Forse per molti apparirà banale, ma visto che si parla spesso anche su questo forum riguardo il ruolo del MC, vi riporto quanto ho letto riguardo una sentenza della Corte di Cassazione del Luglio u.s.:
"Con questa sentenza la CC ha condannato un DdL per non aver tenuto conto, in rispetto delle indicazioni fornite con l’art 4 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 626/1994, oggi sostituito con l’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, delle condizioni di salute di un lavoratore prima di affidargli i compiti in azienda ed in particolare per non aver avviato il lavoratore stesso al MC per il controllo previsto dalla legge.
In quella circostanza il DdL si è difeso sostenendo che il legislatore non impone esplicitamente al DdL di avviare comunque il lavoratore, prima di assegnargli i compiti in azienda, al MC sostenendo che tale verifica doveva essere fatta a monte dallo stesso lavoratore ed a sua cura.
La CC, rigettando il ricorso, non si è detta d’accordo con le considerazioni formulate dall’imputato sostenendo che il legislatore, richiedendo che la figura del MC deve essere individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del DdL.
Alla luce di queste conclusioni si può fondatamente affermare che il DdL per la verifica dello stato di salute generale del lavoratore, prima di affidargli qualsiasi compito in azienda dovrà ricorrere, anche nei casi fuori della sorveglianza sanitaria, ad un MC che rilascerà un certificato di buone condizioni generali e di idoneità e compatibilità allo svolgimento dei compiti da assegnargli. Se poi il MC individuerà nella mansione anche l'esposizione ad un rischio professionale per cui la legge prevede una specifica sorveglianza sanitaria avvierà la sorveglianza stessa mettendo in atto le procedure previste dalle disposizioni di legge citate.
A proposito dell’attività di collaborazione del MC con il DdL anche al di fuori dell’obbligo della sorveglianza sanitaria si rammenta che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al MC è duplice, una quella appunto di collaborare con il DdL e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla VdR finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
Mi riservo di leggere al più presto il testo integrale della sentenza citata da Lombait: in prima battuta, infatti, potrebbe sembrare che essa risolva in un sol colpo (magari fosse o potesse essere vero!) l'annoso e cruciale dilemma dei limiti posti dall'art. 5 Statuto Lavoratori, il cui testo riporto di seguito:
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
remix il 03/12/2008 12:07 ha scritto:
Mi riservo di leggere al più presto il testo integrale della sentenza citata da Lombait: in prima battuta, infatti, potrebbe sembrare che essa risolva in un sol colpo (magari fosse o potesse essere vero!) l'annoso e cruciale dilemma dei limiti posti dall'art. 5 Statuto Lavoratori, il cui testo riporto di seguito:
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Domenico Longo
L'art. 18 comma 1 lettera c dlgs 81/08 recita che il datore di lavoro ed i dirigenti devono:
nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Ma queste non sono le vecchie visite di assunzione?
Grazie.
Domenico Longo
Conosco datori di lavoro che sono stati sanzionati per l'articolo in oggetto, il problema prima della sentenza della Corte di Cassazione era il seguente : quando nell'azienda non era previsto la nomina del medico competente chi doveva effettuare la visita medica? La Struttura Pubblica attraverso l'articolo 5 della legge 300 dello statuto dei lavoratori?...ma qui si può aprire un'ampia discussione......
Con il decreto 81 non è detto che per nominare il medico competente deve esservi per forza un obbligo di sorveglianza sanitaria, infatti tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello della nomina del medico competente nei casi previsti dal presente decreto, allora se il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve per forza di cose nonimarlo anche in fase valutativa, così come ha già scritto Lombait ed ottemperare all'articolo in oggetto.
Gennaro Bilancio
Gennaro il 03/12/2008 12:46 ha scritto:
Conosco datori di lavoro che sono stati sanzionati per l'articolo in oggetto, il problema prima della sentenza della Corte di Cassazione era il seguente : quando nell'azienda non era previsto la nomina del medico competente chi doveva effettuare la visita medica? La Struttura Pubblica attraverso l'articolo 5 della legge 300 dello statuto dei lavoratori?...ma qui si può aprire un'ampia discussione......
Con il decreto 81 non è detto che per nominare il medico competente deve esservi per forza un obbligo di sorveglianza sanitaria, infatti tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello della nomina del medico competente nei casi previsti dal presente decreto, allora se il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve per forza di cose nonimarlo anche in fase valutativa, così come ha già scritto Lombait ed ottemperare all'articolo in oggetto.
Una cosa è la collaborazione alla valutazione dei rischi e la nomina del Medico Competente eventualmente a ciò finalizzata, altra sono le visite mediche ed in generale gli accertamenti sanitari aventi come obiettivo la valutazione dell'idoneità del lavoratore.
Ed a tale ultimo proposito, purtroppo, all'art. 41, comma 1, il D.Lgs. 81/2008 così recita:
"La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi".
L'emanazione del D.Lgs. 81/2008 è stata, a mio parere, un'occasione persa per sgombrare il campo da dubbi interpretativi e limiti posti all'operato del Medico Competente che invece, con formule quali quelle poco sopra citate, vengono confermati ed anzi, per certi versi, rafforzati, soprattutto quando ad essi si debba ritenere sottendere il dettato dell'art. 5 Statuto Lavoratori.
Risulta chiaro che il medico competente per effettuare la visita ai sensi dell'articolo 4 deve comunque avere un documento di valutazione dei rischi in cui è stato individuato un rischio per la salute dei lavoratori !
Saluti
Gennaro Bilancio
SECONDO ME SONO 2 INTERPRETAZIONI DIVERSE: ART 18 COMMA 1 LETTERA C RIGUARDA GLI OBBLIGHI GENERALI DI TUTELA ED è A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI FINALIZZATO A VERIFICARE CHE LO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE SIA COMPATIBILE COLLA MANSIONE GENERICA.
L'ART. 41 E' UN OBBLIGO SPECIFICO ED E' LEGATO AD UN TIPO DI ATTIVITA' PER LA QUALE IL LAVORATORE E' ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI PER I QUALI IL LEGISLATORE HA INTESO INPORRE LA SORVEGLIANZA SANITARIA (MMC,VDT,RUMORE,VIBRAZIONI,CAMPI ELETTROMAGNETICI,RISCHIO CHIMICO,CANCEROGENI,AMIANTO, AG BIOLOGICI,RADIAZIONI OTTICHE)INFATTI LA SORVEGLIANZA COMPRENDE V.PREVENTIVE,PERIODICHE,SU RICHIESTA DEL LAVORATORE,CAMBIO MANSIONE,CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO.
MIMMO LONGO
Domenico Longo
dmlongo il 03/12/2008 05:28 ha scritto:
SECONDO ME SONO 2 INTERPRETAZIONI DIVERSE: ART 18 COMMA 1 LETTERA C RIGUARDA GLI OBBLIGHI GENERALI DI TUTELA ED è A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI FINALIZZATO A VERIFICARE CHE LO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE SIA COMPATIBILE COLLA MANSIONE GENERICA.
L'ART. 41 E' UN OBBLIGO SPECIFICO ED E' LEGATO AD UN TIPO DI ATTIVITA' PER LA QUALE IL LAVORATORE E' ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI PER I QUALI IL LEGISLATORE HA INTESO INPORRE LA SORVEGLIANZA SANITARIA (MMC,VDT,RUMORE,VIBRAZIONI,CAMPI ELETTROMAGNETICI,RISCHIO CHIMICO,CANCEROGENI,AMIANTO, AG BIOLOGICI,RADIAZIONI OTTICHE)INFATTI LA SORVEGLIANZA COMPRENDE V.PREVENTIVE,PERIODICHE,SU RICHIESTA DEL LAVORATORE,CAMBIO MANSIONE,CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO.
MIMMO LONGO
Caro Longo, grazie per il tuo contributo ma evita di scrivere maiuscolo (che su Internet significa "sto urlando!)
La redazione di MedicoCompetente.it
Grazie ma non lo sapevo
Domenico Longo
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