Salve,
non ho trovato sanzioni, per il DdL o per il MC, nel caso si procedesse ad una idoneità ad un lavoratore non ancora assunto: avete notizie in merito? Come comportarsi nel caso un DdL non volesse proprio capire che prima si assume e poi si visita?
ringrazio
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
nicosub il 11/01/2009 01:35 ha scritto:
Salve,
non ho trovato sanzioni, per il DdL o per il MC, nel caso si procedesse ad una idoneità ad un lavoratore non ancora assunto: avete notizie in merito? Come comportarsi nel caso un DdL non volesse proprio capire che prima si assume e poi si visita?
ringrazio
Nicola
E' unb bel casino.
Infatti le visite preassuntive già vietate implicitamente dal "626" (la sorveglianza sanitaria era obbligatoria per i "lavoratori" e i "lavoratori" erano definiti dall'art. 2 come coloro che "prestano la propria opera" e non "che intendono prestare") sono state esplicitamente vietate dall'81, e fin qui nulla di particolare: sembrava infatti che si trattasse solo di esplicitare una norma già vigente per evitare confusioni interpretative.
Ma..oplà!: al momento della prima proroga (luglio 2008) viene differito al 1/1/09 il termine dei applicazione del divieto! Risultato: fino al gennaio 2009 si poteva fare ciò che prima era vietato! Ho all'epoca interpellato uno degli estensori del testo, che mi ha detto che il rinvio era stato disposto per non bloccare le assunzioni degli apprendisti: in effetti l'unico caso in cui era possibile (anzi, obbligatoria) la visita preassuntiva era quello degli apprendisti.
All'uopo, il Decreto Legge 112 del Giugno 2008, abrogando l'art. 4 della legge 25/55, risolveva il problema: le visite preassuntive per gli apprendisti non sono più obbligatorie; per gli altri nulla cambia, vietate prima e vietate ora. Tutto risolto, quindi? Ciccia: il 31 dicembre il decreto milleproroghe oltre a stress, data certa e INAIL/IPSEMA, proroga ancora fino al 16 maggio l'applicazione del divieto!
"Libera me Domine..."
Comunque non preoccupiamoci più di tato perchè:
a) il divieto non è sanzionato (come del resto l'intero art. 41 tranne il comma 5);
b) non è comunque compito del MC verificare la regolarità della posizione contrattuale del lavoratore: me lo manda l'Azienda, mi paga l'Azienda, comunico per iscritto il giudizio al Datore di Lavoro...per me è un lavoratore dell'Azienda. La regolarità del rapporto contrattuale è una faccenda dell'Ufficio Personale (pardon: "Risorse Umane") dell'Azienda.
bernardo il 11/01/2009 02:39 ha scritto:
Comunque non preoccupiamoci più di tato perchè:
a) il divieto non è sanzionato (come del resto l'intero art. 41 tranne il comma 5);
b) non è comunque compito del MC verificare la regolarità della posizione contrattuale del lavoratore: me lo manda l'Azienda, mi paga l'Azienda, comunico per iscritto il giudizio al Datore di Lavoro...per me è un lavoratore dell'Azienda. La regolarità del rapporto contrattuale è una faccenda dell'Ufficio Personale (pardon: "Risorse Umane") dell'Azienda.
Uhm, io non ci giurerei...
fermo restando che pare che fino al 16 maggio si possa fare ciò che per comune sentire non si poteva fare nemmeno prima, (e sempre ribadendo che invece secondo me le visite devono essere preassuntive per tutte le mansioni che espongono se non ad altro a rischi chimici con fattori ad effetti modulabili da ipersuscettiblità individuali o, ad esempio, a rumore, o a vibrazioni, o a MMC ) secondo me se non è sanzionato quel pezzo è però ampiamente sanzionato il mancato o incorretto uso della cartella sanitaria dell'All. 3A. E lì c'è scritto bello chiaro "Datore di lavoro" nonchè "Datore di assunzione" (si vede prevedono moltissimi atipici interinali...)
Ora, se il lavoratore non è ancora stato assunto, che si fa? affianco a "Datore di lavoro" si aggiunge "aspirante" o "futuro" ? Perchè se non è stato ancora assunto, quello il Datore di Lavoro non ce l'ha...
Uh, che bellezza, io non sono MC !!!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
billi
nofertiri9 il 11/01/2009 05:41 ha scritto:
Uhm, io non ci giurerei...
fermo restando che pare che fino al 16 maggio si possa fare ciò che per comune sentire non si poteva fare nemmeno prima, (e sempre ribadendo che invece secondo me le visite devono essere preassuntive per tutte le mansioni che espongono se non ad altro a rischi chimici con fattori ad effetti modulabili da ipersuscettiblità individuali o, ad esempio, a rumore, o a vibrazioni, o a MMC ) secondo me se non è sanzionato quel pezzo è però ampiamente sanzionato il mancato o incorretto uso della cartella sanitaria dell'All. 3A. E lì c'è scritto bello chiaro "Datore di lavoro" nonchè "Datore di assunzione" (si vede prevedono moltissimi atipici interinali...)
Ora, se il lavoratore non è ancora stato assunto, che si fa? affianco a "Datore di lavoro" si aggiunge "aspirante" o "futuro" ? Perchè se non è stato ancora assunto, quello il Datore di Lavoro non ce l'ha...
:D Uh, che bellezza, io non sono MC !!!
Aurora, datore di assunzione e' un refuso: sta per DATA di assunzione. Comunque le visite preassuntive prorogate nella fattibilita' sono un altro obbrobrio giuridico, sanzionato dalle leggi vigenti ma prorogato.. boh! In che Stato di diritto viviamo (io direi di rovescio)
sì billi caro! lo sapevo, (ho la versione di carta...) ma apposta l'ho ricopiato tale e quale: troppo una bella occasione per ribadire le condizioni del lavoro in assoluto, oltre che della salute e sicurezza! comunque, se preferite, possiamo dire anche che se non è stato assunto, a parte che il datore di lavoro non ce l'ha, alla righetta data di assunzione che ci mettete? domani? fra un paio di settimane? dipende dal giudizio? Naaaaa, no buona cosa!
Però, ripeto, la mia posizione è chiara: io sarei per la legalizzazione delle visite preassuntive, per determinati rischi.
E non è detto non ci si arrivi: prendete il mitico autista di servizio pubblico, che adesso secondo coso 81 + CU il test di assenza di tossicodipendenza deve essere eseguito anche prima di adibirlo alla sua mansione...Se uno assume un autista, logica vuole che lo voglia mettere a guidare, no? e se non può guidare, qualcuno di voi mi può spiegare per quale motivo un DdL deve pagare a vuoto per non meno di 6 mesi (i comporti variano da azienda ad azienda in funzione del contratto applicato) un lavoratore che non ha lavorato, perchè non può e non deve, nemmeno 1 giorno? E non ci lamentiamo, poi, che ci abbiamo un'economia in ginocchio e c'è la recessione.
Ciò non toglie che il coso 81 per quanto prorogato dice che si possono fare e un bel mare di altre norme dicono che non si devono fare.
Io ritengo che, in questo caso ma anche in altri, sia applicabile per la specialità e gerarchia delle norme l'art. 304 c.1 lettera d, ossia tradotto in italiano corrente che "qualunque disposizione precedente che è in contrasto con questo decreto è abrogata". E conosco abbastanza il mondo dei PM e dei giudici per sapere che -visto il rango del coso 81 e la data di emanazione- 'sto obbrobrio si è mangiato anche lo statuto dei lavoratori.
Beh, da qualche parte si deve pur iniziare...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
nofertiri9 il 11/01/2009 07:59 ha scritto:
Però, ripeto, la mia posizione è chiara: io sarei per la legalizzazione delle visite preassuntive, per determinati rischi.
E non è detto non ci si arrivi: prendete il mitico autista di servizio pubblico, che adesso secondo coso 81 + CU il test di assenza di tossicodipendenza deve essere eseguito anche prima di adibirlo alla sua mansione...Se uno assume un autista, logica vuole che lo voglia mettere a guidare, no? e se non può guidare, qualcuno di voi mi può spiegare per quale motivo un DdL deve pagare a vuoto per non meno di 6 mesi (i comporti variano da azienda ad azienda in funzione del contratto applicato) un lavoratore che non ha lavorato, perchè non può e non deve, nemmeno 1 giorno? E non ci lamentiamo, poi, che ci abbiamo un'economia in ginocchio e c'è la recessione.
(
Ad onor del vero, un tizio di nome Silvio, tempo fa ci aveva provato a scriverlo in una bozza, poi abortita miseramente in extremis, insieme a tutto il resto. Tale proposta, che sarebbe la fine di tutti gli inghippi nei quali ci troviamo (solo per questo argomento, ovviamente), è stata ritenuta troppo semplice per poter essere accettata da chissà quali loschi interessi. Basterebbe infatti considerare lavoratore non solo la persona già assunta da un determinato Datore di lavoro, ma anche quella che presso lo stesso chieda di lavorare. Ripeto: ormai in Italia le cose semplici pare non abbiano cittadinanza!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Le visite preassuntive (giuste o non giuste) sono un problema politico-sindacale, quindi al di fuori della mia portata come MC, nel senso che non possiamo farci nulla, decidono i vari Silvio, Romano, Maurizio, Guglielmo, Raffaele, Luigi di turno. Noi ci beviamo le loro decisioni, abbiamo però il diritto di pretendere che siano decisioni comprensibili.
Una riflessione collaterale: mi sembra si tenda ad attribuire all'allegato 3A un ruolo che in realtà non ha: è in effetti niente di più che un elenco di requisiti minimi in base ai quali predisporre la cartella sanitaria, in formato cartaceo o informatizzato, su cui riportare (o come dice l'art. 41 "allegare") gli esiti della visita medica.
Dal punto di vista redazionale l'allegato 3A è una "scopiazzatura" della cartella sanitaria del D.Lgs.vo 230/95. Anche la "vexata quaestio" della firma del DL è un falso problema: l'art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) non elenca tra gli obblighi la firma sulla cartella (e del resto, se uno adotta la cartella informatizzata che fa?).
Ma se proprio qualcuno ritiene che sia un obbligo, se ne può uscire elgantemente perché è comunque delegabile, non esssendo elencato fra gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17. Quindi, per chi adotta pedissequamente quel modello, l'ipotetico obbligo di firma da parte del DL può essere delegato a persona diversa, anche allo stesso MC, purché siano rispettati i criteri di delega di cui all'art. 16, e cioè:
a) che la delega sia scritta (vabbé...);
b) che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (cioè: sappia scrivere);
c)che il delegato abbia i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (cioè: possa decidere di firmare senza chiedere il permesso a nessuno);
d) che il delegato abbia l'autonomia di spesa (cioè: possegga o possa comprarsi una biro).
Aggiungerei al problema del DDL, ben spiegato da Nofer, anche quello del Lavoratore, che si dimette da A per andare da B, e viene trovato non idoneo; B non lo conferma (dato che è in periodo di prova), ed il Lavoratore si ritrova ... disoccupato .
Insomma, mi sembra che le visite di preassunzione siano tutelanti per entrambe le parti.
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