Oltre che per il rischio chimico (art. 229, comma 2, lettera c del "TU") per quali altri rischi è prevista la sorveglianza sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro e quali sono i riferimenti normativi? Grazie delle risposte e auguri di buon natale?
Scusate mi ero dimenticato di aggiungere il rischio amianto (art. 259 comma 2)per quei lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'art. 243, comma 1.
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