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INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE

Questo argomento ha avuto 14 risposte ed è stato letto 5226 volte.

abordiga

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  • INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (25/01/2009 14:06)

SONO STATE EMANATE DLLA REGIONE LOMBARDIA IL 22-1-08
E DISPONIBILI IN DOCUMENTAZIONE
BUONA LETTURA..

Andrea Angelo Bordiga

bernardo

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 18:28)

abordiga il 25/01/2009 02:06 ha scritto:
SONO STATE EMANATE DLLA REGIONE LOMBARDIA IL 22-1-08
E DISPONIBILI IN DOCUMENTAZIONE
BUONA LETTURA..

Viste. Nessuna particolare novità rispetto all'accordo e alle linee della Toscana, ad eccezione della indicazione per il Datore di Lavoro di redigere un "documento di valutazione del rischio dedicato", come parte del documento di valutazione dei rischi, contenente anche azioni perventive, promozionali ed educative.
Anche la Lombardia, come già la Toscana, dà indicazione di dosare almeno la creatinina nel campione prelevato, sia che il campione venga prelevato dal Medico Competente che dal laboratorio autorizzato.
Qualora il test di screening venga effettuato direttamente dal Medico Competente è richiesta comunque la "registrazione oggettiva a stampa dei risultati".

lucchetti

lucchetti
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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 19:28)

In queste linee guida ci sono 2 grandi novità (leggasi aberrazioni):
1)"Come controllo sull’idoneità dell’urina ..... Gli esiti del dosaggio della creatinina e di altri eventuali parametri dovranno essere documentati": sicuramente il campione va validato, ma doverlo anch'esso fotografare!!! Un'ulteriore umiliazione della ns. categoria.
2)il Datore di lavoro deve "redigere un "documento di valutazione del rischio dedicato", come parte del documento di valutazione dei rischi, contenente anche azioni perventive, promozionali ed educative...; ebbene questo punto è il massimo del qualunquismo statale che imperversa nel ns. povero paese. Ma chi sono questi geni?
Io stò nel Lazio, regione notoriamente fra le ultime a fare una qualunque cosa, ma se questo è l'andazzo......
Mi piacerebbe sapere chi erano i "rappresentanti dei m.c."? e che mandato avevano per rappresentare i m.c.?
E mi faccio meraviglia che non ci sia un'insurrezione sindacale e di confindustria.
Comunque mal comune mezzo gaudio: io non sarò certo contento di fare gli stikkini, però mi potrò consolare vedendo i Datori di Lavoro impegnati nel recupero sociale.

remix

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 19:34)

[cite]bernardo il 26/01/2009 06:28 ha scritto:


Viste. Nessuna particolare novità rispetto all'accordo e alle linee della Toscana, ad eccezione della indicazione per il Datore di Lavoro di redigere un "documento di valutazione del rischio dedicato", come parte del documento di valutazione dei rischi, contenente anche azioni perventive, promozionali ed educative.
cite]


Queste le mie prime riflessioni scaturite da una veloce lettura, anche “a confronto” con l’Accordo e con la delibera Regione Toscana:

-> Significativo, e magari opportuno riproporlo in altre Regioni, il confronto con le Parti Sociali (Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori) e con una rappresentanza di Medici Competenti

-> La delibera Regione Toscana aveva introdotto come elemento di novità rispetto all’Accordo una “terza opzione” praticabile a discrezione del Medico Competente: quella di far effettuare a laboratori autorizzati non solo, eventualmente, il test di primo livello, ma anche il prelievo (mentre l’Accordo nasce con indicazioni più restrittive in base alle quali, anche laddove il Medico Competente non se ne occupi egli stesso, ma faccia effettuare il test presso laboratori, debba comunque ed inevitabilmente effettuare il “prelievo”).
La Regione Lombardia fa a sua volta un passo oltre e prevede che il “prelievo”, non solo possa, il Medico Competente, evitare di farlo (delegando tutto ad un laboratorio), ma che il laboratorio possa non essere necessariamente “accreditato” o “autorizzato” che dir si voglia, (fermo restando, ovviamente, che debba invece essere “autorizzato” il laboratorio che dovrà affettuare il test).
Questo lo stralcio in proposito: “Il prelievo di urina può essere eseguito:
dal medico competente direttamente;
dal medico competente indirettamente tramite altro sanitario addetto, formalmente individuato e delegato, in ogni caso sotto la responsabilità dello stesso medico competente;
da personale sanitario di un laboratorio non autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti prelievo;
da personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti (dgr n. V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e riportato in allegato) e relativi punti prelievo.

-> Ulteriore punto interessante:“è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione del test di screening. L’effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all’esecuzione del test di screening. In particolare, l’esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test consolida la buona prassi sanitaria [omissis]”

-> Una significativa semplificazione, rispetto all’Accordo, ritengo sia quella derivante dalla precisazione introdotta dalla Regione Lombardia, che qui riporto: “Solo nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, è sottoposto almeno a tre controlli dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.
Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e validi motivi debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico)”.
La novità sta ovviamente nel fatto che l’Accordo, invece, prevede controlli ravvicinati e “speciali” sia che il lavoratore non adduca, sia che adduca documentate e valide giustificazioni (cosa che, letta così, può forse dir poco, ma applicata alla prassi del Medico Competente mi sembra portatrice di un importante alleggerimento di procedure).

Rinvio ad eventuali successivi post considerazioni ulteriori, se riuscirò, in tempi ragionevolmente brevi, a dedicarmi ad una lettura più attenta.
Buon lavoro a tutti.

remix

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 19:38)

bernardo il 26/01/2009 06:28 ha scritto:


Viste. Nessuna particolare novità rispetto all'accordo e alle linee della Toscana, ad eccezione della indicazione per il Datore di Lavoro di redigere un "documento di valutazione del rischio dedicato", come parte del documento di valutazione dei rischi, contenente anche azioni perventive, promozionali ed educative.

Queste le mie prime riflessioni scaturite da una veloce lettura, anche “a confronto” con l’Accordo e con la delibera Regione Toscana:

-> Significativo, e magari opportuno riproporlo in altre Regioni, il confronto con le Parti Sociali (Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori) e con una rappresentanza di Medici Competenti

-> La delibera Regione Toscana aveva introdotto come elemento di novità rispetto all’Accordo una “terza opzione” praticabile a discrezione del Medico Competente: quella di far effettuare a laboratori autorizzati non solo, eventualmente, il test di primo livello, ma anche il prelievo (mentre l’Accordo nasce con indicazioni più restrittive in base alle quali, anche laddove il Medico Competente non se ne occupi egli stesso, ma faccia effettuare il test presso laboratori, debba comunque ed inevitabilmente effettuare il “prelievo”).
La Regione Lombardia fa a sua volta un passo oltre e prevede che il “prelievo”, non solo possa, il Medico Competente, evitare di farlo (delegando tutto ad un laboratorio), ma che il laboratorio possa non essere necessariamente “accreditato” o “autorizzato” che dir si voglia, (fermo restando, ovviamente, che debba invece essere “autorizzato” il laboratorio che dovrà affettuare il test).
Questo lo stralcio in proposito: “Il prelievo di urina può essere eseguito:
dal medico competente direttamente;
dal medico competente indirettamente tramite altro sanitario addetto, formalmente individuato e delegato, in ogni caso sotto la responsabilità dello stesso medico competente;
da personale sanitario di un laboratorio non autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti prelievo;
da personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti (dgr n. V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e riportato in allegato) e relativi punti prelievo.

-> Ulteriore punto interessante:“è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione del test di screening. L’effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all’esecuzione del test di screening. In particolare, l’esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test consolida la buona prassi sanitaria [omissis]”

-> Una significativa semplificazione, rispetto all’Accordo, ritengo sia quella derivante dalla precisazione introdotta dalla Regione Lombardia, che qui riporto: “Solo nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, è sottoposto almeno a tre controlli dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.
Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e validi motivi debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico)”.
La novità sta ovviamente nel fatto che l’Accordo, invece, prevede controlli ravvicinati e “speciali” sia che il lavoratore non adduca, sia che adduca documentate e valide giustificazioni (cosa che, letta così, può forse dir poco, ma applicata alla prassi del Medico Competente mi sembra portatrice di un importante alleggerimento di procedure).

Rinvio ad eventuali successivi post considerazioni ulteriori, se riuscirò, in tempi ragionevolmente brevi, a dedicarmi ad una lettura più attenta.
Buon lavoro a tutti.
Remix

bernardo

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 21:27)

C'è una cosa da dire a mio parere al di là della valutazione di questo o quell'aspetto.
Ed è che le uniche due Regioni, per quanto si sa, che finora hanna formalmente affrontato il problema (cioà Toscana e Lombardia) hanno introdotto ulteriori cambiamenti rispetto all'accordo SR. Se tutte le atre 18 faranno altrettanto (e c'è da giurare che la maggior parte lo farà) avremo un regolamento tipo nazionale (l'accordo del 18 ottobre 2008) e almeno una quindicina di "varianti locali" col il che aumenterà ulteriormente l'incertezza e la confusione in materia. Personalemtne mi chiedo: dov'erano e cosa facevano i vari rappresentati (tecnici) regionali quando è stato redatto l'accordo del 18/10/08? Non è che qualcuno di loro, vistasi "bocciata" al livello SR la propria idea, l'ha poi reintrodotta negl indirizzi locali? Al di là delle opinioni di ciascuno sulla materia in sè, questa "anarchia" non è veramente utile a nessuno.

raspanti

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (26/01/2009 23:56)

bernardo il 26/01/2009 09:27 ha scritto:
C'è una cosa da dire a mio parere al di là della valutazione di questo o quell'aspetto.
Ed è che le uniche due Regioni, per quanto si sa, che finora hanna formalmente affrontato il problema (cioà Toscana e Lombardia) hanno introdotto ulteriori cambiamenti rispetto all'accordo SR. Se tutte le atre 18 faranno altrettanto (e c'è da giurare che la maggior parte lo farà) avremo un regolamento tipo nazionale (l'accordo del 18 ottobre 2008) e almeno una quindicina di "varianti locali" col il che aumenterà ulteriormente l'incertezza e la confusione in materia. Personalemtne mi chiedo: dov'erano e cosa facevano i vari rappresentati (tecnici) regionali quando è stato redatto l'accordo del 18/10/08? Non è che qualcuno di loro, vistasi "bocciata" al livello SR la propria idea, l'ha poi reintrodotta negl indirizzi locali? Al di là delle opinioni di ciascuno sulla materia in sè, questa "anarchia" non è veramente utile a nessuno.

Io invece mi faccio un'altra domanda: dov'erano e dove sono le associazioni che rappresentano i medici e che niente fino ad oggi hanno detto (e soprattutto fatto)in proposito? E mi riferisco sia alle associazioni di medicina del lavoro, che al di là di qualche proposta migliorativa e/o di "alleggerimento" nessuno ha messo in discussione che questo obbligo imposto ai medici competenti esula ed è completamente estraneo al ruolo e ai compiti del medico competente che anche il DL 81 enuncia nell'art 38 ("l'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico dell Commissione internazionale di salute occupazionale ICOH)? E mi riferisco alle associazioni dei medici in generale ed in particolare alla FNOM che, interpellata dal CONAMECO ( e mi duole dirlo, fino ad oggi l'unico che ha espresso una posizione chiara e decisa su questo argomento)affinchè esprimesse un parere circa la dignità, il decoro, l'indipendenza della professione medica che vengono messe in discussione da queste procedure, ha vergognosamente taciuto? Ma quali interessi difendono questa gente?

francosic

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (27/01/2009 09:11)

Vediamola in modo (leggermente) diverso: qualcuno dei partecipanti al "confronto con le parti sociali - Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori più rappresentative - e con una rappresentanza di medici competenti che operano in Lombardia", può raccontarci come è andata?

m.digiovanni

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (29/01/2009 13:29)

Egregi colleghi, vi chiedo se siete a conoscenza della presenza in commercio dei cosiddetti presidi sanitari da usare per gli esami di primo livello autorizzati dal Ministero della Salute (o altri Organi competenti).

Cordiali saluti
Michele

CONAMECO

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  • Re: INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE LOMBARDIA SU ASSUNZIONE DI SOSTANZE
  • (29/01/2009 19:21)

Per una completezza di informazione, inserita nei contributi degli utenti la delibera sulle TD della Regione Liguria

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