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CASO CLINICO MINORI

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 2520 volte.

Rcorda

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346
  • CASO CLINICO MINORI
  • (06/02/2009 15:55)

Cari Colleghi vi sottopongo caso:

- 2 apprendisti minorenni (meccanico ed elettrauto) in autoriparazione camion
- DVR rumore >>85 dB
- ovviamente oli minerali, combusti, etc.
- D.Lgs. 345/99 vieta rumore, sensibilizzanti, etc.
Cosa fare?

Io pensavo di dare limitazioni temporanee per le varie espozioni vietate, fino al compimento del 18° anno, che avverrà tra qualche mese.

Che ne dite???

Grazie a tutti, RCorda.

billi

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645
  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (07/02/2009 21:47)

Volevo risponderti prima, ma probabilmente c'era qualche problema nel sito che impediva l'ingresso.
Penso che la metodica utilizzata per il caso sia perfetta: anch'io utilizzo la stessa dicitura.

acapri

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (07/02/2009 22:07)

Rcorda il 06/02/2009 03:55 ha scritto:
Cari Colleghi vi sottopongo caso:

- 2 apprendisti minorenni (meccanico ed elettrauto) in autoriparazione camion
- DVR rumore >>85 dB
- ovviamente oli minerali, combusti, etc.
- D.Lgs. 345/99 vieta rumore, sensibilizzanti, etc.
Cosa fare?
Io specificherei idoneo con prescrizioni come da allegato I d.lgs.345/99. (Nell'allegato I sono contenute tutte le lavorazioni che un minore non può svolgere o a cui non può essere adibito. Queste ultime decadono automaticamente con il compimento del 18 anno di età.
Sicuramente giusto quello che dice Billi, che conoscendomi sa che, per certe cose sono un po rom..pino.

Io pensavo di dare limitazioni temporanee per le varie espozioni vietate, fino al compimento del 18° anno, che avverrà tra qualche mese.

Che ne dite???

Grazie a tutti, RCorda.

Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro

acapri

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243
  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (07/02/2009 22:09)

acapri il 07/02/2009 10:07 ha scritto:

La mia risposta si e' inserita nella tua domanda quindi elimina le ultime righe.

Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro

bernardo

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 10:48)

Il contratto è effettivamente di apprendistato? La cosa non è di secondaria importanza. Infatti la legge 977/67 (come modificata dal D.Lgs.vo 345/99) vieta di adibire gli adolescenti (cioè i minori di anni 18 che hanno assolto l'obbligo scolastico) ai lavori di cui all'allegato 1, ma consente la deroga (art. 6 ccomma 2) se" ...svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione".
Tra l'altro, per il contratto di apprendistato (che prevede obbligatoriamente il tutor) non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Morale: gli apprendisti possono essere adibiti in deroga alle lavorazioni di cui all'allegato 1 della legge 977/67 (come modificata dal 345/99) alle condizionidi cui al comma 1 dell'art. 6. Gli altri minori possono ugualmente essere addetti in deroga alle suddette lavorazioni, ma solo "per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa" e previa autorizzazione (se non si tratta di Istittuti di formazione professionale) della direzione provinciale del lavoro su parere dell'ASL.
Per quanto riguarda il rumore il divieto (fatte salve le deroghe di cui sopra) concerne i rumori con esposizione media giornaliera superiore a Lex 87 dB (punto 1b dell'allegato).

acapri

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 12:36)

bernardo il 08/02/2009 10:48 ha scritto:
Il contratto è effettivamente di apprendistato? La cosa non è di secondaria importanza. Infatti la legge 977/67 (come modificata dal D.Lgs.vo 345/99) vieta di adibire gli adolescenti (cioè i minori di anni 18 che hanno assolto l'obbligo scolastico) ai lavori di cui all'allegato 1, ma consente la deroga (art. 6 ccomma 2) se" ...svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione".
Tra l'altro, per il contratto di apprendistato (che prevede obbligatoriamente il tutor) non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Morale: gli apprendisti possono essere adibiti in deroga alle lavorazioni di cui all'allegato 1 della legge 977/67 (come modificata dal 345/99) alle condizionidi cui al comma 1 dell'art. 6. Gli altri minori possono ugualmente essere addetti in deroga alle suddette lavorazioni, ma solo "per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa" e previa autorizzazione (se non si tratta di Istittuti di formazione professionale) della direzione provinciale del lavoro su parere dell'ASL.
Per quanto riguarda il rumore il divieto (fatte salve le deroghe di cui sopra) concerne i rumori con esposizione media giornaliera superiore a Lex 87 dB (punto 1b dell'allegato).

Mi sono scordato di scrivere che nel combinato legislativo, che bernardo/graziano, ha esplicitato impeccabilmente, va anche vista la legge 262/00.

Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro

Rcorda

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 12:59)

Grazie per le risposte, il ragazzo è effettivamente un apprendista (non scuole profesiionali).
Riguardo al rumore, "345/99":
1. Agenti fisici:
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

....che recita "1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA,......"
Quindi perchè 87?

RCorda.

nofertiri9

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 15:10)

anche secondo me il punto di discrimine è il valore di azione inferiore, quindi 80 dB.A.
Il che non impedirà per nulla all'adolescente di fiondarsi in discoteca a non meno di 98 dB.A per 4 ore tutti i sabato sera, specie ora che i soldini per andarci non li deve più chiedere a casa...
Ma questo è solo uno degli aspetti schizofrenici delle ns. normative.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

bernardo

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 17:10)

nofertiri9 il 08/02/2009 03:10 ha scritto:
anche secondo me il punto di discrimine è il valore di azione inferiore, quindi 80 dB.A.
Il che non impedirà per nulla all'adolescente di fiondarsi in discoteca a non meno di 98 dB.A per 4 ore tutti i sabato sera, specie ora che i soldini per andarci non li deve più chiedere a casa...
Ma questo è solo uno degli aspetti schizofrenici delle ns. normative.

bernardo

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  • Re: CASO CLINICO MINORI
  • (08/02/2009 17:13)

Si ma il 277, capo IV, era stato abrogato e sostituito già prima dell'81 dal titolo V bis del 626, e conseguentemente sono stati a suo teempo aggiornati i corrispondenti riferimenti anche nell'allegato 1, che ora fa riferimento al valore limite e, per l'adozione di misure di protezione, la volore inferiore d'azione (appunto 87 e 80).

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