere una situazione ambientale migliore chiedeva un dilazionamento degli obblighi derivanti. Ma esiste veramente qualcuno (tra quelli che contano, o che almeno indirizzano l'operare di molti altri), che tiene alla salute e sicurezza dei lavoratori?

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Rcorda

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  • Re: Una sentenza da divulgare, massime ai DDL
  • (02/12/2008 17:06)

Picpus il 02/12/2008 12:26 ha scritto:
Sermed rispolvera la 833/78. A mio modesto parere era più che sufficiente aggiornare le tabelle della 303/56: non ci sarebbero state soverchie necessità di valutazione dei rischi per nessuno, tranne per chi, convinto di avere una situazione ambientale migliore chiedeva un dilazionamento degli obblighi derivanti. Ma esiste veramente qualcuno (tra quelli che contano, o che almeno indirizzano l'operare di molti altri), che tiene alla salute e sicurezza dei lavoratori?

Concordo con Picpus, a me sembra che l'anello più debole nella catena della prevenzione sul lavoro sia proprio l'adeguatezza della valutazione dei rischi (se c'è) e la identificazione delle misure di contenimento. Perciò i concetti della 303 forse erano più veritieri.
Ho un moto d'orgoglio: credo che nonostante tutto e tutti (i centri di servizi) la qualità del lavoro del MC sia superiore alla qualità media dei DVR. A noi importa della salute dei lavoratori.

Cordialità, RCorda.

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