Ho un dubbio amletico, per il quale chiedo un parere.
Condotta l'analisi di rischio, individuate le operazioni che comportano esposizione (anche solo potenziale) dei lavoratori, individuati quindi i nominativi dei medesimi da includere nel Registo ex DM 155 ebbene... in caso di espozione non prevedibile (art. 240 DLgs 81) che a mio modo di vedere potrebbe (sfortuna?)coinvolgere anche personale non incluso nel Registro, questi nominativi dovrebbero finire nel famigerato Registro in virtù di un singolo ed eccezionale episodio?
Onestamente non trovo appigli nelle due Norme citate, ma il problema non mi pare banale anche per tutte le conseguenze del caso che si porta dietro (comunicazioni all'organo di vigilanza, sorveglianza per i nominativi inclusi nel registro, procedure aziendali di gestione dei cancerogeni,etc...)
vi ringrazio fin da ora l'attenzione!
Assolutamente NO, il registro deve essere istituito solo per chi è esposto direttamente o indirettamente al cancerogeno o al mutageno.
Non ha senso istituire il registro per i lavoratori che possono essere potenzialmente esposti solo dopo che si verifichi un evento anomalo o incidente. Se questo evento anomalo non si verifica mai a cosa serve?Cosa intendi per esposizione potenziale?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
sono d'accordissimo con questa risposta e ti ringrazio!
in effetti ANTE non ha senso includere dei potenziali esposti (in caso di incidete)...
ma POST? se un lavoratore risultasse coinvolto in un incidente con agenti cancerogeni e il suo nome non fosse stato incluso nel Registro precedentemente (e giustamente!) come mi dovrei comportare?
Se come intuisco lo scopo del registro è quello di fornire un mezzo per tracciare la storia lavorativa e sorvegliare dal punto di vista sanitario chi è a "rischio" c'è un valido motivo per cui non includere uno sfortunato lavoratore che si trovi esposto accidentalmente a una sostanza cancerogena? paradossalmente sarebbe meno tutelato dei suoi colleghi già iscritti! tal episodio andrebbe solo quindi segnalato agli organi di vigilanza ai sensi dell art. 240 c.3 dell'81?
Il registro è obbligatorio solo per i lavoratori di cui all'art. 242, cioè per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto la valutazione del rischio di cui all'art. 236 abbia evidenziato un rischio per la salute.
Cartman il 14/01/2009 08:57 ha scritto:
sono d'accordissimo con questa risposta e ti ringrazio!
! tal episodio andrebbe solo quindi segnalato agli organi di vigilanza ai sensi dell art. 240 c.3 dell'81?
Certo, questa è la risposta
Saluti
Gennaro Bilancio
gentilissimi e grazie per le cortesi risposte!
buon lavoro a tutti
:-)
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