Cari collegi, esercito la professione di Medico Competente da 4 anni in Aziende distribuite su tutto il territorio nazionale e fino ad oggi non
ho mai preso una sanzione. Premetto che la mia "Nomina" non ha una scadenza annuale ma è valida fino a revoca da parte dell'Azienda.
Ebbene, qualche giorno fa un ispettore del Lavoro mi ha sanzionato (€1125) perchè un edile stava lavorando con una idoneità scaduta da 30gg
. Secondo l'ispettore spettava a me avvisare l'Impresa Edile della scadenza della visita medica di quel lavoratore. Pertanto mi ha sanzionato facendo riferimento all'art.25 1°comma lett. b del Testo Unico.Ora il sopracitato art.25 non indica in maniera esplicita chi deve
ricordarsi le scadenze delle visite mediche. Fino ad oggi pensavo che questo compito spettasse al R.S.P.P. anche perchè ritengo assurdo inviare un fax all'Azienda ogni volta che scade l'idoneità di un Lavoratore.(Consiglio datomi dall'ispettore!)Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero. Buona domenica sera Pierluigi
La tua nomina nello specifico non è annuale ma la periodicità delle visite credo di si...intendo che nel tuo protocolo di sorveglianza sanitaria avrai inserito la visita medica annuale così che l'idoneità ha quella durata.
meglio se ti fai un file con le scadenze dell'anno e un mesetto prima fai richiesta all'azienda dell'elenco dei dipendemìti in forza e la mansione svolta.
io mi comporto così...se poi le visite slittano anche di 15 gg rispetto all'anno precedenti poco male. basta poter dimostrare, carte alla mano, che avevi fatto di tutto affinchè fosero effettuate alla scadenza.
buona serata...
billi
anubi18 il 14/12/2008 08:36 ha scritto:
Cari collegi, esercito la professione di Medico Competente da 4 anni in Aziende distribuite su tutto il territorio nazionale e fino ad oggi non
ho mai preso una sanzione. Premetto che la mia "Nomina" non ha una scadenza annuale ma è valida fino a revoca da parte dell'Azienda.
Ebbene, qualche giorno fa un ispettore del Lavoro mi ha sanzionato (€1125) perchè un edile stava lavorando con una idoneità scaduta da 30gg
. Secondo l'ispettore spettava a me avvisare l'Impresa Edile della scadenza della visita medica di quel lavoratore. Pertanto mi ha sanzionato facendo riferimento all'art.25 1°comma lett. b del Testo Unico.Ora il sopracitato art.25 non indica in maniera esplicita chi deve
ricordarsi le scadenze delle visite mediche. Fino ad oggi pensavo che questo compito spettasse al R.S.P.P. anche perchè ritengo assurdo inviare un fax all'Azienda ogni volta che scade l'idoneità di un Lavoratore.(Consiglio datomi dall'ispettore!)Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero. Buona domenica sera Pierluigi
Nei giudizi di idoneita', singoli e collettivi scrivo: prossima periodicita' entro il ..... Sara' cura del datore di lavoro provvedere ad avvisare il MC prima della scadenza. E firma del DL.
art 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirignete): "il datore di lavoro...e i dirigenti....devono": comma 1 lettera bb: "vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità".
L'ispettore del lavoro avrebbe dovuto sanzionare il ddl che ha tenuto a lavorare il dipendente senza il giudizio di idoneità. E' interesse e compito del ddl far sì che i suoi dipendenti siano in regola col giudizio di idoneità. Mentre non mi risulta che ci sia scritto da nessuna parte che debba essere il mc a rispondere di una idoneotà scaduta.
La responsabilità è del Datore di lavro come da Sentenza Penale che si riporta ma come da altri già suggerito è opportuno avvidare per tempo il DL sulla vista programmata. La saznione mi sembra che vada oltre e può essre contestata. La Suprema Corte obbliga il Datore di lavoro a far sottoporre il lavoratore alle visite mediche, la sentenza (Sez.III pen. 11871/88)recita “Qualora sia obbligatorio l’accertamento sanitario periodico sui lavoratori esposti a rischio professionali il datore di lavoro non deve limitarsi a invitare il personale alle visite mediche,
ma è tenuto altresì ad assicurarsi che il personale abbia effettivamente osservato tale invito.”
Indipendente
anubi18 il 14/12/2008 08:36 ha scritto:
... Fino ad oggi pensavo che questo compito spettasse al R.S.P.P. anche perchè ritengo assurdo inviare un fax all'Azienda ogni volta che scade l'idoneità di un Lavoratore.(Consiglio datomi dall'ispettore!)Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero.
Dicesi tipico "effetto coso 81". Ognuno si sente libero di legiferare e/o ordinare anche ultra legem, trovando chi si piega supinamente al Volere Superiore (ma superiore a che?).
...lo sto dicendo da aprile, che è uno sturcio, e nessuno o quasi mi dà ascolto. E pazienza, farò la fine di cassandra...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Non è un effetto del D.lgs 81 perchè abbiamo notizie di tonnelate di sanzioni zona Fienze Siena da parte del Dipartimento Prov del Lavoro per lo stesso motivo anche in periodo pre 81, sotto egida 626.
La redazione di MedicoCompetente.it
indipendente il 15/12/2008 09:56 ha scritto:
La responsabilità è del Datore di lavro come da Sentenza Penale che si riporta ma come da altri già suggerito è opportuno avvidare per tempo il DL sulla vista programmata. La saznione mi sembra che vada oltre e può essre contestata. La Suprema Corte obbliga il Datore di lavoro a far sottoporre il lavoratore alle visite mediche, la sentenza (Sez.III pen. 11871/88)recita “Qualora sia obbligatorio l’accertamento sanitario periodico sui lavoratori esposti a rischio professionali il datore di lavoro non deve limitarsi a invitare il personale alle visite mediche,
ma è tenuto altresì ad assicurarsi che il personale abbia effettivamente osservato tale invito.”
anubi18 il 16/12/2008 04:31 ha scritto:
Ti ringrazio per le informazioni. Dal momento che non l'ho ancora pagata
(ho 30gg) mi attivo per contestarla.
[cite]billi il 14/12/2008 09:40 ha scritto:
Anche io mi comporto come te eccetto la firma del datore di lavoro.
Purtroppo non è servito !
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