Sembra che il decreto 81 potrebbe subire una nuova proroga a Maggio 2009, al seguente link è possibile leggere ulteriori dettagli, qualcosa si muove anche per i medici competenti.
http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=8518
Saluti
Gennaro Bilancio
Gennaro il 17/12/2008 03:18 ha scritto:
Sembra che il decreto 81 potrebbe subire una nuova proroga a Maggio 2009, al seguente link è possibile leggere ulteriori dettagli, qualcosa si muove anche per i medici competenti.
http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=8518
Saluti
Mi sembra anche molto interessante il documento NON ufficiale delle associazioni DdL, in particolare il punto 18): "Assegnare al medico competente una funzione coerente con la propria natura privata,
eliminare impropri adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione"
e il punto 20) "All’art. 41, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008, modificare la previsione prevedendo che le visite finalizzate alla verifica di assenza di tossicodipendenza sono fatte nei casi ed alle condizioni
previste dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, anche ai fine di superare le incongrue e complesse disposizioni introdotte nelle intese Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008".
In sostanza si propone che lo scaricabarile di funzioni pubbliche non effettuabili altrimenti (per svariati motivi), non debbano ricadere su soggetti privati e "meno rappresentati" in sede di stesura del coso81 quali i MC!!!
Le modifiche che sembravano dover essere contenute nei provvedimenti del Consiglio dei ministri n.31 del 18 dicembre 2008 ( http://www.governo.it/Governo/Con...nistri/dettaglio.asp?d=41429&pg=1,2039,4398,6429,8443,10478,12483,13351&pg_c=1) non ci sono. O almeno non le ho viste.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
In effetti anche da fonte sindacale ( http://www.rassegna.it/articoli/2...giallo-sul-rinvio-del-testo-unico) sembra che le cose non siano chiare per quanto riguarda le proroghe preannunciate.
La redazione di MedicoCompetente.it
nel testo segnalato dalla redazione si legge :
....sempre a quanto risulta in Cgil, il governo avrebbe invece rinviato di 6 mesi tre misure del Testo unico: la valutazione dello stress legato al lavoro, la data certa del documento di valutazione dei rischi, e il divieto della visita preassuntiva (ossia di effettuare visite mediche preventive, prima ancora di assumere un lavoratore).
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 di ieri 18 dicembre ha approvato, tra l’altro un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza.
Tra le tante proroghe spiccano quelle contenute nell’articolo 41 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 contenente due commi.
Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento all’1 gennaio 2009, della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento all’1 gennaio 2009) e della previsione in forza della quale si debba redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni da parte delle aziende che abbiano già in corso un contratto di appalto. Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dall’1 gennaio 2009; termine traslato con la proroga al 30 giugno 2009
da http://www.lavoripubblici.it/
La redazione di MedicoCompetente.it
IL DVR al 30.6.09 !!?? Sembra di SI e non solo "stress"
Se è corretta l'anticipazione ripresa dal sito https://www.lavoripubblici.it stando a quanto previsto dal 2° comma dell'art.41 dell'emanando decreto legislativo che fa riferimento alla precedente proroga prevista dalla Legge 129/08 di cui al'articolo 4, comma 2-bis, che spostava al'1 gennaio 2009 il termine per il DVR, tale termine appare ora ulteriormente differito al 30 giugno 2009, in quanto il suddetto art.4, comma 2bis faceva riferimento all'art.306 dell'81/08 che fissava, originariamente, a novanta giorni l'entrata in vigore del nuovo DVR ai sensi di legge.
Indipendente
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti