ho iniziato l'anno lavorativo con la telefonata dell'avvocato..aziendale..
il ddl mi ha richiesto la visita medica di un lavoratore che, secondo lui aveva problemi di salute. ho risposto di mandarlo all'asl o clinica del lavoro come articolo 5. mi ha contattato l'avvocato dicendomi che ero obbligato ad effettuare la visita medica su richiesta del ddl perchè c'è una sentenza della cassazione che ha condannato ddl e medico per una situazione simile. saprete dirmi qualcosa?
nu spicci mai te mparare (Nonnuma)
billi
angpalm il 14/01/2009 08:07 ha scritto:
ho iniziato l'anno lavorativo con la telefonata dell'avvocato..aziendale..
il ddl mi ha richiesto la visita medica di un lavoratore che, secondo lui aveva problemi di salute. ho risposto di mandarlo all'asl o clinica del lavoro come articolo 5. mi ha contattato l'avvocato dicendomi che ero obbligato ad effettuare la visita medica su richiesta del ddl perchè c'è una sentenza della cassazione che ha condannato ddl e medico per una situazione simile. saprete dirmi qualcosa?
Dovrebbe essere quella famosa (sic!) sentenza del lavoratore che ha accusato un dolore alla spalla ed ha chiesto una visita al medico incontrato per caso...mi ricordo che su queste pagine se ne e' gia' parlato in passato.
angpalm il 14/01/2009 08:07 ha scritto:
ho iniziato l'anno lavorativo con la telefonata dell'avvocato..aziendale..
il ddl mi ha richiesto la visita medica di un lavoratore che, secondo lui aveva problemi di salute. ho risposto di mandarlo all'asl o clinica del lavoro come articolo 5. mi ha contattato l'avvocato dicendomi che ero obbligato ad effettuare la visita medica su richiesta del ddl perchè c'è una sentenza della cassazione che ha condannato ddl e medico per una situazione simile. saprete dirmi qualcosa?
Non è prevista dall'81, ed è dall'art. 5 legge 300/70) la visita e richiesta del datore di lavoro effettuata da un medico di sua fiducia. La sentenza in questione, se non ricordo male, dovrebbe riguardare una visita richiesta dal lavoratore. Nel frattempo però occorre tenere presente che la normativa è cambiata in quanto ora la visita a richiesta è disciplinata dal comma 2c delll'art. 41 che presuppone sempre, oltre alla richiesta del lavoratore, una valutazione di merito del MC.
Intendevoi dire, ovviamente, che è "vietata" dall'art. 5 della legge 300/70...
A me è successo che ,in seguito ad un infortunio un dipendente si è recato al PS dichiarando patologie dovute a Mov.Man.Car,non confermate da colleghi presenti.poichè l'inail non ha riconosciuto l'infortunio il lavoratore ha chiesto la visita a me ,e giustamente confermata dal DDL .
Dalla documentazione presentata dal lavoratore esisteva invero una patologia rachidea lombo sacrale con interassamento discale e radicolite da compressione. Non sono stato in grado di affermare che la stessa patologia esistesse prima dell'infortunio.Comunque ho dato una idoneità temporanea dopo aver effettuato EMG .Il lavoratore ha però inviati certificati del medico curante per malattia in atto.L'azienda ha licenziato il lavoratore ( che in verità stava male solo quando lavorava)che ha aperto un contenzioso.
secondo voi come ci si dovrebbe comportare se il legale del lavoratore dovesse chiamarmi in causa ?
"vi sono due obiettivi nella vita:
primo- ottenere ciò che vuoi e poi godertelo.
SOLO I PIU' SAGGI RIESCONO A PERSEGUIRE IL SECONDO." ---Logan Smith
Effettivamente le sentenze della cassazione (e non solo quella) ci sono e danno una interpretazione più ampia del termine "periodico" delle visite mediche, legandolo anche a particolari situazioni che possono accadere nell'arco dell'anno (infortuni, malattie) che possono determinare problemi di idoneità . Dopo tutto anche la sorveglianza san. come da 81 è una grossa violazione dell'art. 5 dello statuto dei lav.(che in italia è stupidamente immodificabile...)ed in contraddizione con lo stesso. A meno che il lavoratore non sia soggetto a rischi generici io sono d'accordo a visitare al di fuori della periodicità canonica anche su richiesta del datore di lavoro . L'importante è non cedere a eventuali pressioni con secondi fini dello stesso e operare secondo principi eticamenti corretti.
e
angpalm il 14/01/2009 08:07 ha scritto:
ho iniziato l'anno lavorativo con la telefonata dell'avvocato..aziendale..
il ddl mi ha richiesto la visita medica di un lavoratore che, secondo lui aveva problemi di salute. ho risposto di mandarlo all'asl o clinica del lavoro come articolo 5. mi ha contattato l'avvocato dicendomi che ero obbligato ad effettuare la visita medica su richiesta del ddl perchè c'è una sentenza della cassazione che ha condannato ddl e medico per una situazione simile. saprete dirmi qualcosa?
Andrea Angelo Bordiga
Complimeti!!!E'così che tuteli i diritti e la salute dei lavoratori ???
Non lo avrei mai voluto dire ma a sto' punto:Meno male che c'è la 81!!!
[b]L'azienda ha licenziato il lavoratore ( che in verità stava male solo quando lavorava)che ha aperto un contenzioso.
secondo voi come ci si dovrebbe comportare se il legale del lavoratore dovesse chiamarmi in causa ?
Se ho ben capito tu avevi espresso un giudizio di idoneità con limitazioni, quindi non vedo cosa dovresti temere. Il problema a mio parere è della ditta e squisitamente giuslavoristico: cioè la ditta, avendolo licenziato, ha compiuto un atto lecito o illecito?
Se il licenziamento è precedente al 15/5/08, allora tutto dipende dallo specifico contratto nazionale di lavoro, in quanto per la legge ordinaria la non idoneità (o l'idoneità parziale, che poi è la stessa cosa) poteva costituire giusta causa di licenziamento.
Dopo il 15/5/08 prima di licenziare occore verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad una mansione compatibile con il suo stato di salute (art. 52) e quindi bisogna vedere se la ditta lo ha fatto.
Ma in ogni caso ritengo tu non abbia nulla da temere.
Infine (per abordiga) le visite richieste dal Datore di Lavoro sono vietate, e non s'hanno da fare. Se il DDL la vuole fare deve rivolgersi alla commissione ASL ex art. 5 legge 300/70.
Rispetto alle osservazioni sul presunto contrasto tra 81 e 300, tale contrasto in realtà non esiste perché l'art. 5 legge 300/70 dice che il DDL non può, di sua iniziativa, far visitare il lavoratore da un medico di sua fiducia. E l'81 infatti non introduce la visita "a richiesta del datore di lavoro" ma conferma un obbligo di sorveglianza sanitaria stabilito dalla legge stessa. In breve: noi visitiamo i lavoratori non perchè ce lo chiede il DDL, ma perchè la legge gli impone di fare visitare i lavoratori.
billi
Art 52? sostegno alla piccola e media impresa?
Va bene, ma allora non dai importanza alle sentenze delle varie corti?
E poi dal punto di vista sostanziale che significa? Io potrei essere benissimo il medico di fiducia del datore del lavoro (che mi paga) e periodicamente fare una selezione in base alle sue richieste. Perchè non fare una visita a richiesta del DL? se il lavoratore pensa che io mi sia venduto può ricorrere all'asl.
In ogni caso il contrasto tra legge 300 e testo unico rimane . La 300 non parla di medico di fiducia ma di struttura pubblica come unica autorizzata a effettuare visite per l'idoneità.
bernardo il 16/01/2009 10:42 ha scritto:
Infine (per abordiga) le visite richieste dal Datore di Lavoro sono vietate, e non s'hanno da fare. Se il DDL la vuole fare deve rivolgersi alla commissione ASL ex art. 5 legge 300/70.
Rispetto alle osservazioni sul presunto contrasto tra 81 e 300, tale contrasto in realtà non esiste perché l'art. 5 legge 300/70 dice che il DDL non può, di sua iniziativa, far visitare il lavoratore da un medico di sua fiducia. E l'81 infatti non introduce la visita "a richiesta del datore di lavoro" ma conferma un obbligo di sorveglianza sanitaria stabilito dalla legge stessa. In breve: noi visitiamo i lavoratori non perchè ce lo chiede il DDL, ma perchè la legge gli impone di fare visitare i lavoratori.
Andrea Angelo Bordiga
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti