1)Un saluto a tutti e buona lettura (leggete con attenzione l 'art.10 comma 4 lettera b iii)....specialista di.........(qualcuno ci vuole bene)
2)Igienisti e Medici legali non appellatevi al (art.10 comma 4 lettera b iii)......."persona debitamente qualificata" è inutile non siete certamente voi ciao
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2002
definita dal Consiglio il 29 ottobre 2001
in vista dell 'adozione della direttiva 2002/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . .,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all 'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell 'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
(2002/C 45 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE
EUROPEA)
visto........omissis.....
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva, che Ë la diciassettesima direttiva
particolare a norma dell 'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che
derivano, o possono derivare, dall 'esposizione al rumore e,
segnatamente, contro il rischio per l 'udito.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle
attivit‡ in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti
a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all 'insieme
del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni
pi¢ rigorose e/o specifiche contenute nella presente
........omissis.......
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 10
Controllo sanitario
..omissis.....
4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione
uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all 'udito identificabile...........
.....omissis.........
b) il datore di lavoro:
..........omissis...........
iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del
lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero
dell 'autorit‡ competente, nell 'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio a norma degli
articoli 5 e 6, compresa la possibilit‡ di assegnare il
lavoratore ad attivit‡ alternative che non comportano
rischio di ulteriore esposizione;
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunit‡ europee.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a . . .
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La Presidente Il Presidente
IT 19.2.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunit‡ europee C 45 E/47
(*) Tre anni dopo l 'entrata in vigore della presente direttiva.
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
E ' VERAMENTE UNA BUONA NOTIZIA
Il problema è che le persone " debitamente qualificate " in Italia sono individuate dal governo: dobbiamo conquistare il Suo di cuore,
non quello della CEE!!
Ritengo comunque che l ' individuazione nel testo del"medico del lavoro" sia certamente un punto a nostro favore nell ' ottica dell 'accoglimento del ricorso alla commissione Europea.Infatti,Io forse tra i pochi ,credo ancora che ,pur come ultima spiaggia,sia possibile avere giustizia in sede Europea.Inoltre,invito tutti a continuare a credere che comunque alla fine avremo ragione,e a tal fine è necessario che ognuno di noi sviluppi idee e percorsi che possano facilitare il successo della nostra aspirazione.Però ripeto per l 'ennesima volta che tutte le iniziative debbano essere collegate tra loro e seguire un unico filo conduttore
Mario Concetto Giorgianni
questa notizia mi rincuora
Partiamo dall 'Europa e giungiamo al cuore del Governo fino a passare il circolo polmonare per poi sfociare in aorta.
Il percorso è tortuoso e difficile ma possibile solo attraverso una solida unità di tutti gli attori della Medicina del Lavoro
Un saluto a tutti
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