Medici competenti e specialità affini all’igiene: note ufficiali della FNOMCeO
Il settore legale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha diffuso a tutti gli Ordini provinciali due note ufficiali che forniscono chiarimenti riguardo le modifiche all’art. 2 del D.Lgs. 626/94 sulle qualifiche del medico competente. Nella Comunicazione n.29 dell’8 febbraio si afferma che la specializzazione in “Igiene e sanità pubblica” deve essere considerata corrispondente a quella in “Igiene e medicina preventiva” ai fini della nomina a medico competente in quanto corrisponde al titolo europeo di cui al D.Lgs. 368/99. Quanto agli orientamenti e agli indirizzi delle Scuole in “Igiene e medicina preventiva” la FNOMCeO ritiene che essi non modifichino la tipologia della Scuola e quindi tutti gli specializzati nei diversi orientamenti possano svolgere la funzione di medico competente. Nella Comunicazione n.35 del 19 febbraio la stessa FNOMCeO ritiene che le specializzazioni in “Igiene e medicina scolastica”, “Igiene e tecnica ospedaliera”, “Igiene pratica” e “Igiene” non possano essere ricondotte alla dizione “Igiene e medicina preventiva” per svolgere le funzioni di medico competente.
PROBABILMENTE TRA QUALCHE MESE BASTERA ' AVER FATTO L 'ESAME DI IGIENE PER ESSERE M d L ...
Questa lettera era allegata ad una e-mail che ho ricevuto oggi, come membro dell 'AMSCE: è possibile comunque leggerla anche sul sito dell 'AMSCE all 'indirizzo http://www.cimedoc.uniba.it/amsce/MARILENA.htm
LA SCHIZOFRENIA LEGISLATIVA MORTIFICA LA CULTURA
L’esempio della Medicina del Lavoro
Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una inversione di tendenza, o meglio, al ritorno ad un passato obsoleto nel campo della legislazione sanitaria che rischia di disorientare gli operatori del settore oltre che produrre la riduzione dell’efficienza e dell’efficacia di molte prestazioni mediche.
In particolare l’ultimo decennio è stato protagonista di riforme sostanziali per la riorganizzazione della formazione medica e dell’accesso alla professione ispirate a più moderni principi e direttive europee, nonostante sia persistito in ogni atto normativo un intervento anacronistico che oggi non trova più giustificazioni. Ad esempio, mentre il D.L.vo 502/92 ed il D.P.R. 483/97 stabiliscono l’obbligatorietà del titolo di specialista nella disciplina oggetto di concorso per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico, l’art. 56 punto 2 dello stesso D.P.R. 483/97 esenta il personale del ruolo sanitario in servizio dal requisito del possesso del diploma di specializzazione per la partecipazione ai concorsi; l’art. 2 comma 1 della L. 401/2000 riserva il 50% dei posti a concorso nelle strutture sanitarie ed universitarie a favore del personale sanitario laureato non specializzato. Se da un lato si è tentata una rivoluzione organizzativa della professione medica individuando percorsi chiari e distinti di accesso alla carriera, dall’altro si è mantenuto un filo di collegamento con il passato contrastando di fatto gli obiettivi ed i principi enunciati dalle medesime disposizioni legislative. Così mentre si sono preparate ed uniformate le nuove generazioni mediche a modelli formativi professionalizzanti più avanzati, armonizzati ai modelli europei, si è permesso a chi non ha voluto o potuto percorrere il faticoso iter della formazione specialistica di avanzare nella carriera più velocemente e con maggiori gratificazioni economiche, generando in tal modo una vera e propria ingiustizia.
Mentre la direttiva europea concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, recepita dai decreti legislativi 257/91 e 368/99, inibisce l’esercizio di una attività professionale lucrativa svolta a titolo privato durante il corso di specializzazione, la legge finanziaria 2002 stabilisce che anche i medici in corso di specializzazione possono sostituire i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale oltre che accettare incarichi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica. Si potrebbe pensare che l’intervento si sia reso necessario per la carenza di medici del settore, o perché si sia presa coscienza dello stato di disagio e di povertà a cui da 10 anni si sono costretti i medici in corso di specializzazione concedendo ad alcuni di loro la possibilità di un guadagno. Probabilmente questa è la strada scelta per ritardare ulteriormente l’applicazione del decreto legislativo 368/99 di recepimento delle direttive europee in materia di libera circolazione e di formazione specialistica dei medici, così, anzicchè offrire una doverosa dignità formativa, giuridica ed economica previste in tutti i Paesi civili, si usa ancora questa categoria di medici per coprire una carente capacità organizzativa dei vari settori sanitari. Certo è che l’intervento legislativo inserito nell’ultima legge finanziaria non trova né una legittimità giuridica né una giustificazione politica , ma rende ulteriormente nota l’incapacità di gestione del problema in cui versano decine di migliaia di giovani medici.
La legge 8 gennaio 2002 n.1 con l’articolo 1-bis estende agli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e a quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni la facoltà di svolgere i compiti di “medico competente” previsto dai decreti legislativi 626/94 e 242/96 di attuazione delle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Considerata la specificità delle conoscenze richieste al medico competente in ottemperanza alla normativa italiana ed europea, mal si pone quest’ultima intromissione del legislatore che non tiene sufficientemente conto dei requisiti dei percorsi formativi dei medici specialisti. Le aree di addestramento professionale ed i relativi settori scientifico disciplinari per conseguire il titolo di specialista in una determinata disciplina sono ampiamente ed esaurientemente decretati dal 1995. Gli ordinamenti didattici universitari relativi alle scuole di specializzazione del settore medico stabiliscono, infatti, una specificità di competenze specialistiche che legittimano l’impiego di professionisti in determinati settori specialistici. In considerazione di ciò l’unica figura professionale sufficientemente addestrata a ricoprire il ruolo di medico competente nel nostro Paese non può che essere lo specialista in Medicina del Lavoro. L’acquisizione di un’adeguata formazione specialistica, quale strumento indispensabile per l’erogazione di un sevizio assistenziale di qualità, deve essere perseguita e verificata con ogni strumento sia dalla classe medica che dalle autorità competenti, non dimenticando che la fondamentale e prioritaria responsabilità delle istituzioni consiste nel fornire strumenti sempre più idonei a tutela dell’utente, a cui il legislatore è venuto meno anche con quest’ultimo atto.
Gli interventi sopra enunciati favoriscono l’appiattimento culturale e professionale nel settore sanitario e, oltre a determinare sgomento negli addetti ai lavori per l’insensibilità e la miopia politica mostrata dal legislatore, rallentano quel processo di sviluppo di qualità e di competizione di cui devono essere dotati i livelli di assistenza e le prestazioni sanitarie da erogare. I buoni proclami dei responsabili della crescita e dello sviluppo del nostro Paese non trovano, come dimostrato, nessuna espressione reale documentabile nei fatti e nei risultati.
Febbraio 2002
Dr.ssa Marilena Celano
Presidente A.M.S.C.E.
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