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DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 3213 volte.

t.camerot@virgilio.it

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  • DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (24/02/2002 00:30)

Il titolo VII del 626/94 dovrebbe essere sostituito dal titolo VII bis: "protezione da agenti chimici" in cui si determinano i requisiti minimi per attivare la protezione dei lavoratori dagli effetti di agenti chimici.....

Chi l 'ha visto? o letto?

Invito tutti a raccogliere notizie e a parlarne.

Aggiungo : art.60 quinquies, comma due : " se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione.....vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute...... e che le misure.... sono sufficienti a ridurre il rischio... non si applicano le disposizioni degli articoli.... 60 decies...(sorveglianza sanitaria).

La Redazione

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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (24/02/2002 18:15)

Il testo della Direttiva Europea (quattordicesima direttiva particolare ai sensi della Direttiva 89/391/89/CEE) si trova sul sito della CE EUR-LEX

http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it_398L0024.html

In merito alla sorveglianza sanitaria in effetti questa non è prevista se vi è solo "un rischio moderato" e se le misure preventive e protettive "siano sufficienti a ridurre il rischio". Resta comunque obbligatoria nel caso di esposizioni a sostanze chimiche per le quali sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio. Il testo della Direttiva prevede la figura del "Medico del Lavoro" ma anche il "medico competente". Le scelte su come recepire la Direttiva dipenderanno dal Decreto Legislativo che dovrà essere prossimamente promulgato. Quale sarà la volontà del nostro paese in materia?

Su questa Direttiva ed in particolare sul "Rischio moderato" è stato organizzato un Seminario a Firenze per il 7 marzo prossimo:

"Valutazione del rischio, rischio moderato, sorveglianza sanitaria, informazione" a cura di: Gruppo di Lavoro ASQ_NETWORK.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni (gratuite ma limitate) cliccate nel menu su Eventi.

L 'argomento (sia per i contenuti sia per gli aspetti formali) è di particolare interesse per i medici del lavoro. Se c 'è adesione proponiamo di aprire uno speciale forum sul rischio chimico e sulla Direttiva Europea con l 'obiettivo di far intervenire i colleghi e predisporre idee per le ipotesi di recepimento della Direttiva da presentare unitariamente da parte del Coordinamento delle nostre Società Scientifiche al Governo.

La redazione di MedicoCompetente.it

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (16/03/2002 11:52)

carissimi medici, e anche carissimi colleghi della prevenzione, (dacché io medico non sono), solo da due giorni sono stata informata di questo sito, cui devo l 'aver potuto leggere ( e non vi dico con quale e quanto dolore) come l 'attuale governo ha contrabbandato il recepimento della direttiva CEE sulla protezione(!!!!????) da rischio chimico. Personalmente, non solo sono indignata, ma assolutamente decisa a combattere in qualche modo questa premeditazione di strage annunciata. E mi conforta vedere che anche altri, oltre me, hanno ravvisato nel disgraziato testo un attentato alla medicina del lavoro, che viene peraltro insieme, subito dopo e temo anche subito prima, ad altre mosse di depistaggio della tutela della salute dei lavoratori. Mi chiedo anche se chi ha firmato la promulgazione di questo decreto, quindi in ultima analisi il Presidente della Repubblica, si sia reso conto di cosa stava facendo.

Non solo, anche a mio parere, la sorveglianza sanitaria sui rischi chimici resta TOTALMENTE soggiogata alla discrezione del datore di lavoro, ma addirittura esiste una contraddizione interna, un 'antinomia giuridica spaventosa persino sul rischio piombo (l 'unico rischio chimico per così dire "normato"), in virtù della quale si attuerebbe la sorveglianza sanitaria solo in caso di superamento del livello ematico di 40 microgrammi% di piombo : vivaddio, come pensa il legislatore (che il diavolo se lo porti con tutti i suoi accoliti!) di scoprire livelli maggiori di alcunchè, se non si attiva la sorveglianza sanitaria????

ho avuto modo, in questi due giorni, di contattare alcuni amici medici del lavoro, alcuni dei quali .non avendo ancora letto il testo pubblicato sulla GURI n.57 dell '8.3.02, suppl. n.40, pensavano in buona fede che l 'abrogazione si riferisse solo alla periodicità tabellare: è stata dura spiegare che l 'abrogare tout-court delle voce da 1 a 44 e 47 comportava che quelle lavorazioni, di per sè, sono state escluse A PRIORI dalla tutela sanitaria, atteso che il 303/56, che io chiamo la "legge-mamma" della tutela della salute dei lavoratori, dice chiaramente all 'art.33 1° comma che "vige l 'obbligo di tutela sanitaria per le lavorazioni di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto"! dunque, se una lavorazione non è compresa in quella tabella, l 'obbligo di tutela, con relativa norma sanzionatoria, viene in diritto a cadere. I sostenitori dell 'attuale linea ( ma chi sono???? voi ne conoscete qualcuno davvero e sincero????) oppongono che si attuerà, dal 23 marzo, la nuova normativa: ovvero, esattamente quello che è il peggior incubo di chi vuol davvero prevenire, cioè ignorare del tutto la presenza del rischio. E per di più ciò può avvenire non solo senza sanzioni, ma addirittura con il beneplacito della legislazione.

spero che ognuno di noi -che di questo lavoro viviamo non solo come fonte di reddito ma soprattutto come maniera di rapportrasi alla societàe agli altri esseri umani- attivi tutti i mezzi a disposizione per limitare al massimo i danni che senza dubbio origineranno da questa sciagurata normativa.

Vi propongo, al momento, almeno di far avanzare dagli organi preposti (che so, l 'ordine dei medici, le associazioni professionali, l 'inail e quanto altro può venire in mente) la proposta di recepire integralmente, magari pure ad interim, sia i TLV che gli IBE suggeriti ddll 'ACGIH nell ' emanando (?) decreto di definizione di "rischio moderato", fissando in 1/100 o anche in 1/50, o anche almeno in 1/20 dei rispettivi TLV-TWA il tetto massimo in base al quale il rischio possa davvero definirsi "slight". Meglio un limite poco o insufficientemente cautelativo che l 'autovalutazione di un incompetente!!!

Vi sarò grata, se vorrete confrontarvi con me su questa proposta, anche direttamente sulla mia e-mail, che vi riporto ( ancora non si bene come funziona questo sito, scusatemi...): nofertiri9@libero.it

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

claudiog

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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (16/03/2002 13:34)

cara nofertiri9 approvo ogni singola riga di quanto tu dici, ho gia ' prospettato sul sito le tue giustamente funeree conclusioni ( ACHTUNG MINEN ) ma nessuno apparentemente sembra preoccuparsene.......altro che igienisti!

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (16/03/2002 18:01)

Il Decreto Legislativo che disciplinerà la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro, modificando il D.Lgs 626/94 è una legge importante che modificherà in vari punti la prevegente legislazione in materia, compreso il DPR 303/56.

Di particolare importanza la parte che riguarda il "rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori" per il quale, se sono soddisfatte alcune condizioni, non si applicano alcune parti importanti del decreto, compresa la sorveglianza sanitaria. Come avevamo scritto sulle news, nel testo originale in Inglese il termine che esprimeva il concetto era "slight" (lieve, leggero, insignificante, di poca importanza), ed è stato tradotto in "moderato" (che in italiano esprime ben altri significati). Sulla base di questo in occasione della mia relazione al Seminario a Firenze del 7 marzo "Valutazione del rischio, rischio moderato, sorveglianza sanitaria, informazione" a cura del Gruppo di Lavoro ASQ_NETWORK, ho proposto che si utilizzasse il valore di 1/100 del TLV come discriminazione. Non sarà perfetto, non sarà scientificamente "esatto", ma ha il pregio di essere chiaro e valutabile. Semplifichiamo i sistemi di valutazione (inutile far fare alle piccole aziende decine di misurazioni ripetute per un rischio quasi inesistente (vedi l 'apllicazione del D.Lgs 277/91 per il rumore sl di sotto degli 80 dB(A)), ma non cancelliamo la possibilità di fare prevenzione dove c 'è n 'è bisogno!

Nelle more del decreto che stabilirà quali criteri adottare per classificare il rischio "moderato", dovrebbe uscire, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un Decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d 'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con i parametri per l 'individuazione del rischio moderato di cui all 'articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.

Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e ' comunque effettuata dal datore di lavoro.

Vogliamo far sentire, anche ufficialmente, la voce della Medicina del Lavoro? Che ne pensano le società Scientifiche? Che diranno le Linee Guida che verranno presentate a Torino?

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

claudiog

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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (17/03/2002 10:44)

Caro Cristaudo,

a questo punto anche una piccola cavia capirebbe che la Medicina del Lavoro ha gravissimi problemi di rappresentanza, e nel migliore dei casi penserebbe che si tratta di sola incapacita '.

La gestione verticistica ha evidentemente fatto il suo tempo, non ha stimoli, motore, giusta rabbia, e visto che si sta autodanneggiando dovrebbe ormai esserne conscia.

Gli altri picchiano di roncola e noi li ' buoni e bravi a leccare ferite.

Penso molto seriamente che sia tempo di Stati Generali per la Medicina del Lavoro e l 'esistenza di questo sito a cui vanno tutti i ringraziamenti possibili potrebbe rappresentare il luogo e l 'occasione per bandirli.

Non sottovalutate , gente, non sottovalutate....

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (18/03/2002 00:39)

Vorrei ritornare ai problemi di traduzione della legge. Le scale di valutazione del rischio inglesi e americane contemplano normalmente i seguenti livelli di rischio: slight risk, moderate risk and great risk. Andandosi a leggere i testi della direttiva madre in lingua francese (ne présentet qu 'un risque faible pour la securitè et la santè ...) spagnolo (sòlo exista un riegos leve para la seguridad y la salud...) portoghese (o risco para a seguranca e a sau 'de dos trabalhadore è baixo ...) è chiaro come tutti (il tedesco, l 'olandese ecc. proprio non riesco a capirli!) abbiano tradotto slight come va tradotto: basso, lieve, il più basso livello contemplabile da una scala semi-qualitativa ed è chiaro l 'errore del traduttore italiano che ha attribuito a slight il significato di moderato. Attenzione! non è solo sottile disquisizione letterale. Sappiamo tutti che le attuali esposizioni professionali alle sostanze chimiche pericolose, salvo casi eccezionali, si possono classificare TUTTE come moderate. E c 'è una montagna di letteratura scientifica che da anni ci illumina sugli effetti di queste esposizioni "basse" o, peggio, "moderate". Consideriamo cosa normale che la legge che andrà in vigore il 23 marzo prossimo permetta la inapplicazione di misure preventive e della sorveglianza sanitaria a queste condizioni?

Lo ripeto, e chiedo la vostra opinione, io ritengo che si debbano applicare criteri di valutazione che "oggettivizzino" la "insignificante" esposizione ma che permettano l 'applicazione delle misure di prevenzione e della sorveglianza sanitaria nel caso di esposizioni "moderate". Ricordiamoci: c 'è tempo 45 giorni dall 'entrata in vigore del decreto per fare proposte, illustrare e convincere. Ognuno faccia la sua parte.

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

Mimmo

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  • Re: DIRETTIVA 98/24/CE : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE...
  • (21/03/2002 18:01)

a parte la traduzione del termine che come sempre da adito a poca chiarezza nella nostra legislazione, non vi sembra colleghi che potremmo trovarci di fronte anche allo svilimento della figura e del lavoro del Medico Competente (sia specialista in medicina del lavoro che competente 277/91), visto anche la nomina degli igienisti e dei medici legali?

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