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Dubbio amletico...

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 1704 volte.

waltersa

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  • Dubbio amletico...
  • (02/01/2009 15:37)

Carissimi amici, mi sorge un tremendo dubbio:
è sempre possibile, ai sensi del DL 81/08 effettuare l'autocertificazione per esposizioni con LEX-8h

bernardo

bernardo
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  • Re: Dubbio amletico...
  • (03/01/2009 17:18)

Si, ma solo fino al 30 giugno 2012 se nel frattempo non escono le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f (che dovrebbero uscire entro il 31/12/2010).
Per inciso: l'autocertificazione è possibile da quando il rumore è stato "inglobato" nel 626 e ora nell'81. Prima col 277, anche se molti lo facevano, non era consetita (il termine "autocertificazione" nel 277 non c'era neppure).
Infine: l'autocertificazione non esime dal fare le misure, se si realizzano i presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 190 (presunzione del superamento dei valori inferiori d'azione).

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Dubbio amletico...
  • (03/01/2009 18:27)

a mio avviso, la valutazione deve comunque esere eseguita. Se ad una prima valutazione "a orecchio" oppure in base alla non abrogata prassi amministrativa, ivi comprese le LG dell'ISPESL,si sta al di sotto della "soglia inferiore di azione" che è sempre fissata in 80 dB(A) (es: lavori amministrativi di ufficio, attività commerciali etc.), ci si può astenere dal far eseguire misure. Se invece si stima di essere al di sopra di 80 dB(A) come LEx-8h ovvero LEx-w (che il coso 81 ha ripristinato) occorre procedere a misurazione fonometrica e relativo calcolo di valutazione. Preferibilmente secondo UNI 9432:2008.
La cosiddetta "autocertificazione" già prevista nel 626/94, non riguarda nè può riguardare, al momento, i seguenti rischi:
Rumore
Vibrazioni
Radiazioni ottiche arificiali
Campi elettromagnetici
Rischio da agenti Chimici
Rischio da agenti cancerogeni
Rischio da Amianto
Rischio da Agenti Biologici
Con questo intendo dire che, anche qualora questi rischi NON siano del tutto presenti, occorre che il DdL /RSPP lo espliciti in qualche modo formale.
Per esempio, per rumore e vibrazioni, ma anche per gli altri agenti fisici ricompresi nel titolo VIII, l'art. 181 c.3 dice che

"La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata"

Mi sembra ovvio (ma se lo scrivevano chiaro era meglio per tutti) che una giustificazione si intenda esplicita. Dunque, scritta.
Lo stesso dicasi per i rischi chimici, cfr. art. 223 comma 5, per i cancerogeni il 236 c.4 che dice chiaramente che anche l'autocertificazione deve essere integrata con alcuni dati, lo stesso nel 271 per gli agenti microbiologici, etc.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

bernardo

bernardo
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1018
  • Re: Dubbio amletico...
  • (04/01/2009 14:27)

Giusto: la valutazione deve sempre essere eseguita, è il documento che non sempre deve essere presente. Infatti uno "autocertifica" di aver fatto la valutazione.
Questo per la forma. Nella sostanza sono d'accordo con te, anche perché ci sono rischi (tra alcuni di quelli che hai citato) in cui la valutazione deve necessariamente prevedere qualche esito documentale.
Alle piccole aziende che seguo consiglio sempre di redigere il documento, per quanto "stringato" possa essere.

waltersa

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Arezzo
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Laureato non medico
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4
  • Re: Dubbio amletico...
  • (04/01/2009 20:52)

Vi ringrazio innanzi tutto per la vostra cortesia e scrupolosità, eseguirò comunque la rilevazione, ovviamente ove sono presenti fonti "emettitrici", non so come farò per le piccole aziende tipo i negozi commerciali con magari un solo dipendente, in quel caso nel DVR farò dichiarare di aver comunque effettuato "il monitoraggio" che ovviamente avrà esito negativo per assenza emissioni.

Grazie ancora per la vostra cortesia.

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