Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?
Che io sappia le regioni (so di lombardia e piemonte) in questi anni le hanno delegate ai medici competenti se esistono rischi ed eliminate dalla loro attività se non sussistono rischi per cui è prevista la Sorv. san.
So però che c'era un ricorso (a non so quale tribunale forse la corte costituzionele) perchè si diceva che tali interventi normativi regionali non fossero validi... Io sto dalla parte della sburocrazia e della legge più intelligente..cite]zandor il 21/01/2009 01:41 ha scritto:
Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?[/cite]
Andrea Angelo Bordiga
Naturalmente solo se le regioni in cui opero hanno legiferato in tal senso...
Andrea Angelo Bordiga
zandor il 21/01/2009 01:41 ha scritto:
Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?
Gennaro Bilancio
zandor il 21/01/2009 01:41 ha scritto:
Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?
Il D.L. 112 del 25/06/2008(convertito nella legge 06/08/2008 n°133) all'art.23 comma 5 abolisce l'art.4 della legge 19/01/1955 n° 25 (disciplina dell'apprendistato)che recita...."l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria.....".Bisogna ricordare però che per i MINORI DI DICIOTTO ANNI anni sono in vigore norme specifiche che ne tutelano l'avviamento al lavoro (L. 977/67 modificata dal D. Lg.vo 345/99 e dal D.Lg.vo 262/2000)CHE NON SONO STATE MAI ABROGATE!!!!
ERGO:
GLI APPRENDISTI MAGGIORENNI VENGONO VISITATI, UNA VOLTA ASSUNTI, SOLO DAL MEDICO COMPETENTE OVE VE NE SIA NECESSITA' (ESITI VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
GLI APPRENDISTI MINORENNI A RISCHIO , UNA VOLTA ASSUNTI, VENGONO VISITATI DAL M.C. DELL' AZIENDA.
GLI APPRENDISTI MINORENNI NON A RISCHIO, PRIMA DELL'ASSUNZIONE, VENGONO VISITATI DA UN MEDICO DEL S.S.N. ( anche dal medico di base)
Ciao Alfredo Lombardi
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
zandor il 21/01/2009 01:41 ha scritto:
Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?
Ovviamente bisogna ricordare che per alcune categorie (tra cui gli apprendisti) il documento di valutazione dei rischi deve essere "mirato" tenendo presente la particolare "suscettibilità" di tali lavoratori.
Riepilogando : solo le visite ai minori non a rischio sono di competenza del S.S.N.
Saluti again : Alfredo Lombardi
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
zandor il 21/01/2009 01:41 ha scritto:
Nel mare magnum delle diverse interpretazioni, qualcuno, gentilmente mi riepiloga la situazione riguardo le visite agli apprendisti? Si effettuano da parte del MC, o sono esclusivamente di competenza asl?
Per concludere definitivamente: DEL PARI MAI ABROGATE SONO STATE : LE LAVORAZIONI, I PROCESSI, E I LAVORI ELENCATI NELL' ALLEGATO 1 DEL D.LG.VO 262 DEL 2000
Mi congedo definitivamente dperando di esserti stato utile Alfredo lombardi
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
Grazie per la dritta!
mi rimane solo un piccolo dubbio: non è che vale solo per la pubblica amministrazione?[cite]alfrelomba il 22/01/2009 11:27 ha scritto:
Il D.L. 112 del 25/06/2008(convertito nella legge 06/08/2008 n°133) all'art.23 comma 5 abolisce l'art.4 della legge 19/01/1955 n° 25
Andrea Angelo Bordiga
abordiga il 22/01/2009 04:02 ha scritto:
Grazie per la dritta!
mi rimane solo un piccolo dubbio: non è che vale solo per la pubblica amministrazione?[cite]alfrelomba il 22/01/2009 11:27 ha scritto:
Il D.L. 112 del 25/06/2008(convertito nella legge 06/08/2008 n°133) all'art.23 comma 5 abolisce l'art.4 della legge 19/01/1955 n° 25
Non facendone specifica menzione si deve intendere che valga erga omnes e cioè sia lavoratori della P.A. sia di altri settori
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
alfrelomba il 22/01/2009 05:26 ha scritto:
Non facendone specifica menzione si deve intendere che valga erga omnes e cioè sia lavoratori della P.A. sia di altri settori
Esatto. Principio generale: quod lex voluit dixit, quod non dixit noluit (ciò che la legge voleva dire lo ha detto, ciò che non ha detto non voleva dirlo).
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