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Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 3270 volte.

tcam

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  • Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (03/01/2009 19:40)

Qualcuno sa sicuramente interpretare a cosa si riferisca il termine "inizio turno" dell'accordo all'art.5, comma 4 ?
Riporto: "comma 4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento".
Il quesito (non vi sembri banale) è:
a)all'inizio del turno il DDl comunica il luogo........ ?
b)il DDL informa...comunica il luogo...e l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro.

Secondo una costruzione del periodo in lingua italiana (ammesso che ancora ne esista una) varrebbe la seconda lettura.
Non è una mera questione formale, comprensibilmente, visto che la lettura b inibisce accertamenti su lavoratori che finiscono un turno o che sono in pausa tra due turni consecutivi brevi.
Buona digestione a tutti
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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (06/01/2009 23:09)

tcam il 03/01/2009 07:40 ha scritto:
Qualcuno sa sicuramente interpretare a cosa si riferisca il termine "inizio turno" dell'accordo all'art.5, comma 4 ?
Riporto: "comma 4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento".
Il quesito (non vi sembri banale) è:
a)all'inizio del turno il DDl comunica il luogo........ ?
b)il DDL informa...comunica il luogo...e l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro.

Secondo una costruzione del periodo in lingua italiana (ammesso che ancora ne esista una) varrebbe la seconda lettura.
Non è una mera questione formale, comprensibilmente, visto che la lettura b inibisce accertamenti su lavoratori che finiscono un turno o che sono in pausa tra due turni consecutivi brevi.
Buona digestione a tutti
Tcam

Risposta a.
La congiuzione "e" ritengo vada riferita alle due distinte comunicazioni da parte del DL (data e luogo) da effettuarsi entrambe all'inizio del turno di lavoro.
Non mi sembra francamente sostenibile l'ipotesi b (cioè che il controllo debba essere effettuato solo all'inizio del turno di lavoro) in quanto che l'accertamento avvenga all'inizio del turno di lavoro, a metà o alla fine non ha alcuna rilevanza sugli esiti del test.
Cambierebbe molto invece se il lavoratore fosse informato in anticipo della data del controllo, indipendentemente dal luogo. La lettura b infatti potrebbe presupporre anche che il DL comunichi in anticipo la data, mentre all'inizio del turno dovrebbe comunicare solo il luogo.

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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (07/01/2009 00:51)

bernardo il 06/01/2009 11:09 ha scritto:

Risposta a.
La congiuzione "e" ritengo vada riferita alle due distinte comunicazioni da parte del DL (data e luogo) da effettuarsi entrambe all'inizio del turno di lavoro.
Non mi sembra francamente sostenibile l'ipotesi b (cioè che il controllo debba essere effettuato solo all'inizio del turno di lavoro) in quanto che l'accertamento avvenga all'inizio del turno di lavoro, a metà o alla fine non ha alcuna rilevanza sugli esiti del test.
Cambierebbe molto invece se il lavoratore fosse informato in anticipo della data del controllo, indipendentemente dal luogo. La lettura b infatti potrebbe presupporre anche che il DL comunichi in anticipo la data, mentre all'inizio del turno dovrebbe comunicare solo il luogo.

Questa interpretazione renderebbe però inutile la prescrizione di comunicare l'accertamento da parte del ddl con non più di un giorno di preavviso. Che senso avrebbe questa nota se poi il ddl di fatto lo comunica all'inizio del turno? (dunque senza preavviso alcuno?)
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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (07/01/2009 01:06)

bernardo il 06/01/2009 11:09 ha scritto:

Risposta a.
La congiuzione "e" ritengo vada riferita alle due distinte comunicazioni da parte del DL (data e luogo) da effettuarsi entrambe all'inizio del turno di lavoro.
Non mi sembra francamente sostenibile l'ipotesi b (cioè che il controllo debba essere effettuato solo all'inizio del turno di lavoro) in quanto che l'accertamento avvenga all'inizio del turno di lavoro, a metà o alla fine non ha alcuna rilevanza sugli esiti del test.
Cambierebbe molto invece se il lavoratore fosse informato in anticipo della data del controllo, indipendentemente dal luogo. La lettura b infatti potrebbe presupporre anche che il DL comunichi in anticipo la data, mentre all'inizio del turno dovrebbe comunicare solo il luogo.

Scusa non mi sono spiegato bene:
prendo come riferimento la delibera 27-10-08 della Regione Toscana che al punto 2.2 iter degli accertamenti, al comma 1 (2.2.1), terzo capoverso, recita: "Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti,con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento". Non solo la data dunque ma anche il luogo.
Dunque?
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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (07/01/2009 10:09)

Io la interpreto così:
con un giorno di anticipo il ddl comunica che il lavoratore dovrà fare l'accertamento.
Il giorno dopo, all'inizio del turno di lavoro, gli comunica il luogo dove deve andare sia per la visita che per gli esami.

bernardo

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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (07/01/2009 18:37)

Non ho sotto gli occhi il testo dell'intesa, ma mi sembra di ricordare che il giorno di preavviso vale solo per la visita preventiva, mentre al lavoratore già adibito alla mansione (in pratica la visita periodica) la data dovrebbe essere comunicata il giorno stesso. Quindi la comunicazione "doppia" sarebbe solo per il lavoratore già in servizio. Ma comne ripeto non ho l'intesa sottomano e non sono in grado ora di verificare.

G.

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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (09/01/2009 00:23)

4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.

per come la leggo io, significa che il DdL si chiama il sacripanto e gli dice "tu il giorno tale anzichè venire qui vai in quel posto (-nel senso buono del termine-) a fare pipì, fors'anche con il nostro MC che te lo controlla".
se poi ci mettiamo anche che nel Capitolo delle Procedure di Accertamento riportate nel protocollo del 8 novembre, quelle riportate nel 5° paragrafetto -a Voi MC riservato- ci sta scritto

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.

secondo me la frase di cui sopra diventa necessariamente "tu DOMANI anzichè venire qui vai in quel posto (-sempre nel senso buono del termine-) a fare pipì, fors'anche con il nostro MC che te lo controlla".
Francamente, a me la cosa da KGB "tu domani sarai sottoposto a controllo per le TD, vieni prima qua e poi dopo che sei venuto io ti dico dove devi andare" appunto sembra da KGB. E i nostri servizi segreti sono in gamba, ma non li vedo così cazzimmosi.

Comunque, giusto per non perdermi un'occasione porta su un piatto d'argento bel lucidato, ma ci avete fatto caso a cosa dice il sub-paragrafetto 5.d che viene sempre nel paragrafetto dedicato ai MC ? no? ma come, NO! E invece sì che lo dovete leggere:

d. Il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L’invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all’art. 5,comma 3 dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007).

Ora, o io sono totalmente idiota, oppure la CU che usa l'espressione struttura sanitaria competenta solo per il Ser.T. o analogo in convenzione, come da art. 125 del 309/90, è come se dicesse che nè il MC nè chiunque altro faccia i c.d. "accertamenti di primo livello" è una struttura sanitaria competente: la domanda sorge spontanea: ma se non è competente, come struttura, come fa a fare questi accertamenti?
Qualcuno di Lor Signori dovrebbe spiegare a chi di dovere che "Competente" non è un sostantivo (nome comune di mestiere...), bensì un aggettivo in grammatica italiana. Per cui non è che il "medico Competente" può fare o sappia fare o men che mai deva fare le stesse cose della "struttura sanitaria competente".
Dunque, sempre per come la leggo io, se non si è "competenti" per una certa cosa si è come minimo "abusivi" per quella medesima cosa. Un ingegnere competente, per competentissimo che sia nel suo ramo, mica può fare il medico competente... Rimeditate, amichetti, rimeditate!

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

Cartman

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  • Re: Accordo stato regioni 30-10-07 Art. 5 comma 4
  • (09/01/2009 12:15)

nofertiri9 il 09/01/2009 12:23 ha scritto:

Ora, o io sono totalmente idiota, oppure la CU che usa l'espressione struttura sanitaria competenta solo per il Ser.T. o analogo in convenzione, come da art. 125 del 309/90, è come se dicesse che nè il MC nè chiunque altro faccia i c.d. "accertamenti di primo livello" è una struttura sanitaria competente: la domanda sorge spontanea: ma se non è competente, come struttura, come fa a fare questi accertamenti?
Qualcuno di Lor Signori dovrebbe spiegare a chi di dovere che "Competente" non è un sostantivo (nome comune di mestiere...), bensì un aggettivo in grammatica italiana. Per cui non è che il "medico Competente" può fare o sappia fare o men che mai deva fare le stesse cose della "struttura sanitaria competente".
Dunque, sempre per come la leggo io, se non si è "competenti" per una certa cosa si è come minimo "abusivi" per quella medesima cosa. Un ingegnere competente, per competentissimo che sia nel suo ramo, mica può fare il medico competente... Rimeditate, amichetti, rimeditate!

buongiorno a tutti! da new entry posso solo fare i complimenti alla redazione e a i tanti professionisti che danno un utile spunto di riflessione sui numerosi temi "caldi" che riguardano la prevenzione-tutela dei lavoratori.

giusto per (tentare) di rispondere all'Eccellente nofertiri9, che tanto sto apprezzando nei suoi numerosi interventi, mi limito aa dire che il Legislatore, per quanto possa essere sembrato irriguardoso (!) si è limitato a specificare che al MC non competono i controlli di secondo livello... non che sia incompetente professionalmente ma altrochè "abusivo" se pretende di farsi carico di controlli che competono invece solo ai Ser.T. (i quali suppongo non siano composti da soli medici (indubbiamente competenti) ma da psicologi, assistenti sociali e quant'altro..).
Replico quindi: a parte lo smacco linguistico subito, il problema mi sembra non esserci di fatto...
un caro saluto a tutti! e buon lavoro ;-)

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