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Sorveglianza sanitaria per gli autonomi

Questo argomento ha avuto 14 risposte ed è stato letto 12543 volte.

La Redazione

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  • Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (07/12/2008 18:02)

Su puntosicuro ( http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=8330) Gerardo Porreca afferma che la sorveglianza sanitaria e la formazione sono obbligatori per i lavoratori autonomi, al di là di una lettura superficiale della norma che sembrerebbe invece prevederle come "optional". Che ne pensate?

La redazione di MedicoCompetente.it

dmlongo

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (07/12/2008 18:25)

L'art.21 mi fa intendere che i lavoratori autonomi possono beneficiare della sorveglianza sanitaria,l'allegato XVII fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneita' sanitaria quali requisiti QUALIFICANTI le imprese in caso di appalto (ma non obbligatori)
Mimmo Longo

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (07/12/2008 19:12)

dmlongo il 07/12/2008 06:25 ha scritto:
L'art.21 mi fa intendere che i lavoratori autonomi possono beneficiare della sorveglianza sanitaria,l'allegato XVII fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneita' sanitaria quali requisiti QUALIFICANTI le imprese in caso di appalto (ma non obbligatori)
Mimmo Longo

Quello che dici è quello che abbiamo sempre pensato. L'opinione di Porreca è diversa e lo dice chiaramente:

"La convinzione, a dire il vero abbastanza diffusa, che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della propria attività lavorativa deriva da quella che si ritiene una imprecisione del legislatore che li avrebbe dovuti inserire esplicitamente nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 assieme agli obblighi in esso elencati al comma 1 nonché da una frettolosa lettura del comma 2 dello stesso articolo che indica che i soggetti di cui al comma 1, fra i quali appunto i lavoratori autonomi, hanno facoltà di:
“a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Nel suo articolo, sopra richiamato, articola la sua posizione abbastanza chiaramente.
Si tratta di capire se è un'intrepretazione giusta.

La redazione di MedicoCompetente.it

ettore

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (07/12/2008 22:22)

Salve a tutti!
E' ciò che avevo chiesto nel thread dell'8/11/08, purtroppo senza ricevere risposte convincenti.
Ripropongo alcune riflessioni :
il chirurgo libero professionista che opera in una struttura sanitaria, e con rapporto lavorativo di tipo libero professionale,deve produrre un giudizio d'idoneità sanitaria?
L'infermiere a rapporto libero professionale puro, e non camuffato,deve produrre un giudizio d'idoneità sanitaria?
Nel comparto edile, penso invece che non ci siano dubbi circa l'obbligatorietà del giudizio d'idoneità sanitaria(vedi allegato XVII)
"I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) omissis
b) omissis
c) eomissis
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto
legislativo."
Il giudizio d'idoneità in questo caso dovrebbe essere rilasciato solamente da un medico competente estraneo alla ditta appaltante, um medico competente "personale"?
Oppure, il lavoratore autonomo può "beneficiare" del servizio di sorveglianza sanitaria della ditta appaltante, con oneri a suo carico ?
Il medico competente "personale" dovrebbe, poi,conoscere gli eventuali rischi a cui è esposto il proprio "sorvegliato" (non so trovare altro termine adeguato),per poterli annotare nella cartella sanitaria personale e di rischio, e soprattutto per poter modulare nel modo migliore la sorveglianza sanitaria alla mansione specifica.
Ciò come potrebbe avvenire?
Ciao, a tutti.
Sono in trepida attesa.

Piccolofalco

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (08/12/2008 11:49)

credo valgano le interpretazione ma quello che dice il testo
ognuno puo' interpretare ma quello che conta è lo scritto è sul testo si parla di optional

sermed

sermed
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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (08/12/2008 12:09)

A mio avviso non è possibile un'unca interpretazione della Legge in quanto, tanto per cabiare, è confusionaria. Secondo me il lavoratore autonomo può avvalersi (anzi sarebbe consigliato) dell'opera del Medico competente dell'Azienda appaltatrice, in quanto eviterebbe di nominare un Medico Competente "suo" con tutti gli obblighi che ne conseguono. Anche i vari documenti dovrebbero essere rifatti ad ogni piccolo appalto...

medlavorotar

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (08/12/2008 19:16)

Dal mio punto di vista ,ad una lettura senza tanti lambicchi del Dlgs,ritengo che il lavoratore autonomo,può essere paragonato ad un datore di lavoro quando eserciti pro domo sua. Qualora dovesse essere inserito in un appalto di prestazioni dovrebbe essere ritenuto simile ad un lavoratore dipendente e quindi essere sottoposto ad idoneità e sorveglianza a secondo della professione.
In realtà nessun lavoratore autonomo chiede per sè il medico competente nè si preoccupa della propria salute lavorativa; e sono rari i casi di partecipazione a corsi formativi. Insomma il lavoratore autonono sic et simpliciter non risulta essere un lavoratore!

"vi sono due obiettivi nella vita:
primo- ottenere ciò che vuoi e poi godertelo.
SOLO I PIU' SAGGI RIESCONO A PERSEGUIRE IL SECONDO." ---Logan Smith

Piuiteaczz

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (08/12/2008 20:23)

La Redazione il 07/12/2008 06:02 ha scritto:
Su puntosicuro ( http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=8330) Gerardo Porreca afferma che la sorveglianza sanitaria e la formazione sono obbligatori per i lavoratori autonomi, al di là di una lettura superficiale della norma che sembrerebbe invece prevederle come "optional". Che ne pensate?

Piuiteaczz

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (08/12/2008 20:31)

Porreca è un ingegnere e si vede. Prima di fare certe affermazioni bisognerebbe studiare un pochino il diritto e soprattutto le sentenze della cassazione che da anni spiegano certe cose. Il campo oggettivo di applicazione dell'art.2087 c.c. e di tutte le leggi sulla sicurezza non è il lavoro dipendente bensì il lavoro subordinato. Anche uno studente del primo anno di legge sa che le caratteristiche costitutive del lavoratore subordinato sono la eterorganizzazione e la eterodirezione, caratteristiche che ovviamente mancano nei lavoratori autonomi e nei coordinati. Fatta evezione per i co.co.pro peri quali il legislatore ha scelto un apposito compromesso nel D.Lgs 81.2008, i lavoratori autonomi NON SONO OBBLIGATI A FARE LA VISITA. L'obbligo di visita, è cosa arcinota, scatta solo in presenza "contemporanea" di rischio di malattie professionali e rapporto di subordinazione.
Tra l'altro il D.Lgs 81/2008 (art.21 comma 1) parla di "beneficio" della visita e quindi non vedo che margine di incertezza rimanga.
Curioso rmane invece lo strafalcione del legislatore all'art. 90 comma 9 ...

Rcorda

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per gli autonomi
  • (09/12/2008 15:06)

Pienamente d'accordo con Sermed...la legge dice e non dice (e si contraddice), in pieno stile "un colpo al cerchio ed uno alla botte".

Riallacciandomi ad ettore, già nel thread Sicurezza in guardia medica di qualche tempo fa, avevo ipotizzato che nei casi in cui possa sussitere un "vincolo di subordinazione", in quanto il lavoratore autonomo "svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato" (che sia guardia medica, cooperativa, medico collaboratore in ospedale), possano sussistere elementi sufficienti per giustificare la sorveglianza sanitaria.

Secondo me ciò che va valutato è proprio l'inclusione o meno nella normale organizzazione del DdL (anche da un punto di vista temporale), he può far scattare o meno la sorveglianza da parte del MC dell'appaltatore.
Chiediamo ai colleghi collaboratori in ospedale se la loro attività è scevra da qualunque rapporto di "subordinazione".
In tali termini non vedo differenze giuridiche sostanziali con il socio lavoratore.


Cordialità.

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