In una recente riunione annuale in una azienda, mi sono trovato di fronte ad problema (teorico,ma può essere benissimo calato nella realtà quotidiana) da cui ho avuto pareri diametralmente opposti. Ecco il quesito che vi pongo: Operaio che non si trova in sorveglianza sanitaria per assenza nel DVR di fattori di rischi, cioè movimenta occasionalemnte pesi non elevati con modalità tali da non rientrare nel suddetto rischio. Il soggetto subisce incidente stradale (non in itinere)e riferisce dolore al rachide anche e solo semplicemente nel piegare occasionalmente la schiena, avendo quindi seri problemi nel continuare quella mansione, magari supportato anche da un certificato del proprio medico curante. A questo punto che cosa devo fare?
1) Lo devo visitare e dare una limitazione o cambiare mansione? ma se non si trova in sorveglianza sanitaria, a che titolo lo visito?
2) Lo inserisco in sorveglianza sanitaria, ma se prima non aveva fattori di rischio, adesso quali sono? Io devo valutare i fattori di rischio in relazione alla mansione, non al soggetto in piena salute.
3) E se non lo visito, il soggetto rischia di continuare a lavorare ed aggravare quindi la sua situazione di salute.
Il datore di lavoro vuole una mia certificazione per un eventuale cambio o limitazione di mansione. Ho sentito anche vari colleghi ma ho avuto risposte diametralmente opposte. Cosa ne pensate? Grazie
per la serie: il coso 81, questo sconosciuto".
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Buon Giorno...
Il tuo caso dimostra che la valutazione dei rischi deve essere revisionata.
Penso che durante la stima dei rischi specifici non siano stati presi in considerazione le persone ipersuscettibili o comunque non sono stati valutati tutti i rischi.
A questo per iscritto informerei il datore di lavoro sulla necessità di rivalutare i rischi almeno per quella mansione e rifarei il sopralluogo.
Da quanto hai scritto questa mansione almeno per le persone ipersuscettibili può dare dei danni alla salute (MMC?, Posture coatte o non congrue?).
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Lo puoi intanto visitare a sua richiesta (la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria per chiunque a sua richiesta se confermata dal Medico Competente); poi devi rivedere la VDR perché ora sei in presenza di un lavoratore in condizioni particolari per il quale operazioni che per gli altri lavoratori non sono rischiose per lui lo sono. Su questo l'81 è sufficientemente chiaro.
bernardo il 17/02/2009 08:03 ha scritto:
Lo puoi intanto visitare a sua richiesta (la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria per chiunque a sua richiesta se confermata dal Medico Competente); .
Su questo punto ho un'interpretazione diversa, se in qualità di medico competente valuto di visitare il lavoratore, vuol dire che nella mansione c'è o ci sono operazioni lavorative che possono causare o aggravare lo stato di salute del lavoratore. Quindi prima bisogna aggiornare la valutazione dei rischi e poi procedere con la visita medica, naturalmente il tutto deve essere fatto nel più breve tempo possibile.
Inoltre se non sbaglio l'articolo 41 del decreto 81 stabilisce che: la sorveglianza sanitaria è effettuata anche così come dici tu: "qualora il lavoratore ne faccia richiesta (MA)e la stessa sia ritenuta dal medico competente CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.
SALUTI
Gennaro Bilancio
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